Legislator Giurisprudenza & Legislazione
211.100 ZGBSCHLT33CCS49 CH-BS

Legge di introduzione al Codice civile svizzero (ZGBSCHLT33)

123 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (123)

§ 1 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 2 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 3 Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero § 6 Legge sull’introduzione del Codice Civile Svizzero § 8 Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero § 9 Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 10 Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 11 Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 15 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 16a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 17 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 18 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 18a Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 19 Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 20 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 25 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 28d Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero § 34 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero - 2. Risoluzione delle questioni patrimoniali in caso di separazione dei beni (CC 192) § 35 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 40 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 41 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 42 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero - Diritto d'azione (CCS 260a, 261) § 43 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero § 44 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 47 Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 47a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 47b Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 47c Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 50 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 54 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 56 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 57 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 58 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 59 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 71 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 72 Legge concernente l’introduzione del Codice civile svizzero § 126 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 127 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero - 1. Ufficiale rogante e conservazione delle disposizioni testamentarie pubbliche (CCS 499, 504) § 128 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero - 2. Conservazione delle disposizioni testamentarie olografe (CCS 505) § 129 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero - 3. Disposizioni testamentarie orali, Autenticazione (CCS 507) § 130 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero § 131 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 132 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 133 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 134 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 135 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 136 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero - A. I casi e l'autorità competente § 137 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 138 Legge concernente l’introduzione del Codice civile svizzero § 139 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 140 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 141 Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero § 142 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 143 Legge concernente l’introduzione del Codice Civile Svizzero § 144 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 145 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero - 3. Termini per le dichiarazioni (CCS 587) § 146 Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 147 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero - 2. Autorità di Liquidazione (CCS 595) § 148 Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero § 149 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 150 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 151 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero - 1. Collaborazione dell'autorità nell'ordinamento della divisione (CCS 609) § 152 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero - 2. Formazione dei lotti; Vendita di singoli beni ecc. (CCS 611-613) § 155 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 156 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 157 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 158 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 159 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 160 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 161 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 168 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 171 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 173 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 175 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 178 Legge concernente l'Introduzione del Codice Civile Svizzero § 179 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 180 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 180a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 183 Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 184 Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero § 185 Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero § 188 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 190 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 194 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 197 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 198 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 201 Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 202 Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero § 204 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 205 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 206 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 206a Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 206b Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 208 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 209b Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 210 Legge sull'introduzione del Codice civile svizzero § 212 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 213 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 213a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 214 Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero § 214b Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 215 Legge concernente l’introduzione del Codice Civile Svizzero § 215a Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 216 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 217 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 219 Legge relativa all'introduzione del Codice Civile Svizzero § 223 Legge sull'introduzione del Codice Civile Svizzero § 223a Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 223b Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 223c Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 224 Legge riguardante l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 225 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 226 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 227 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 228 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 229 Legge concernente l’introduzione del Codice Civile Svizzero § 230 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 230a Legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero § 243 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 277 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 278 Legge concernente l'introduzione del Codice Civile Svizzero § 279 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero § 280 Legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero

Testo normativo (123 Articoli)

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni, gli avvisi pubblici, le intimazioni e le proclamazioni prescritti dal Codice civile svizzero (ZGB) e dalla legge di introduzione avvengono tramite un'unica pubblicazione nel Foglio ufficiale del cantone.

2. Restano riservate le disposizioni della legge di introduzione, che prevedono una pubblicazione multipla e, oltre al Foglio ufficiale del cantone, anche altri mezzi di pubblicazione, nonché le norme sulla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Competenza Giudiziaria e Procedura Giudiziaria

1. Per la competenza giurisdizionale e per il procedimento giudiziario in materia disciplinata dal CC e dalla legge d'introduzione, si applicano la Legge sull'organizzazione dei tribunali e della procura (Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG) del 3 giugno 2015 e il CPC.

2. Contro i provvedimenti dell'Ufficio delle successioni o del suo direttore o direttrice, le parti interessate possono appellarsi alla decisione dell'autorità di vigilanza entro dieci giorni; il termine per la motivazione decorre dallo stesso momento ed è di 30 giorni.

3. La vigilanza sull'Ufficio delle successioni è esercitata dall'autorità specializzata designata dalla legge relativa all'introduzione della Legge federale sulla esecuzione forzata e fallimento del 22 giugno 1891.

4. La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata presso la Corte d'appello.

Il diritto delle persone - Le persone fisiche - Capacità giuridica delle persone fisiche

1. La capacità civile di elettorato attivo (diritto di cittadinanza attiva) è persa permanentemente o temporaneamente nei casi determinati dal diritto pubblico.

2. Le persone sottoposte a tutela totale sono sospese dai diritti civili per la durata di tale misura.

Il Diritto delle Persone - Le Persone Fisiche - Diritti sul Nome

1. Le domande di cambiamento del nome devono essere presentate per iscritto e motivate al dipartimento designato competente dal Consiglio di Stato. Devono essere allegati documenti ufficiali che attestino l'età e la cittadinanza della persona il cui nome deve essere modificato.

2. Se la persona è sottoposta a tutela completa, è necessario ottenere un parere dall'autorità per la protezione dei minori e degli adulti e dal tutore.

3. Il dipartimento emette una decisione con determinazione dei costi, che deve essere motivata in caso di rigetto.

4. La decisione del dipartimento può essere impugnata mediante ricorso al tribunale amministrativo.

Il Diritto delle Persone - Le Persone Fisiche - Scomparsa (CC 35-38)

1 ...

2 ...

3. L'appello pubblico (CC 36 cpv. 2) deve avvenire due volte nel Foglio Ufficiale del Cantone; inoltre, rimane riservata un'altra pubblicazione appropriata.

4. La dichiarazione di scomparsa deve essere pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone e, se la persona scomparsa non ha il domicilio civile nel Cantone di Basilea Città, altresì in un bollettino ufficiale del suo luogo di origine.

Il diritto delle persone - Le persone fisiche - Organizzazione dello stato civile

1. Il Cantone costituisce un unico circondario dello stato civile di Basilea Città.

Il diritto delle persone - Le persone fisiche - Organizzazione dello stato civile

1. La vigilanza sullo stato civile è esercitata dal dipartimento dichiarato competente dal Consiglio di Stato.

2. Per la sanzione disciplinare delle violazioni dei doveri d'ufficio delle persone che operano presso l'ufficio dello stato civile è determinante il Codice civile svizzero.

Il Diritto delle Persone - Le Persone Fisiche - Rettifiche (CC 42, 43)

1. Per le azioni riguardanti l'iscrizione di dati contestati sullo stato civile, per la rettifica o per la cancellazione di un'iscrizione, è competente il tribunale civile di primo grado. Sono fatti salvi i rettifiche degli errori derivanti da un'evidente svista o errore, da parte dell'autorità di vigilanza.

Il diritto delle persone - Le persone fisiche - Ordinanza cantonale sullo stato civile (CC 49, 103)

1. Il Consiglio di Stato emana mediante decreto le disposizioni necessarie riguardanti le funzioni e gli obblighi di comunicazione dell'ufficio dello stato civile, nonché la tenuta dei registri di famiglia nei comuni civici.

Il Diritto delle Persone - Le persone giuridiche - Scioglimento delle Associazioni mediante Sentenza Giudiziale (CC 78)

1. L'autorità competente per proporre l'azione di scioglimento è la Procura della Repubblica.

Il Diritto delle persone - Le persone giuridiche - Sorveglianza sulle fondazioni (CC 84)

1. Nelle fondazioni che, secondo la loro finalità, appartengono al Cantone o a uno o più Comuni di residenti, la supervisione è esercitata dall'Autorità di Vigilanza sulle Fondazioni e il BVG dei due Basilea (BSABB).

2. Nelle fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2012, che secondo la loro finalità appartengono alla Comunità civica di Basilea o alla Comunità civica di Riehen, la supervisione è esercitata dal Consiglio Civico.

