Legislator Giurisprudenza & Legislazione
169.200 CH-BS

Ordinanza sulla collaborazione nell'ambito del partenariato sociale nell'amministrazione cantonale di Basilea Città

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

Gli organi di partenariato sociale

1. La collaborazione tra le parti sociali si realizza attraverso i seguenti organi

a) il colloquio di contatto tra le Risorse Umane di Basilea Città[1] e la delegazione del gruppo di lavoro delle associazioni del personale statale di Basilea Città;

b) l'organo di dialogo tra le parti sociali tra la delegazione del Consiglio di Stato per le questioni del personale e la delegazione del gruppo di lavoro delle associazioni del personale statale di Basilea Città.

Il colloquio di contatto tra le Risorse Umane di Basilea Città (HR BS) e la Delegazione dell'Associazione delle Federazioni del Personale Statale di Basilea Città (AGStDel)

1. Il colloquio di contatto è composto dalla direttrice o dal direttore delle risorse umane BS, dalla sostituta o dal sostituto della direttrice o del direttore delle risorse umane BS nonché dalla AGStDel. Il colloquio di contatto è condotto dalla direttrice o dal direttore delle risorse umane BS.

2. Di norma, il colloquio di contatto si tiene mensilmente. L'invito è gestito dalle risorse umane BS.

Il colloquio di contatto tra le Risorse Umane di Basilea Città (HR BS) e la Delegazione dell'Associazione delle Federazioni del Personale Statale di Basilea Città (AGStDel)

1. Nel colloquio di contatto, tutte le questioni relative alle risorse umane rilevanti per la collaborazione sociale vengono trattate e suddivise consensualmente nelle seguenti due categorie

a) Questioni relative alle risorse umane di importanza quotidiana (di solito operativa);

b) Questioni relative alle risorse umane di importanza centrale (di solito strategica).

Il colloquio di contatto tra le Risorse Umane di Basilea Città (HR BS) e la Delegazione dell'Associazione delle Federazioni del Personale Statale di Basilea Città (AGStDel)

1. Gli affari personali di importanza centrale vengono assegnati direttamente all'Organismo di Dialogo Partenariato Sociale (ODPS) per il trattamento.

2. Gli affari personali di importanza quotidiana vengono trattati nel colloquio di contatto.

3. Se sugli affari personali di importanza quotidiana si raggiunge un accordo, l'HR BS, tramite il Dipartimento delle Finanze, redige al Consiglio di Governo - qualora sia necessaria una decisione governativa - un rapporto pertinente. Se non si raggiunge alcun accordo, tali affari vengono anch'essi assegnati all'ODPS per il trattamento.

4. Sull'incontro di contatto viene redatta una nota di dossier.

La delegazione dell'associazione dei sindacati del personale statale di Basilea Città (AGStDel)

1. La AGSt è il partner sociale del Consiglio di Governo e partecipa, in qualità di delegazione (AGStDel), ai dialoghi di partenariato sociale previsti da questo regolamento.

La delegazione dell'associazione dei sindacati del personale statale di Basilea Città (AGStDel)

1. La AGStDel è composta da cinque membri nominati dall'Associazione dei Sindacati del Personale dello Stato di Basilea Città (AGSt).

La delegazione dell'associazione dei sindacati del personale statale di Basilea Città (AGStDel)

1. La AGStDel gestisce nel colloquio con HR BS tutte le questioni del personale rilevanti per il partenariato sociale ai sensi del § 3 di questo regolamento.

Il Comitato consultivo di partenariato sociale (SPG)

1. L'SPG è composto dalla Delegazione governativa per le questioni del personale (RRDel) e dall'AGStDel. Il segretariato dell'SPG è gestito da HR BS.

2. L'SPG viene convocato su richiesta del segretariato SPG o dell'AGSt dal Presidente o dalla Presidente della RRDel.

Il Comitato consultivo di partenariato sociale (SPG)

1. Le due delegazioni trattano nel SPG affari di personale di importanza centrale ai sensi del § 4 comma 1, nonché affari di personale controversi nell'ambito di una procedura di risoluzione delle divergenze ai sensi del § 4 comma 3 del presente regolamento.

Il Comitato consultivo di partenariato sociale (SPG)

1. Nel SPG, gli affari del personale vengono trattati senza delibera. Si accerta solamente se vi sia consenso o dissenso nella questione trattata.

2. Se vi è consenso, il risultato viene sottoposto al Consiglio di Stato per decisione tramite un rapporto del segretariato SPG attraverso il Dipartimento delle Finanze.

3. Se vi è dissenso, la RRDel informa oralmente il Consiglio di Stato e ne raccoglie l'opinione. Successivamente, il SPG viene convocato per una procedura di conciliazione delle differenze.

4. L'esito della procedura di conciliazione delle differenze viene descritto dal segretariato SPG tramite il Dipartimento delle Finanze in un rapporto al Consiglio di Stato con la richiesta di decisione definitiva. Eventuali differenze vengono evidenziate nel rapporto.

Il Comitato consultivo di partenariato sociale (SPG)

1. Le conversazioni nel SPG vengono registrate.

Disposizioni finali

1. Con il presente regolamento vengono abrogati i seguenti decreti

- Regolamento relativo all'elezione e all'organizzazione della Commissione Paritetica per le Questioni del Personale del 19 febbraio 1974

- Linee guida per la collaborazione di partenariato sociale tra la delegazione governativa per le questioni del personale e l'Associazione delle Federazioni del Personale Pubblico di Basilea Città del 13 febbraio 2001

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →