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Ordinanza sulla composizione e l'elezione dei membri della commissione di previdenza del Cantone (settore Stato) - Oggetto

14 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (14)

§ 1 Regolamento sulla Composizione e l'Elezione dei Membri della Commissione di Previdenza del Cantone (Settore Stato) § 2 Regolamento sulla composizione e l'elezione dei membri della commissione di previdenza del cantone (Settore Stato) § 3 Regolamento sulla composizione e l'elezione dei membri della Commissione di Previdenza del Cantone (Settore Stato) § 4 Regolamento sulla Composizione e l'Elezione dei Membri della Commissione di Previdenza del Cantone (Settore Stato) § 5 Regolamento sulla composizione e sull'elezione dei membri della Commissione di previdenza del Cantone (Settore Stato) § 6 Regolamento sulla Composizione e l'Elezione dei Membri della Commissione di Previdenza del Cantone (Ambito Stato) § 7 Regolamento sulla composizione e l'elezione dei membri della Commissione di Previdenza del Cantone (Settore Stato) § 8 Regolamento sulla composizione e l'elezione dei membri della Commissione previdenziale del Cantone (Settore Stato) § 9 Regolamento sulla composizione e l'elezione dei membri della Commissione di previdenza del Cantone (Settore Stato) § 10 Regolamento sulla composizione e l'elezione dei membri della commissione di previdenza del Cantone (Settore Stato) § 11 Regolamento sulla Composizione e l'Elezione dei Membri della Commissione di Previdenza del Cantone (Settore Stato) § 12 Regolamento sulla composizione e l'elezione dei membri della Commissione di previdenza del Cantone (Settore Stato) § 13 Regolamento sulla composizione e l'elezione dei membri della Commissione di Previdenza del Cantone (Settore Stato) § 14 Regolamento sulla composizione e l'elezione dei membri della Commissione di previdenza del Cantone (Settore Stato)

Testo normativo (14 Articoli)

**Generale**

1. Questo regolamento disciplina la composizione e l'elezione dei membri della commissione paritetica di previdenza del Cantone (settore Stato).

**Generale**

1. La commissione paritetica di previdenza del Cantone (Settore Stato) è composta da tre rappresentanti del datore di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori.

**Generale**

1. Il consiglio di governo determina i rappresentanti del datore di lavoro.

2. I rappresentanti dei lavoratori sono eletti dal personale assicurato presso la cassa pensioni di Basilea-Città (assicurati attivi) del Cantone (settore pubblico).

Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori

1. Eleggibili come rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici sono, ai sensi del § 6, persone assicurate attive, beneficiari di pensione e persone esterne, che non sono assicurate presso la cassa pensioni di Basilea-Città, validamente proposte.

Elezione delle Rappresentanti e dei Rappresentanti dei Lavoratori

1. Per l'organizzazione delle elezioni è responsabile il Dipartimento delle Finanze.

Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

1. Gli aventi diritto al voto ai sensi del § 3 comma 2 sono invitati a presentare proposte di candidatura entro tre settimane dalla pubblicazione (pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Cantone). Dopo la scadenza di questo termine, il gruppo dei candidati e delle candidate viene chiuso.

2. Ogni proposta di candidatura deve contenere il nome, il cognome, l'anno di nascita, la professione e l'indirizzo di residenza dei candidati, nonché una denominazione che permetta di distinguere dalle altre proposte di candidatura.

3. Le proposte di candidatura devono essere firmate da almeno 20 aventi diritto al voto, e le persone proposte non possono firmare la propria proposta di candidatura.

4. Ogni proposta di candidatura non può contenere più di tre persone.

Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

1. La scheda elettorale contiene

a) le proposte di candidatura nell'ordine dei numeri assegnati e con le loro denominazioni;

b) accanto a ogni nome un campo da spuntare.

2. La scheda elettorale viene consegnata agli aventi diritto al voto al massimo 3 settimane prima del termine stabilito ai sensi del § 8 comma 3.

Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

1. Ogni persona avente diritto di voto ha tre voti.

2. Gli aventi diritto di voto possono, sulla scheda elettorale

a) contrassegnare nomi prestampati;

b) cancellare i nomi prestampati contrassegnati.

3. Gli aventi diritto di voto inviano la scheda elettorale compilata entro il termine indicato nei documenti elettorali all'indirizzo indicato sulla busta elettorale.

Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori

1. Eletti sono quei candidati che raccolgono il maggior numero di voti (maggioranza relativa), con la condizione che almeno due rappresentanti dei lavoratori siano assicurati attivi. In caso di parità di voti, decide il sorteggio.

2. È possibile un'elezione tacita.

Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori

1. Una scheda elettorale è considerata vuota se non è affatto compilata o è interamente barrata, oppure se tutti i nomi segnati con una crocetta sono stati nuovamente barrati.

2. Una scheda elettorale è invalida se

a) non è ufficiale;

b) contiene osservazioni diffamatorie;

c) sono segnati con una crocetta più di tre nomi.

3. Singoli voti sono invalidi se non lasciano chiaramente intendere la volontà del votante o se sono espressi per una persona non eleggibile.

Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

1. La pubblicazione dei risultati elettorali avviene nel Bollettino Ufficiale del Cantone e sul sito web del Cantone di Basilea-Città.

Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori

1. Reclami riguardanti violazioni di questo regolamento (violazione del diritto di voto; irregolarità nello svolgimento delle elezioni) devono essere presentati entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo del reclamo, ma al più tardi entro il quinto giorno dalla pubblicazione dei risultati nel bollettino ufficiale del Cantone presso il Consiglio di Stato.

2. Il reclamo ha effetto sospensivo solo se il Consiglio di Stato lo ordina su richiesta o d'ufficio.

Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

1. Se durante il periodo di mandato si verifica una vacanza a causa di dimissioni anticipate o per la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la rappresentante o il rappresentante esca anche dal fondo pensione, subentrerà la persona che, nel rispetto dei requisiti del § 9 di questo regolamento, ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Il membro subentrante può rifiutare l'elezione. In tal caso, non verrà più considerato per una successiva vacanza.

3. Se si è proceduto a un'elezione senza voto, è necessaria una nuova procedura elettorale.

Risarcimento

1. Le disposizioni relative all'indennizzo dei rappresentanti del datore di lavoro si applicano in modo analogo ai rappresentanti dei lavoratori.

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