Il Diritto delle persone - Le persone giuridiche - Sorveglianza sulle fondazioni (CC 84)

1. L'atto di costituzione della fondazione deve essere comunicato all'autorità di vigilanza in copia autenticata, e questo, se la costituzione è avvenuta tra vivi, dalla persona giuridica, se la costituzione è avvenuta mediante una disposizione testamentaria, dall'autorità che ha aperto tale disposizione.

2. Dell'iscrizione della fondazione nel registro delle imprese, il responsabile del registro deve dare comunicazione all'autorità di vigilanza.

3. Gli organi della fondazione devono presentare annualmente all'autorità di vigilanza un rapporto e un rendiconto.

4. L'autorità di vigilanza ha il diritto di esaminare i libri, le pezze giustificative e la corrispondenza delle amministrazioni della fondazione e di richiedere loro tutte le informazioni utili.

Il Diritto delle persone - Le persone giuridiche - Sorveglianza sulle fondazioni (CC 84)

1. Le disposizioni necessarie sull'esecuzione del controllo delle fondazioni e sulle tasse da riscuotere per l'attività di vigilanza sono emanate dalla BSABB per le fondazioni ad essa sottoposte. Per le fondazioni soggette alla vigilanza delle comunità civiche di Basilea o Riehen, le disposizioni corrispondenti sono emanate dal rispettivo consiglio civico. Per queste fondazioni, la BSABB svolge anche i compiti dell'autorità di modifica ai sensi dell'art. 85 e dell'art. 86.

Il diritto delle persone - Le persone giuridiche - Via giuridica

1. Disposizioni della Sorveglianza degli Istituti di Previdenza e delle Fondazioni dei due Basilea (BSABB) nel settore delle fondazioni classiche possono essere impugnate conformemente alle disposizioni di giustizia del Cantone di Basilea Città.

2. Le disposizioni relative alla modifica dell'atto costitutivo della fondazione devono essere comunicate al registro di commercio.

Il Diritto delle Persone - Le Persone Giuridiche - Soppressione delle Fondazioni (CC 88 cpv. 1)

1. Per lo scioglimento delle fondazioni secondo l'art. 88, comma 1, del Codice Civile Svizzero (ZGB), è competente la BSABB, nella misura in cui le fondazioni siano sottoposte alla sua vigilanza. Il consiglio cittadino del comune di Basilea o Riehen è competente per questo, qualora la fondazione sia sottoposta alla sua vigilanza.

2. Per lo scioglimento delle fondazioni familiari e delle fondazioni ecclesiastiche secondo l'art. 88, comma 2, del Codice Civile Svizzero (ZGB), in prima istanza è competente il tribunale civile.

Il diritto matrimoniale e il diritto delle unioni registrate - Il matrimonio e l'unione registrata - Invalidità di un matrimonio o di un'unione registrata

1. L'invalidità di un matrimonio o di un'unione civile registrata deve essere fatta valere in giudizio dal pubblico ministero.

Il diritto matrimoniale e il diritto delle unioni civili registrate - Il divorzio e lo scioglimento di una unione civile registrata - Diritti dei genitori e dei figli

1. Le persone incaricate dell'audizione e della rappresentanza dei minori devono completare una formazione adeguata. Questo è regolato da un decreto.

Il diritto matrimoniale e il diritto delle unioni registrate - Il regime patrimoniale dei coniugi - Disposizioni generali

1. In caso di separazione dei beni durante il matrimonio, su richiesta dei coniugi, l'ufficio della cancelleria civile esegue la divisione dei beni.

Il diritto matrimoniale e il diritto delle unioni registrate - Il regime patrimoniale dei coniugi - Disposizioni generali

1. Per l'inventario dei beni, su scelta concorde di entrambe le parti, è competente un notaio o la cancelleria del tribunale civile; tuttavia, se scelgono diversamente, su richiesta di un coniuge o partner registrato, sarà competente esclusivamente la cancelleria del tribunale civile.

Il diritto matrimoniale e il diritto dell'unione registrata - Regime patrimoniale tra coniugi[[1]](#titletitle_text_fn_776011_2_1_c) - Gestione del registro dei regimi patrimoniali (ZGBSchlT 9e, 10b, 10e)

1. Il registro dei regimi patrimoniali è custodito per l'intero cantone a Basilea dall'Ufficio del catasto e della misurazione sotto la supervisione del dipartimento competente.

La Parentela - La Genesi del Rapporto di Filiazione - La Paternità del Marito

1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti è competente a contestare il riconoscimento della paternità di un residente su un bambino concepito prima della conclusione del matrimonio.

2. Per i cittadini di Basilea domiciliati al di fuori del cantone, è l'esecutivo della comunità civica a essere competente per la contestazione.

La parentela - La costituzione del rapporto di filiazione - Riconoscimento e giudizio di paternità

1. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti è competente a contestare il riconoscimento della paternità di un residente su un bambino.

2. Per i cittadini di Basilea che risiedono al di fuori del cantone, l'esecutivo della comunità civica è competente per la contestazione.

3. Se il padre deceduto aveva la sua ultima residenza nel cantone e non lascia né discendenti, né genitori, né fratelli, l'azione legale è diretta contro il dipartimento a cui è assegnata la previdenza sociale.

La Parentela - La Creazione del Rapporto di Filiazione - Adozione

1. Le domande di adozione devono essere presentate per iscritto al dipartimento designato come competente dal Consiglio di Stato. Devono essere allegati documenti ufficiali che attestino la capacità giuridica, la situazione familiare, l'età e la residenza dell'adottante e dell'adottando.

2. Il dipartimento effettua le indagini necessarie e, qualora una delle parti sia sotto tutela completa o il minore adottivo sotto tutela, richiede il consenso dell'autorità per la protezione dei minori e degli adulti, in cui deve essere menzionato il parere del rappresentante legale.

3. Il dipartimento emette il provvedimento di adozione; deve essere brevemente motivato e può eventualmente includere l'attribuzione di un nuovo nome di battesimo all'adottato.

4. Il dipartimento stabilisce i costi; si occupa delle comunicazioni ufficiali previste dal regolamento dello stato civile emanato dal Consiglio federale.

La Parentela - La Creazione del Rapporto di Filiazione - Adozione

1. Il dipartimento designato come competente dal consiglio di governo rilascia, dopo aver effettuato le necessarie indagini, l'autorizzazione per la mediazione professionale di minori per una successiva adozione.

2. L'autorizzazione deve essere brevemente motivata, con la determinazione di una tassa.

La Parentela - Gli Effetti del Rapporto di Filiazione - L'Obbligo di Mantenimento dei Genitori

1. Se un genitore non soddisfa l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne o maggiorenne, a quest'ultimo vengono concesse gratuitamente assistenza al recupero crediti e anticipi su richiesta dell'altro genitore o del figlio maggiorenne, fino a quando la prima formazione può essere ordinariamente completata, ma non oltre il 25º anno di età compiuto. È necessario che il figlio abbia la residenza nel Cantone. Per la concessione degli anticipi è inoltre richiesto che si trovi stabilmente in Svizzera.

1* ...

2* ...

3* ...

2. Gli anticipi vengono concessi anche se l'importo dei contributi di mantenimento non è stato ancora stabilito giudizialmente o contrattualmente e il genitore debitore di mantenimento è assente sconosciuto o se il genitore debitore di mantenimento non è stato individuato dopo un processo di paternità, a condizione che esista un'ordinanza giudiziale provvisoria corrispondente.

1* ...

2* ...

3* ...

2bis Non esiste diritto agli anticipi se il genitore debitore di mantenimento vive nella stessa casa con l'altro genitore e/o con il figlio avente diritto al mantenimento.

3. Se un coniuge divorziato o separato o una persona che vive in una partnership registrata separata o dissolta non adempie al proprio dovere di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge o del partner, viene concessa a quest'ultimi assistenza gratuita al recupero crediti su richiesta, qualora la persona avente diritto al mantenimento abbia la residenza nel Cantone.

1* ...

2* ...

3* ...

4* ...

4. ...

5. ...

La Parentela - Gli Effetti del Rapporto di Filiazione - L'Obbligo di Mantenimento dei Genitori

1. L'anticipo viene effettuato fino a un importo massimo da stabilire mediante regolamento.

2. Gli anticipi vengono erogati solo se il reddito e il patrimonio del figlio avente diritto agli alimenti, del genitore avente diritto di custodia o di un genitore acquisito non superano gli importi da stabilire mediante regolamento.

3. Gli anticipi vengono erogati indipendentemente dalla recuperabilità del credito.

La Parentela - Gli Effetti del Rapporto di Filiazione - L'Obbligo di Mantenimento dei Genitori

1. L'assistenza per l'incasso e gli anticipi sono forniti dal dipartimento designato come competente dal Consiglio di Stato.

2. Se l'assistenza sociale si occupa o supporta la persona avente diritto agli alimenti, che risiede nel comune di Riehen o Bettingen, l'assistenza per l'incasso e gli anticipi vengono forniti dall'autorità comunale competente. Tuttavia, il Consiglio di Stato può anche in questi casi stabilire la competenza secondo il comma 1.

3. Se l'assistenza sociale si occupa o supporta la persona avente diritto agli alimenti che risiede nella città di Basilea, il Consiglio di Stato può dichiarare competitiva l'assistenza sociale per la fornitura dell'assistenza per l'incasso e degli anticipi.

4. Il Consiglio di Stato può autorizzare organizzazioni private o di diritto pubblico operanti nel Cantone a fornire assistenza per l'incasso e anticipi. Le organizzazioni autorizzate sono soggette alla supervisione del dipartimento competente, che è la prima istanza nei casi di reclamo.

La Parentela - Gli Effetti del Rapporto di Filiazione - L'Obbligo di Mantenimento dei Genitori

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie mediante regolamento.

La parentela - Gli effetti della filiazione - La potestà genitoriale[[1]](#titletitle_text_fn_776025_2_1_c) - Sostegno e intervento delle autorità (CC 307-310, 313)

1. L'intervento delle autorità per la protezione dei minori e il supporto alla responsabilità genitoriale è regolato dalla Legge sulla protezione dei bambini e degli adulti (LPBA).

La Parentela - Gli effetti del rapporto di filiazione - L'autorità genitoriale - Revoca dell'autorità genitoriale

1. L'accoglienza di minori in affidamento e la gestione di asili nido richiedono un'autorizzazione.

2. Le persone e le istituzioni che accolgono minori in affidamento o per la custodia devono garantire che l'affidamento o la custodia servano al benessere del minore.

3. Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive mediante regolamenti.

La parentela - Gli effetti del rapporto di filiazione - Il patrimonio del minore

1. Quando nel Cantone di Basilea Città viene sciolto un matrimonio dal quale derivano figli minorenni, ne devono dare comunicazione all'Autorità per la protezione dei minori e degli adulti

1. in caso di dichiarazione giudiziale di morte: il tribunale, il cui giudizio è passato in giudicato;

2. in caso di scioglimento del matrimonio per morte o per dichiarazione amministrativa di morte: l'ufficio di stato civile.

2. Le attribuzioni a favore di figli residenti nel Cantone devono essere comunicate

3. per disposizione testamentaria: l'ufficio delle successioni;

4. per donazione soggetta a tassa di donazione: l'autorità fiscale.

La parentela - Gli effetti del rapporto di filiazione - Il patrimonio del minore

1. Dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte di un coniuge, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti richiede al genitore superstite e titolare della potestà genitoriale di dichiarare se esiste un patrimonio del minore, e, in caso affermativo, di presentare un inventario di tale patrimonio.

La parentela - Gli effetti del rapporto di filiazione - Il patrimonio del minore

1. Per l'inventario del patrimonio del minore si applicano in modo corrispondente le disposizioni dell'Art. 405 cpv. 2 a 4 CC.

2. La titolare ovvero il titolare dell'autorità parentale deve corredare l'inventario con la dichiarazione di veridicità e completezza e con la propria firma.

3. Se l'inventario presentato non è stato redatto ufficialmente, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti, qualora dubiti della sua completezza, può ordinare che l'inventario sia redatto dalla cancelleria del tribunale civile o da una notaia o un notaio a spese del patrimonio del minore, e, qualora risulti una grave inesattezza dell'inventario presentato, imporre le spese alla titolare ovvero al titolare dell'autorità parentale.

La Parentela - Gli Effetti della Relazione di Filiazione - Il Patrimonio del Minore - Multa Ordinatoria

1. L'Autorità per la protezione dei minori e degli adulti può, in caso di comportamento negligente da parte dei genitori, ammonirli o imporre loro una multa disciplinare fino a CHF 200.

2. Per il procedimento si applica in modo corrispondente la legge sulla protezione dei minori e degli adulti.

La parentela - La comunione familiare - Potestà domestica. Responsabilità per i malati di mente (CC 333)

1. Su segnalazione del capo famiglia, il dipartimento competente adotta le necessarie misure di protezione nei confronti di persone con disabilità intellettiva, persone sotto tutela completa e persone con disturbi mentali.

La Parentela - La Comunità Familiare - Il Patrimonio Familiare. Case Familiari (CC 349)

1. La costituzione di abitazioni familiari non è consentita.

Il Diritto Successorio - Le Disposizioni di Ultima Volontà - Mezzi di Sicurezza nella Successione dei Successori - (CC 490)

1. Per l'ordinamento dei mezzi di sicurezza nel caso di successione con sequestri, è competente il capo dell'ufficio eredità. Si applicano il § 136 comma 2 e 3 della legge di applicazione.

Il diritto successorio - Le disposizioni di ultima volontà - Forme di disposizione

1. Le disposizioni testamentarie pubbliche devono essere registrate dal notaio che redige l'atto nel suo protocollo testamentario o devono essere fatte registrare; l'atto originale deve essere preso in custodia dallo stesso notaio, a meno che il testatore non disponga diversamente nello stesso, o deve essere consegnato chiuso per la custodia all'ufficio delle successioni con ricevuta di deposito.

Il diritto successorio - Le disposizioni di ultima volontà - Forme di disposizione

1. Le disposizioni testamentarie olografe possono essere consegnate, aperte o chiuse, a un notaio o all'ufficio ereditario per la custodia, ricevendo una ricevuta di deposito. I notai sono autorizzati a depositare presso l'ufficio ereditario le disposizioni che vengono loro consegnate, in modo chiuso.

Il diritto successorio - Le disposizioni di ultima volontà - Forme di disposizione

1. In caso di disposizioni testamentarie orali, la direttrice o il direttore dell'ufficio successorio, o il loro rappresentante, è competente per la ricezione della deposizione e delle relative dichiarazioni.

2. Per la ricezione della dichiarazione a verbale presso l'autorità giudiziaria (CC Art. 507 comma 2) è competente una presidente o un presidente del tribunale civile.

Il Diritto delle Successioni - Le Disposizioni Mortis Causa - Forme di Disposizione - Patti di Famiglia, Pubblici Ufficiali

1. Nella stipulazione dei contratti di successione si applica in via corrispondente l'articolo 127 della legge introduttiva.

Il diritto successorio - Le disposizioni testamentarie - Inventariazione in caso di disposizione del patrimonio in vita del de cuius mediante contratto successorio (CC 534)

1. Per la redazione dell'inventario pubblico in caso di trasferimenti patrimoniali effettuati tra vivi ai sensi di un contratto successorio è competente l'ufficio delle successioni. Sono applicabili i paragrafi 136, comma 2 e 3, della legge introduttiva.

Il diritto ereditario - L'apertura della successione - Consegna dell'eredità di un scomparso contro la prestazione di una garanzia. Diritto ereditario dello scomparso (CCS 546, 548)

1. La cauzione che gli eredi e i beneficiari di una persona dichiarata scomparsa devono fornire prima della consegna della sua eredità, nel caso in cui debbano restituire il patrimonio ai legittimi aventi diritto o alla persona stessa, deve essere depositata presso la cassa del tribunale civile. Le controversie riguardanti l'importo, il mezzo, la durata e la restituzione della cauzione sono decise da una presidente o un presidente del tribunale civile in veste di giudice unico.

2. Anche per le misure previste all'articolo 548 comma 2 del Codice Civile è competente una presidente o un presidente del tribunale civile in veste di giudice unico.

Il diritto ereditario - L'apertura della successione - Dichiarazione di assenza d'ufficio, autorità competente a presentare la domanda (CC 550)

1. Il capo dell'ufficio successorio è competente a richiedere d'ufficio la dichiarazione di assenza, laddove la stessa sia ammissibile.

Il diritto ereditario - Gli effetti della successione - Misure di sicurezza - Autorità competente (CCS 551)

1. Per le misure necessarie alla salvaguardia della successione è competente il direttore dell'ufficio delle successioni.

2. L'ufficio dello stato civile comunica quotidianamente all'ufficio delle successioni i decessi dei residenti nel cantone.

Il diritto ereditario - Gli effetti della successione - Misure di garanzia - Sigillatura (CC 552)

1. La liquidazione dell'eredità può essere disposta dal capo dell'ufficio ereditario d'ufficio o su richiesta di un erede, qualora sussista un interesse giustificato per tale misura.

L'eredità - Gli effetti della successione - Misure di sicurezza - Inventario (CC 553)

1. In tutti i casi di decesso, l'inventario è redatto d'ufficio da un ufficiale di inventario dell'ufficio delle successioni.

2. Con l'autorizzazione del dipartimento delle finanze, gli eredi possono incaricare un notaio dell'inventario in luogo dell'ufficio delle successioni. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto all'ufficio delle successioni entro una settimana dal decesso, insieme alla dichiarazione del notaio designato attestante l'accettazione dell'incarico. L'ufficio delle successioni trasmette la domanda con un parere al dipartimento delle finanze per la decisione. Il notaio è soggetto al controllo dell'ufficio delle successioni.

3. L'ufficiale di inventario o il notaio ha il diritto di avvalersi di personale ausiliario e di esperti.

L'eredità - Gli effetti della successione - Misure di sicurezza - Inventario (CC 553)

1. Su richiesta del funzionario o del notaio incaricato dell'inventario, tutte le persone che possono fornire informazioni sulle condizioni patrimoniali del defunto o che detengono beni dello stesso, sono obbligate a fornire informazioni veritiere e a consegnare gli attivi dell'eredità, in particolare: gli eredi; i conviventi che vivevano nello stesso nucleo abitativo del defunto; le persone che gestiscono o detengono beni del defunto.

L'eredità - Gli effetti della successione - Misure di sicurezza - Inventario (CC 553)

1. L'inventario contiene un elenco dei singoli beni patrimoniali e dei singoli debiti del de cuius; i beni patrimoniali devono essere stimati. Prima di completare l'inventario, si dovrebbe cercare un accordo con le autorità fiscali e con gli eredi sui valori stimati. Per quanto riguarda gli immobili, deve essere fornita una descrizione dettagliata e, se situati nel Cantone di Basilea Città, devono essere indicati il numero di parcella, la posizione sulla strada, la superficie e l'importo dell'assicurazione contro gli incendi. Per i titoli, oltre a una descrizione dettagliata (numero di titolo, tasso d'interesse, data di scadenza degli interessi, termine di disdetta o restituzione, garanzie, ecc.) devono essere indicati il valore nominale e il valore di mercato. Nei casi di inventario che non sono prescritti dallo stesso CC (CC 490, 553, 580), un'ordinanza del Consiglio di Stato può disporre o dichiarare ammissibile una descrizione e stima abbreviata o riassuntiva degli oggetti inventariati, in particolare una classificazione e stima per categorie per gli oggetti mobiliari.

2. Nell'inventario si deve indicare se esistono contratti di matrimonio, contratti patrimoniali o disposizioni testamentarie.

3. Il funzionario o notaio che compila l'inventario deve firmarlo.

4. Salvo che particolari circostanze giustifichino un'eccezione, si dovrebbe attendere tre giorni dal decesso per procedere alla presa dell'inventario.

Il Diritto Ereditario - Gli Effetti della Successione - Regole di Sicurezza - Amministrazione dell'Eredità (CC 554, 555)

1. L'ufficio eredità può amministrare direttamente l'eredità o affidarla, sotto la propria supervisione, a persone idonee, siano esse persone fidate non coinvolte (ad es. notai, banchieri, altri esperti) o anche parti coinvolte.

2. I reclami contro le misure prese dall'amministratore dell'eredità incaricato dall'ufficio eredità devono essere presentati per iscritto al direttore dell'ufficio eredità entro dieci giorni dalla presa di conoscenza. È sempre possibile presentare un reclamo contro omissioni.

3. Gli eredi sconosciuti devono essere invitati a farsi avanti per due volte sul Bollettino cantonale; è altresì riservata un'ulteriore pubblicazione adeguata.

Il Diritto Successorio - Gli effetti della successione - Norme di sicurezza - Apertura delle disposizioni testamentarie (CC 556-558)

1. Disposizioni testamentarie non già depositate presso l'ufficio successorio devono essere consegnate a quest'ultimo senza indugio dopo la morte del testatore.

2. Le disposizioni testamentarie vengono aperte dal capo dell'ufficio successorio, a condizione che la successione venga aperta nel cantone. Esse rimangono custodite in originale presso l'ufficio successorio.

3. Per i beneficiari il cui luogo di residenza è sconosciuto, viene data comunicazione testuale o parziale del contenuto che li riguarda della disposizione aperta attraverso due pubblicazioni consecutive nel Bollettino ufficiale del cantone; inoltre, è riservata un'ulteriore pubblicazione adeguata in altra forma.

Il diritto di successione - Gli effetti della successione ereditaria - Acquisto dell'eredità

1. La rinuncia deve essere dichiarata presso l'ufficio ereditario. Se la dichiarazione avviene oralmente, il verbale deve essere firmato dal dichiarante.

Il diritto di successione - Gli effetti della successione ereditaria - Acquisto dell'eredità

1. Per le proroghe dei termini e la fissazione di nuovi termini è competente il capo dell'ufficio dell'eredità.

Il diritto ereditario - Gli effetti della successione - L'inventario pubblico

1. L'inventario pubblico deve essere richiesto presso l'Ufficio delle Successioni; lo stesso ufficio deve adottare le misure necessarie per la sicurezza e la gestione degli attivi.

2. L'avviso ai creditori deve essere pubblicato due volte nel Bollettino ufficiale del Cantone; è inoltre riservata la possibilità di un'ulteriore pubblicazione appropriata.

Il diritto ereditario - Gli effetti della successione - L'inventario pubblico

1. Se la direttrice o il direttore dell'ufficio delle successioni autorizza la continuazione dell'attività del de cuius da parte di un erede e, conseguentemente, un coerede richiede una garanzia, è competente a decidere in merito, senza considerare il valore della controversia, un presidente del tribunale civile o una presidente del tribunale civile in qualità di giudice unico.

Il diritto ereditario - Gli effetti della successione - L'inventario pubblico

1. Il capo dell'ufficio di successione decide, su richiesta scritta di un erede, se concedere all'erede un ulteriore termine oltre il mese fissato dopo la chiusura dell'inventario, al fine di ottenere valutazioni, risolvere rivendicazioni contestate e simili, per presentare la dichiarazione riguardante l'acquisizione dell'eredità.

Il Diritto di Successione - Gli Effetti della Successione - La Liquidazione Ufficiale

1. Le controversie relative alla garanzia da prestare al creditore o al legatario e sull'opportunità che un creditore o un legatario sia autorizzato a richiedere la liquidazione ufficiale sono decise da una presidente o un presidente di tribunale civile che agisce come giudice unico.

Il Diritto di Successione - Gli Effetti della Successione - La Liquidazione Ufficiale

1. L'autorità competente per la liquidazione ufficiale è l'ufficio delle successioni. Può effettuare la liquidazione direttamente o incaricare persone di fiducia idonee (ad es. notai, banchieri, altri esperti) sotto la sua supervisione.

2. L'annuncio contabile deve essere pubblicato due volte nel bollettino cantonale; inoltre, rimane riservata un'eventuale adeguata pubblicazione altrove.

3. Per i reclami contro i provvedimenti del liquidatore nominato dall'ufficio delle successioni è applicabile il § 139 comma 2 della legge d'introduzione.

Il diritto ereditario - Gli effetti della successione - Azione di petizione ereditaria

1. Le richieste di provvedimenti cautelari dell'attore ereditario sono di competenza di una Presidente o di un Presidente del tribunale civile in qualità di giudice singolo.

Il diritto successorio - La divisione dell'eredità - La comunione prima della divisione

1. Su richiesta di un coerede, il capo dell'ufficio ereditario può nominare un rappresentante per la comunione ereditaria fino alla divisione.

Il diritto successorio - La divisione dell'eredità - La comunione prima della divisione

1. Misure secondo il CCS 604 paragrafi 2 e 3 sono adottate dalla Presidentessa o dal Presidente del Tribunale civile in qualità di Giudice unico.

**L'articolo 1 - La successione - La divisione dell'eredità - Il tipo di divisione**

1. L'ufficio dell'eredità deve, oltre ai casi previsti nell'articolo 609 del Codice Civile Svizzero (ZGB), intervenire nella divisione al posto degli eredi menzionati di seguito

1. quando uno degli eredi non ha capacità d'agire e non dispone di un rappresentante legale;

2. quando uno degli eredi, senza aver nominato un amministratore patrimoniale, è assente in modo sconosciuto e non dispone di un rappresentante legale;

3. quando uno degli eredi richiede l'intervento.

2. Su richiesta degli eredi, l'ufficio dell'eredità ha il compito di provvedere alla liquidazione e alla divisione dell'eredità. Con il consenso degli eredi, l'ufficio dell'eredità può affidare il compito a un notaio o una notaia.

**L'articolo 1 - La successione - La divisione dell'eredità - Il tipo di divisione**

1. La formazione dei lotti avviene su richiesta di un erede da parte dell'ufficio delle successioni.

2. L'autorità competente per le decisioni ai sensi dell'articolo 613 comma 3 del Codice Civile Svizzero è l'ufficio delle successioni.

La Proprietà - La Proprietà Fondiaria - Acquisizione di Beni Immobili Derelitti (CC 658)

1. Se un immobile registrato nel catasto risulta, secondo il catasto, senza proprietario, esso diventa proprietà del Cantone.

La proprietà - La proprietà fondiaria - Usucapione straordinaria (CC 662)

1. L'iscrizione nel registro fondiario a seguito di usucapione straordinaria avviene sulla base di una sentenza del tribunale civile.

2. La precedente notifica pubblica deve avvenire due volte nel bollettino ufficiale del cantone.

La Proprietà - La Proprietà Immobiliare - Cose Senza Proprietario e Cose Pubbliche (CC 664)

1. Per l'appropriazione di terre senza padrone nel senso del CC 664, così come per lo sfruttamento e l'uso comune dei beni pubblici, si riserva l'applicazione degli usi e delle disposizioni cantonali.

La proprietà - La proprietà fondiaria - Limitazioni alla proprietà fondiaria tramite il diritto minerario (CC 667)

1. Il diritto minerario spetta al Cantone. Esso comprende tutti i metalli utili che si trovano nel sottosuolo, i sali, le soluzioni saline, le acque minerali, i combustibili fossili e le sostanze luminose, come il carbone, la lignite, lo scisto, il petrolio e il calore della terra, ma non comprende i materiali da costruzione, le pietre, la sabbia, l'argilla, il nitrato di potassio, i terreni utilizzabili in agricoltura e il calore geotermico che si ottiene attraverso sonde geotermiche più corte impiegate per l’uso personale.

2. Il Cantone ha il diritto esclusivo di cercare e sfruttare per conto proprio le sostanze utili sottoposte a diritto minerario oppure di trasferire questo diritto a terzi attraverso una concessione. A tal fine, può esigere l’espropriazione del terreno necessario.

3. La concessione per i lavori di ricerca e perforazione spetta al Consiglio di Stato, mentre quella per lo sfruttamento del diritto minerario spetta al Gran Consiglio.

La proprietà - La proprietà fondiaria - Diritto di vicinato

1. Le prescrizioni di costruzione secondo le leggi speciali rimangono riservate. Le cave di pietra, ghiaia e argilla devono essere realizzate ad una distanza di almeno 1 m dalla proprietà del vicino.

2. Il proprietario di una proprietà superiore è obbligato a costruire e mantenere, sul proprio terreno, i muri necessari a sostenere il terreno. Solo se i muri sono destinati all'uso comune di entrambi i vicini, si può richiedere la metà del cortile e le spese di costruzione e manutenzione sono da sostenere congiuntamente. Il proprietario della proprietà inferiore ha il diritto di richiedere l'erezione di muri di sostegno se dimostra il rischio di una frana.

La proprietà - La proprietà fondiaria - Diritto di vicinato

1. Nei casi di finestre nel timpano, risalenti a prima dell'entrata in vigore della legge sul diritto di vicinato del 26 settembre 1881 e situate nel muro divisorio tra edifici o sul lato di un edificio rivolto verso il vicino, sia esse costruite liberamente sul confine del vicino, sia a meno di 2 metri dallo stesso, il vicino ha sempre il diritto di richiedere una protezione con una griglia di filo metallico fisso e inoltre con barre di ferro verticali, distanti 15 cm da centro a centro, come pure, in base alla dimensione delle finestre, con barre trasversali di ferro. Egli ha altresì il diritto di coprire completamente le finestre nel timpano tramite una costruzione.

La proprietà - La proprietà fondiaria - Diritto di vicinato

1. Finché in una facciata posteriore esistono finestre che sono state installate prima dell'entrata in vigore della Legge sulle costruzioni elevante del 1864, il vicino non può costruire contro la volontà del proprietario di quell'edificio a meno di una distanza di almeno 2 m da quella facciata posteriore. Non ha rilevanza se il muro della facciata posteriore è comune o no. Tuttavia, qui è considerata facciata posteriore solo il lato di una casa, che è collegato con la facciata stradale dallo stesso timpano e colmo, non il lato posteriore di un edificio posteriore separato dalla casa anteriore da un cortile.

La proprietà - La proprietà fondiaria - Rapporti di vicinato - Piante (CC 688)

1. Il proprietario di un terreno agricolo è autorizzato a richiedere al suo vicino la rimozione di tutti gli alberi la cui distanza, misurata dal confine fino al centro del tronco, non sia di almeno 2 m. Gli alberi a spalliera cresciuti sui muri fino all'altezza degli stessi sono esenti da questa disposizione.

La Proprietà - La Proprietà Fondiaria - Diritto di Vicinato - Diritti di Passaggio

1. Il diritto di transito o di svolta, secondo il quale durante l'aratura sul lato lungo del campo è permesso attraversare il campo del vicino con uno degli animali del tiro e sul lato corto è permesso girare il tiro nel campo del vicino, continuerà a valere per i terreni agricoli usati, non coltivati e non ricoperti di erba alta in campo aperto, a condizione che sia esercitato senza arrecare eccessivi danni al vicino, ma in nessun caso può essere esteso oltre 3,50 m. Per i danni causati deve essere fornito un risarcimento adeguato.

La Proprietà - La Proprietà Fondiaria - Diritto di Vicinato - Recinzioni (CC 697)

1. Il proprietario di un immobile edificato in campo aperto deve recintare la sua proprietà se ciò è necessario per la protezione delle colture vicine.

2. Se i piani di utilizzo non stabiliscono diversamente, le recinzioni devono rimanere ad almeno 2,5 m dal centro (asse) delle strade di campagna.

**La proprietà - La proprietà fondiaria - Limitazioni di diritto pubblico (CCS 702)**

1. La limitazione della proprietà fondiaria da parte delle disposizioni cantonali relative alla polizia edilizia, del fuoco e della salute, alla gestione forestale e stradale ecc. rimane riservata.

2. Per i collegamenti delle nuove parcelle create con la rete stradale pubblica si applicano le disposizioni del diritto cantonale sulla costruzione e sulla pianificazione.

La Proprietà - La Proprietà Fondiaria - Limitazioni di Diritto Pubblico (CC 702) - Realizzazione di Strade di Campagna

1. I sentieri campestri devono essere progettati con una larghezza di almeno 2,5 m e non superiore a 3,5 m. Le recinzioni devono mantenere una distanza minima di 2,5 m dal centro del sentiero.

2. Se i proprietari terrieri coinvolti non riescono a raggiungere un accordo, le decisioni necessarie sono prese su richiesta della maggioranza, a cui appartiene più della metà del terreno, attraverso la procedura di riorganizzazione fondiaria.

3. Se sono contestate solo le compensazioni, decide la commissione di espropriazione.

4. Le parti coinvolte sopportano tutti i costi.

La proprietà - La proprietà fondiaria - Restrizioni di diritto pubblico (CCS 702) - Riconfigurazioni

1. Le disposizioni della legge sull'edilizia e sulla pianificazione sono applicabili, con le seguenti deroghe, all'accorpamento di terreni forestali e agricoli (campi, prati, terre coltivabili e vigneti)

2. Se l'accorpamento di beni agricoli è richiesto dal consiglio comunale del comune in cui sono situate le proprietà da accorpare, da un sesto dei proprietari terrieri coinvolti o da proprietari terrieri che possiedono insieme almeno un sesto della superficie interessata, il presidente del comune è tenuto a convocare i proprietari terrieri interessati a un'assemblea fissata per una data non antecedente a otto giorni dall'invio dell'invito scritto, sottoponendo loro la richiesta presentata per discussione e delibera. Su richiesta di almeno un quarto dei partecipanti, la votazione finale deve essere rinviata a una successiva assemblea. Nella votazione finale, i non presenti sono considerati favorevoli. Il verbale della votazione deve essere allegato alla domanda dell'assemblea al consiglio comunale; entro cinque giorni dalla data della votazione è possibile presentare per iscritto un'eccezione per irregolarità nella convocazione e nella votazione.

3. Le decisioni riguardanti l'accorpamento forestale sono prese dal consiglio di governo secondo la legislazione sulla polizia forestale.

4. Sono esclusi dall'assunzione di una nuova parcella i proprietari terrieri che, dalla distribuzione, riceverebbero un lotto inferiore a cinque aree. Per i vigneti e le terre coltivabili, la dimensione minima è di 1½ are e per le proprietà forestali 18 are.

La proprietà - La proprietà fondiaria - Restrizioni di diritto pubblico (CCS 702) - Riconfigurazioni

1. Per il procedimento di riallocazione volto a ottenere una suddivisione parcellare più favorevole in aree edificate o non edificate si applicano le disposizioni della legge cantonale sull'edilizia e la pianificazione.

La proprietà - La proprietà fondiaria - Restrizioni di diritto pubblico (CCS 702) - Riconfigurazioni

1. L'appartenenza di terreni a un'area permanentemente a rischio di frane deve essere annotata nel registro fondiario su richiesta del dipartimento competente e comunicata adeguatamente ai proprietari terrieri.

2. Le disposizioni della legge sull'edilizia e pianificazione riguardanti il riordino fondiario e la regolazione dei confini devono essere applicate, mutatis mutandis, per l'esecuzione delle necessarie rettifiche di confini.

La Proprietà - La Proprietà Fondiaria - Sorgenti e Fontane

1. Per il diritto alla cessione di fonti e simili per approvvigionamenti idrici o altre iniziative di pubblico interesse, sono determinanti i principi e la procedura del diritto cantonale di espropriazione.

La Proprietà - La Proprietà Mobiliare - Riserva della Proprietà (CC 715)

1. La gestione del registro della riserva di proprietà è regolata da un regolamento emanato dal tribunale civile.

La proprietà - La proprietà mobiliare - Ritrovamento (CC 720-722, 725)

1. La ricezione delle denunce di ritrovamento spetta nelle comunità rurali alle postazioni di polizia, nella città all'ufficio oggetti smarriti del dipartimento competente.

2. Chi trova un oggetto smarrito altrove che non sia in una casa abitata o in un istituto adibito all'uso o al traffico pubblico (CC 720 cpv. 3), è autorizzato e, su ordine dell'autorità di polizia, obbligato a depositare l'oggetto smarrito presso l'ufficio oggetti smarriti del dipartimento competente a spese del proprietario.

3 ...

4. L'autorizzazione alla vendita all'asta di oggetti smarriti deve essere richiesta presso il direttore del dipartimento competente o presso un'unità amministrativa designata da quest'ultimo.

5. Il Consiglio di Governo disciplina i dettagli nonché le tasse per via regolamentare.

I diritti reali limitati - Le servitù e gli oneri fondiari - Oneri pubblici fondiari (CC 784)

1. Senza iscrizione nel catasto fondiario, gli oneri reali di diritto pubblico sono le pretese per

1. i premi e le spese di stima dell'assicurazione cantonale degli edifici;

2. i costi delle riorganizzazioni fondiarie e delle regolazioni dei confini;

3. i contributi di urbanizzazione e le tasse di plusvalore per i proprietari fondiari;

4. i costi di collegamento di un immobile alle reti di approvvigionamento pubblico e alla rete fognaria;

5. i costi del rilevamento ufficiale per la misurazione e l'aggiornamento dei piani così come per la delimitazione delle proprietà;

6. i costi delle esecuzioni sostitutive ordinate dalle autorità competenti per atti cui è obbligato il diritto di proprietà fondiaria;

7. tasse di sostituzione e costi per esecuzioni sostitutive secondo la legge sulla protezione degli alberi;

8. contributi in caso di superamento del numero annuale di viaggi secondo un modello di viaggio.

2. Gli oneri reali comprendono anche gli interessi di mora e le spese di esecuzione. Hanno la precedenza sui gravami iscritti nel catasto fondiario.

3. In caso di proroga, ritardo nel pagamento o a causa di una disposizione particolare, gli oneri reali devono essere annotati nel catasto fondiario. In assenza di annotazione, la pretesa si estingue quando l'immobile cambia di mano dopo sei mesi.

I diritti reali limitati - L'ipoteca - Immobili non ipotecabili (CC 796)

1. Non possono essere impegnati i beni immobili dello Stato, delle comunità di abitanti e delle comunità di cittadini, che servono direttamente gli scopi di questi enti tramite il loro valore d'uso, sia che siano aperti all'uso generale e gratuito in virtù di una specifica destinazione da parte dell'autorità competente (beni in uso comune), sia che, senza essere in uso comune, siano direttamente assegnati al servizio pubblico come beni amministrativi e non siano destinati esclusivamente o prevalentemente, come beni patrimoniali, alla soddisfazione delle esigenze finanziare di tali enti.

Gli diritti reali limitati - L'ipoteca - Estinzione unilaterale delle ipoteche (CC 828-830)

1. La rimozione unilaterale delle iscrizioni ipotecarie (CC 828-830) non è consentita.

I diritti reali limitati - Il pegno immobiliare - Rappresentanza del creditore nei cartelle ipotecarie (CC 850 cpv. 3)

1. Se la procura di una persona autorizzata durante la costituzione di un atto di mutuo cade, nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, una presidente o un presidente del tribunale civile, come giudice unico, emetterà le necessarie disposizioni su richiesta.

2. La presidente o il presidente del tribunale civile può fino al momento in cui le parti abbiano concordato sulla nomina di una nuova rappresentanza o sulla revoca della rappresentanza, nominare una persona autorizzata. Nel caso di emissione di titoli di importi maggiori, la presidente o il presidente del tribunale civile può ordinare giudizialmente la convocazione di un'assemblea generale.

I diritti reali limitati - Il pegno immobiliare - Luogo di pagamento (CC 861)

1. Autorità competente per la ricezione dei depositi di pagamento del debitore pignoratizio in caso di residenza sconosciuta o trasferita a danno del debitore del creditore è la cassa del tribunale civile.

2. Il cassiere può accettare depositi solo in base a una speciale autorizzazione di un presidente del tribunale civile.

I diritti reali limitati - Il pegno sulle cose mobili - Pegno sul bestiame (CC 885)

1. Spetta al consiglio di governo l'autorizzazione delle istituzioni finanziarie e delle cooperative a concludere pegni su bestiame senza trasferimento del possesso.

2. Il protocollo di pegni su bestiame è gestito per tutto il cantone dall'ufficio di esecuzione; se necessario, può essere chiamato in causa il veterinario cantonale. L'istanza di vigilanza è l'autorità di vigilanza sull'ufficio d'esecuzione e fallimenti.

I diritti reali limitati - Il pegno su beni mobili - Pegni presso istituti di pegno (CC 907-915)

1. Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni in materia di attività di prestito su pegno

Possesso e Registro Fondiario - Il Registro Fondiario - Oggetto dell'iscrizione nel Registro Fondiario (CC 944, 949)

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato

1 a prescrivere mediante ordinanza che i terreni non di proprietà privata e adibiti all’uso pubblico siano iscritti nel registro fondiario;

2 a stabilire norme speciali sulle registrazioni dei diritti reali su immobili soggetti al diritto cantonale.

Possesso e Catasto - Il Catasto - Organizzazione del Catasto

1. Il cantone di Basilea-Città costituisce un circondario del registro fondiario con sede a Basilea.

**Possesso e Registro Fondiario - Il Registro Fondiario - Organizzazione del Registro Fondiario**

1. Il Consiglio di governo determina l'unità amministrativa responsabile per la gestione del registro fondiario.

2. Per la regolamentazione dell'organizzazione dell'amministrazione del registro fondiario si applicano, fatta salva la legislazione federale, le disposizioni generali. Il Consiglio di governo emette disposizioni supplementari e regola le tasse del registro fondiario.

3. Il registro fondiario è gestito mediante elaborazione elettronica dei dati (registro fondiario elettronico).

4. Per il resto si applicano le disposizioni della legge cantonale sull'informazione geografica (KGeoIG).

Possesso e Catasto - Il Catasto - Organizzazione del Catasto

1. L'unità amministrativa responsabile della gestione del catasto è sotto la supervisione del dipartimento competente; essa emana le norme necessarie a tal fine.

2. Nella supervisione delle unità amministrative responsabili della gestione del catasto, collabora la commissione catastale. La commissione catastale è composta da tre membri, eletti dal Consiglio di Stato su proposta del dipartimento competente, per un mandato di quattro anni. Almeno un membro dovrebbe essere autorizzato all'esercizio della professione notarile nel Cantone di Basilea Città.

Possesso e Catasto - Il Catasto - Organizzazione del Catasto

1. Reclami contro disposizioni devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica al dipartimento competente.

2. Contro una decisione del dipartimento può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo entro 30 giorni.

Proprietà e Catasto - Il Catasto - Annotazione delle restrizioni di diritto pubblico (CC 962)

1. Per l'annotazione dei divieti di costruzione e di altre restrizioni di diritto pubblico si applicano le disposizioni del diritto federale, nonché delle leggi e dei regolamenti speciali.

Possesso e Catasto - Il Registro Fondiario - Soppressione e Modifica delle Annotazioni (CC 975, 976, 976a-c)

1. Per l'ordinamento della procedura di rettifica prevista dal diritto federale è competente l'unità amministrativa responsabile della tenuta del registro fondiario.

2. Il consiglio di governo disciplina i dettagli e la procedura.

Possesso e Catasto - Il Catasto - Impugnazione giudiziale di iscrizioni catastali errate (CC 977, Regolamento del Catasto Art. 98 comma 4)

1. Se l'inesattezza di una voce del registro fondiario è dovuta ad un errore di una collaboratrice o di un collaboratore dell'ufficio del registro fondiario, e la responsabile o il responsabile del registro fondiario deve richiedere l'approvazione giudiziaria, la competenza, indipendentemente dal valore della controversia, spetta alla presidente o al presidente del tribunale civile.

Il Codice delle Obbligazioni - Prescrizione (CO 127 e segg.)

1. Tutti i diritti per i quali il diritto federale o le leggi cantonali non stabiliscono un termine diverso cadono in prescrizione con il decorso di dieci anni.

2. Per la prescrizione si dichiarano applicabili le disposizioni degli Art. 127 e seguenti del Codice delle obbligazioni.

Il Codice delle Obbligazioni - Acquisto di Bevande Spiritose (CO 186)

1. I crediti derivanti dalla vendita al dettaglio di bevande alcoliche, inclusi i crediti per il conto dell'oste, sono tutelati giuridicamente solo fino all'importo di dieci franchi.

Il Diritto delle Obbligazioni - Commercio di Antiquariato

1. Il Consiglio di Stato può emettere regolamenti sul commercio professionale di oggetti usati, metalli vecchi e scarti metallici (commercio di cianfrusaglie).

2. Può sottoporre l'esercizio di un commercio di cianfrusaglie a obblighi di notifica e contabilità e vietare affari con minorenni.

Il Codice delle Obbligazioni - Locazione e Affitto

1. Il termine usuale, in cui può essere disdetta la locazione o l'affitto degli immobili menzionati negli art. 266b-d e 296 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni, è considerato l'ultimo giorno di un mese, escluso il 31 dicembre.

2. Il termine ultimo per lo sgombero è considerato il mattino, mentre il termine ultimo per l'occupazione è considerato il pomeriggio del terzo giorno del mese successivo; a tal fine, non si considerano le domeniche e i giorni festivi.

Il Codice delle Obbligazioni - Locazione e Affitto

1. Autorità competente per l'approvazione dei moduli di aumento dell'affitto e di altre modifiche unilaterali del contratto ai sensi dell'art. 269d cpv. 1 del Codice delle Obbligazioni nonché per le disdette è il cancelliere o la cancelliera della Commissione di Conciliazione Statale per le controversie immobiliari.

2. Se la disponibilità di alloggi vuoti nel Cantone è al massimo dell'1,5 percento, i locatori di immobili residenziali sono obbligati a utilizzare il modulo previsto all'art. 270 cpv. 2 OR al momento della stipula di un contratto di locazione.

3. L'Ufficio Statistico Cantonale determina il numero di alloggi vuoti nel Cantone al 1° giugno ogni anno. Se questo valore risulta inferiore all'1,5 percento rispetto all'anno precedente, il Consiglio di Stato ordina l'obbligo di utilizzare il modulo. Se questo valore risulta superiore all'1,5 percento, il Consiglio di Stato revoca tale obbligo. Una modifica dell'obbligo di utilizzare il modulo entra in vigore dal 1° novembre dello stesso anno.

Il Codice delle Obbligazioni - Contratto collettivo normale di lavoro, Titoli rappresentativi di merci (CO 324, 482)

1. Il Consiglio di Stato è competente per la redazione dei contratti collettivi standard e per autorizzare ai depositari l'emissione di titoli di deposito.

Il Codice delle Obbligazioni - Mediazione Matrimoniale e di Partenariato (CO 406c cpv. 1)

1. Autorità competente per l'autorizzazione della mediazione professionale di matrimoni o partenariati ai sensi dell'art. 406c comma 1 del Codice delle obbligazioni è il dipartimento designato dal Consiglio di Stato.

Il Codice delle Obbligazioni - Istituti Beneficiari (CO 522, 524 comma 3)

1. Per il riconoscimento ufficiale delle istituzioni di beneficenza e per l'approvazione delle disposizioni del loro regolamento interno riguardanti le prestazioni ai beneficiari, è competente il Consiglio di Stato.

Il Codice delle obbligazioni - Registro di commercio (CO 927f.)

1. Il registro di commercio del Cantone di Basilea-Città è gestito dal responsabile del registro di commercio. La supervisione su di esso spetta al dipartimento competente.

**Disposizioni di Applicazione e Attuazione del CC - Regime Patrimoniale del Matrimonio, Disposizioni Transitorie e Cittadinanza**

1. Una donna che, a seguito del matrimonio secondo la legislazione vigente, ha perso la cittadinanza comunale di Basilea-Città, può dichiarare, entro il 31 dicembre 1988, presso l'ufficio dello stato civile di Basilea-Città, di riacquisire la cittadinanza che possedeva da nubile.

Disposizioni di applicazione e introduzione del CC - Diritto dei genitori e dei figli

1. Se i minori che, secondo il nuovo diritto, sono sottoposti all'autorità genitoriale si trovano alla data di entrata in vigore di quest'ultimo sotto tutela, questa deve essere sostituita dall'autorità genitoriale al più tardi al termine del periodo di rapporto in corso, ma in ogni caso entro sei mesi.

Disposizioni di applicazione e introduzione del CC - Diritto dei genitori e dei figli

1. Per le adozioni pronunciate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge federale del 30 giugno 1972 sulla modifica del Codice Civile (ZGB), cioè prima del 1° aprile 1973, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 43 (nella versione del 13 aprile 1944) e 44 (nella versione del 27 aprile 1911).

2. L'autorizzazione alla revoca dell'adozione è concessa dal dipartimento designato competente dal consiglio di governo, previa effettuazione delle indagini necessarie.

3. Per il procedimento si applica, per il resto, il paragrafo 43 nella versione dell'8 febbraio 1973.

Disposizioni di applicazione e introduzione del CC - Diritto dei genitori e dei figli

1. Richieste di sottoposizione di un'adozione di minore, pronunciata secondo il diritto precedente, alle nuove disposizioni devono essere presentate, motivate per iscritto, al dipartimento designato competente dal consiglio di governo entro il 31 marzo 1978. Devono essere allegati documenti ufficiali che attestino la capacità giuridica, la situazione familiare e la residenza dei genitori adottivi e del bambino adottivo.

2. Dopo aver effettuato gli accertamenti eventualmente necessari, il dipartimento emette la relativa decisione. Per il procedimento si applica in via sussidiaria il § 43.

Disposizioni di applicazione e introduzione del CC - Diritto dei genitori e dei figli

1. Per l'adozione ai sensi dell'art. 12c del titolo finale del Codice Civile Svizzero si applica il § 43.

2. Tali richieste devono essere presentate entro il 31 marzo 1978.

Disposizioni Applicative e Introduttive del CC Svizzero - Tutela (Art. 14 cpv. 2 e 3 CCdt)

1. Le tutele instaurate prima dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere messe in conformità con la nuova legge al più tardi dopo la conclusione del periodo di rendicontazione in corso, in ogni caso entro sei mesi.

2. Le tutele instaurate secondo il diritto precedente, che non sarebbero ammissibili secondo il nuovo diritto, devono essere revocate al più tardi dopo la conclusione del periodo di rendicontazione in corso, in ogni caso entro sei mesi.

Disposizioni Applicative e Introduttive del Codice Civile Svizzero - Diritto Successorio (CSTF 15, 16)

1. Gli effetti successivi del decesso di un testatore deceduto dopo il 31 dicembre 1911 sono determinati dal diritto federale. Questa disposizione si applica sia alla successione che agli eredi; tuttavia, per il coniuge superstite, nella misura in cui vi sia diritto successorio legale, si applica solo se un contratto matrimoniale stipulato prima del 1° gennaio 1912 non abbia stabilito i diritti del coniuge in caso di morte dell'altro coniuge.

Disposizioni di applicazione e di introduzione del Codice civile - Diritti di pegno immobiliare

1. Non è legalmente disposta una nuova emissione dei titoli di pegno esistenti sulla base del nuovo diritto.

Disposizioni di applicazione e di introduzione del Codice civile - Diritti di pegno immobiliare

1. Le obbligazioni garantite ipotecarie istituite sotto la giurisdizione del diritto del Canton Basilea Città sono soggette, a partire dal 1° gennaio 1912, ai principi del nuovo diritto in materia di iscrizione d'ipoteca.

Norme di Applicazione e d'Introduzione del Codice Civile Svizzero - Introduzione del Registro Fondiario (Legge di Applicazione del Codice Civile Svizzero, Articoli 38, 46)

1. Il registro fondiario cantonale esistente al momento dell'entrata in vigore del Codice Civile Svizzero (ZGB) continua ad essere utilizzato con l'adattamento più possibile alle norme formali del nuovo diritto. L'attuazione completa delle nuove disposizioni può essere disposta dal Consiglio di Stato mediante ordinanza.

2. Il precedente libro dei magazzini diventa il libro principale; le descrizioni delle proprietà sono incluse nel foglio del libro principale. Oltre ai documenti conservati, il protocollo fondiario viene mantenuto come in precedenza e può essere utilizzato anche come protocollo degli atti; tra gli altri, vi sono registrate le cessioni. Il precedente registro delle persone diventa l'elenco dei proprietari.

3. Se necessario, il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive dettagliate mediante ordinanza.

Disposizioni Applicative e Introduttive del CC Svizzero - Trattamento Catastale dei Diritti Soppressi (CCSchlT 45)

1. Le iscrizioni rosse del precedente diritto fondiario rimangono provvisoriamente in vigore nella loro forma precedente. Eventuali modifiche richieste dalla nuova legge saranno stabilite tramite ordinanza. Per le nuove superfetazioni ai sensi dell'art. 674 CC svizzero, sono fatte salve le norme cantonali in materia edilizia, antincendio e di polizia sanitaria.

Disposizioni di Applicazione e di Introduzione del CC - Autenticazione e Legalizzazione Pubblica (CCInt 55, 55a)

1. Per la pubblica autenticazione degli atti giuridici sono competenti esclusivamente i notai, salvo disposizioni legali contrarie.

2. Per l'autenticazione dell'autorizzazione a firmare di una persona iscritta nel registro di commercio, è competente anche il responsabile del registro di commercio o uno dei suoi sostituti.

3. Per l'autenticazione delle modifiche giuridiche avvenute a seguito di successione è competente anche il capo dell'ufficio successioni, se l'ufficio successioni ha liquidato o diviso l'eredità.

4. Per l'autentica ufficiale di firme o segni sono competenti: i notai, il dipartimento di giustizia e sicurezza, nonché le cancellerie comunali di Riehen e Bettingen; per la firma dei residenti di un Comune del Cantone di Basilea-Città, anche il presidente di questa comunità di residenti o il segretario comunale; infine, per le persone iscritte nel registro di commercio, anche il responsabile del registro di commercio o i suoi sostituti relativamente alle firme iscritte nel registro di commercio.

5. Per l'autenticazione di un mandato precauzionale ai sensi dell'art. 360 e seguenti del Codice civile svizzero (ZGB), sono altresì competenti i presidenti delle camere decisionali dell'autorità di protezione dell'infanzia e degli adulti.

Disposizioni di Applicazione e di Introduzione del CC - Autenticazione e Legalizzazione Pubblica (CCInt 55, 55a)

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a dichiarare ammissibile la redazione elettronica dei documenti pubblici e delle autenticazioni, e a emanare le disposizioni necessarie in merito.

Abrogazione e Modifica del Diritto Cantonale - Disposizioni Generali. Abrogazione Integrale di Decreti Cantonali

1. Con l'entrata in vigore del Codice civile svizzero, tutte le disposizioni delle leggi e ordinanze cantonali in contrasto con il CC e questa legge introduttiva vengono abrogate, a meno che la loro validità continuata non sia espressamente o implicitamente riservata dalle disposizioni introduttive e transitorie federali e cantonali.

2. In particolare vengono completamente abrogate

Nuove leggi cantonali

1. Legge riguardante gli istituti cantonali di assistenza e rieducazione per i giovani.

Entrata in vigore di questa legge

1. Questa legge entra in vigore il 1º gennaio 1912, salvo che le sue disposizioni debbano essere attuate, in base al loro contenuto, a partire da un momento precedente.

Entrata in vigore di questa legge

1. Questa legge deve essere sottoposta all'alto Consiglio federale per l'approvazione. Dopo l'approvazione, deve essere pubblicata; è soggetta a referendum.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →