Legge sulla cassa pensioni di Basilea Città (Pensionskassengesetz, PKG) - Nome, Personalità Giuridica e Sede (PKG)
Table of Provisions (15)
Statutory Text (15 Provisions)
1. Sotto il nome Cassa Pensioni Basilea-Città («CPBC») esiste un ente autonomo di diritto pubblico con sede a Basilea-Città.
1. La PKBS svolge la previdenza professionale per i dipendenti del Cantone (settore Stato) così come per il personale dei datori di lavoro affiliati.
2. Accordi di affiliazione possono essere stipulati con datori di lavoro che svolgono compiti di interesse pubblico o che sono vicini al Cantone di Basilea Città. Anche per i dipendenti del Cantone (settore Stato) deve essere concluso un accordo di affiliazione; competente è il Consiglio di Stato.
3. La PKBS è libera, nel quadro delle disposizioni di questa legge e della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982, nella definizione delle sue prestazioni e nella sua organizzazione.
4. La PKBS può assumere ulteriori compiti che siano in connessione sostanziale con il suo scopo.
1. La PKBS è gestita come un'istituzione collettiva.
2. I dipendenti del Cantone (settore Stato) così come quelli di ogni singolo affiliato costituiscono ciascuno un'opera di previdenza separata, gestita separatamente.
3. Gli affiliati sostengono i costi durante la durata dell'affiliazione.
4. Tutte le persone nel settore Stato e delle altre affiliazioni, che ricevono uno stipendio annuale e pertanto sono soggette all'assicurazione obbligatoria secondo il BVG, devono aderire alla PKBS. Le eccezioni devono essere stabilite nell'accordo di affiliazione.
5. Nel settore Stato è ammessa una regolamentazione speciale per i magistrati, a condizione che i costi aggiuntivi connessi siano finanziati dal Cantone.
6. Per compensare l'inflazione sulle pensioni correnti può essere costituito un "Fondo di Adeguamento dell'Inflazione" distintamente evidenziato per ciascun affiliato. I fondi del Fondo di Adeguamento dell'Inflazione sono adeguatamente remunerati e utilizzati esclusivamente per l'aumento delle pensioni correnti.
7. Il consiglio di amministrazione può unire singoli affiliati in un'unica opera di previdenza comune.
1. In caso di scioglimento di un accordo di adesione, tutti gli assicurati attivi, nonché i beneficiari di rendite, vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza. Il patrimonio assegnato al comparto previdenziale è trasferito al nuovo istituto di previdenza, oppure distribuito ai beneficiari in una forma prevista dalla legge, nel rispetto dei diritti delle destinatarie e dei destinatari. Maggiori dettagli sono regolati nelle disposizioni sulla parziale liquidazione.
2. La permanenza di singoli gruppi di assicurati o di beneficiari di rendite presuppone un accordo di adesione che assicuri il finanziamento dei costi tecnici necessari dal punto di vista assicurativo. Le modalità vengono stabilite dal consiglio di amministrazione su raccomandazione dell'esperta o dell'esperto di previdenza professionale in base a criteri professionali. Se nessun nuovo istituto di previdenza conferma per iscritto che assumerà i beneficiari delle rendite alle stesse condizioni, la disdetta dell'accordo di adesione non avrà effetto.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia in caso di ristrutturazione o significativa riduzione di un fondo assicurativo che realizza le condizioni per una parziale liquidazione.
1. Il PKBS è tenuto secondo i principi della contabilità in cassa chiusa.
2. Di norma, le opere previdenziali devono essere gestite nel sistema di piena capitalizzazione. Per le opere previdenziali per le quali esiste una garanzia statale, il PKBS può consentire il finanziamento delle prestazioni nel sistema di parziale capitalizzazione.
3. Le opere previdenziali nel sistema del primato dei contributi, gestite nel sistema di parziale capitalizzazione, remunerano i capitali ordinari di risparmio con il tasso tecnico, se il loro grado di copertura globale supera l'83,5%, al massimo con il tasso minimo BVG, se è tra l'80% e l'83,5%, e con lo zero percento, se è inferiore all'80%.
4. Eventuali mezzi liberi secondo BVG possono essere utilizzati solo da opere previdenziali in piena capitalizzazione.
5. Il finanziamento deve avvenire secondo principi tecnici assicurativi. Deve garantire che le prestazioni possano essere fornite alla scadenza.
1. Per le opere previdenziali nel sistema della capitalizzazione parziale, deve esistere una garanzia statale per le seguenti prestazioni, a condizione che il grado di copertura iniziale al 1º gennaio 2012 non sia inferiore
a. Prestazioni di vecchiaia, rischio e di uscita,
b. Prestazioni di uscita di un insieme di assicurati in uscita in caso di liquidazione parziale, nonché
c. Mancanze attuariali che si verificano come conseguenza di una liquidazione parziale nel rimanente gruppo di assicurati.
2. Il passaggio automatico al sistema della capitalizzazione totale avviene quando il grado di copertura è di almeno il 116% e sono soddisfatti gli altri requisiti legali per una riserva di oscillazione di valore sufficiente. Con ciò, la garanzia statale viene meno.
3. Il Consiglio di Governo può concedere una garanzia statale per l'opera previdenziale del settore statale e per le opere previdenziali delle istituzioni affiliate di cui il Cantone detiene una partecipazione del 100%.
1. Il patrimonio previdenziale è costituito dai contributi dei datori di lavoro e delle persone assicurate, dalle prestazioni di libero passaggio e dagli acquisti, dai proventi degli investimenti, dalle donazioni volontarie e da ulteriori entrate.
2. Per ogni opera di previdenza, il patrimonio è indicato separatamente.
3. Per le obbligazioni di un'opera di previdenza risponde esclusivamente il suo patrimonio. Nel sistema della parziale capitalizzazione, il garante risponde al massimo nei limiti della garanzia statale.
4. La PKBS può finanziare i propri costi e altri costi sostenuti in relazione alla propria attività a carico dei proventi degli investimenti.
1. Il PKBS deve prevedere nel regolamento previdenziale misure da adottare qualora il grado di copertura determinato secondo le disposizioni di diritto federale risulti inferiore al 100%.
2. Se, per le opere di previdenza nel sistema della parziale capitalizzazione, il grado di copertura globale (attivi e pensionati insieme) è inferiore all'80% o se il grado di copertura per gli attivi (grado di copertura, dopo che le obbligazioni pensionistiche sono completamente coperte) scende al di sotto del loro grado di copertura iniziale ai sensi dell'art. 72b LPP, devono essere avviate misure di risanamento.
1. Organi del PKBS sono
a. il Consiglio di Amministrazione;
b. le Commissioni di Previdenza;
c. la Direzione;
d. gli Organi di Controllo.
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri. 6 rappresentanti dei datori di lavoro sono nominati dal Consiglio di Stato, 6 rappresentanti dei lavoratori sono eletti dagli assicurati secondo un regolamento elettorale speciale.
2. Il Consiglio di Stato garantisce una rappresentanza adeguata dei vari datori di lavoro. Il regolamento elettorale deve prevedere un'adeguata rappresentanza dei gruppi di assicurati.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere le capacità necessarie per l'esercizio delle loro funzioni, godere di una buona reputazione e offrire in ogni momento garanzia di una gestione aziendale irreprensibile.
4. Il Consiglio di Stato si assicura che nella rappresentanza da esso scelta le donne e gli uomini siano rappresentati almeno ciascuno per un terzo e si impegna affinché ciò avvenga anche nelle altre rappresentanze.
5. La durata del mandato è di quattro anni. È possibile la rielezione. In casi giustificati, il Consiglio di Stato può revocare uno o tutti i membri da lui designati durante il mandato e sostituirli con nuovi membri.
6. Il Consiglio di Amministrazione si costituisce autonomamente. Esso nomina una Presidenza. Quest'ultima è composta da un membro che rappresenta i datori di lavoro e da un membro che rappresenta gli assicurati.
1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo supremo della PKBS. Esso esercita la direzione generale e si assicura dell'adempimento dei compiti secondo le disposizioni legislative. Determina gli obiettivi strategici e i principi fondamentali della PKBS, nonché i mezzi per il loro adempimento, a meno che non sia il legislatore a essere competente in merito. Inoltre, garantisce la stabilità finanziaria della PKBS e avvia le misure necessarie, come adeguamenti del piano previdenziale, in modo tempestivo. Sorveglia inoltre la direzione della PKBS.
2. Il Consiglio di Amministrazione emana i regolamenti necessari per l'attuazione, in particolare riguardo a
a. la previdenza,
b. l'investimento del patrimonio,
c. le riserve e le regole di interesse,
d. le disposizioni in caso di liquidazione parziale,
e. i compiti e l'organizzazione,
f. l'elezione e il mandato delle commissioni previdenziali nonché
g. i diritti e i doveri del personale, mantenendo una certa congruenza con il diritto del personale cantonale.
3. Il Consiglio di Amministrazione assume inoltre i seguenti compiti
a. la nomina della società di revisione,
b. la nomina dell'esperto o dell'esperta per la previdenza professionale nonché
c. la nomina della direzione
4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati per l'adempimento dei propri compiti. I membri di tali comitati non devono necessariamente appartenere al Consiglio di Amministrazione.
1. Il cantone (ambito statale) così come ogni datore di lavoro associato è obbligato a istituire una commissione previdenziale composta pariteticamente da rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori.
2. Le commissioni previdenziali esercitano i diritti e i doveri assegnati loro dalla legge, dal regolamento e dall'accordo di adesione.
3. Se non è possibile nominare una tale commissione per un'opera previdenziale, il consiglio di amministrazione assume questo compito.
1. La direzione aziendale conduce gli affari correnti della PKBS secondo le disposizioni di legge e le istruzioni del consiglio di amministrazione.
2. La composizione e l'organizzazione della direzione aziendale, nonché i compiti e le competenze di quest'ultima, sono stabiliti regolamentariamente dal consiglio di amministrazione della PKBS.
**1. Per i piani previdenziali per i quali, fino all'entrata in vigore di questa legge, non è stata determinata una nuova soluzione previdenziale, si applica il piano previdenziale del settore pubblico riguardo al regime previdenziale, alla determinazione del salario assicurato, all'importo dei contributi di risparmio e alle prestazioni di rischio, fino al momento in cui la commissione di previdenza stabilisce il loro nuovo piano previdenziale.**
**2. Qualora il grado di copertura (attivi e pensionati insieme) per gli affiliati nel sistema della capitalizzazione parziale al 1º gennaio 2012 sia superiore all'80%, per determinare il grado di copertura iniziale al 1º gennaio 2012, la parte eccedente l'80% deve essere separata come riserva per le fluttuazioni di valore.**
**3. Per i piani previdenziali garantiti dallo Stato, i lavoratori dipendenti fino all'anno 2024 compreso pagano un contributo addizionale del 1,6% della somma dei salari assicurati ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. f della Legge federale sulla libera circolazione delle persone nel sistema di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sulla previdenza, FZG) del 17 dicembre 1993 per rafforzare il grado di copertura. Il contributo del 5% della somma dei salari assicurati, a carico dei datori di lavoro di questi affiliati per il fondo del rincaro, viene utilizzato per rafforzare il grado di copertura fino a che esso raggiunga il 100%, ma almeno fino al 31 dicembre 2024. Qualora dall'1 gennaio 2010 l'inflazione superi il 20%, dal 2025 si verserà un contributo del 2,5% della somma dei salari assicurati nel fondo del rincaro, riducendo proporzionalmente il contributo per il rafforzamento del grado di copertura.**
**4. Per tutte le persone assicurate nei piani previdenziali del settore pubblico e nei datori di lavoro in cui il Cantone detiene una partecipazione del 100%, che sono assicurate nel sistema di primato delle prestazioni precedente e che al momento dell'entrata in vigore di questa legge hanno almeno 25 anni, viene garantito uno stato acquisito per la pensione di vecchiaia già assicurata all'età di pensionamento ordinario precedente. Per il calcolo della pensione di vecchiaia nel regime a primato dei contributi vengono utilizzate le basi tecniche attuariali al 1º gennaio 2014 e un tasso di proiezione dell'1,5% come base. Per le persone assicurate con meno di 38 anni di contribuzione, questa garanzia viene ridotta di 1/38 per ogni anno mancante. Il significato degli anni di contribuzione è determinato dall'inizio del rapporto di previdenza su cui si basa il calcolo della garanzia. Gli anni di contribuzione da precedenti rapporti di previdenza vengono considerati, se gli anni di contribuzione sono stati effettuati presso la PKBS e la persona assicurata è continuamente assicurata presso la PKBS.**
**5. Per tutte le persone assicurate nei piani previdenziali del settore pubblico e nei datori di lavoro in cui il Cantone detiene una partecipazione del 100%, che sono assicurate nel sistema di primato delle prestazioni precedente e che al momento dell'entrata in vigore di questa legge sono a 5 anni o meno dall'età di pensionamento ordinario precedente, viene garantito uno stato acquisito per la pensione di vecchiaia assicurata all'età di pensionamento ordinario precedente. Per il calcolo della pensione di vecchiaia nel regime a primato dei contributi vengono utilizzate le basi tecniche attuariali vigenti al momento dell'entrata in vigore di questa legge e un tasso di proiezione dell'1,5% come base. Per le persone assicurate che sono più di 5 anni prima dell'età di pensionamento ordinario precedente, questa garanzia viene ridotta del 20% per ogni anno mancante, in modo che venga eliminata dopo 10 anni.**
**6. Vale lo stato acquisito più elevato ai sensi dei cpv. 4 e 5. Lo stato acquisito avviene tramite un versamento unico sul conto risparmio e viene acquisito in 10 anni presso la PKBS, ma non oltre il pensionamento. Un importo già presente sul conto risparmio al momento dell'entrata in vigore di questa legge non viene utilizzato per finanziare questo stato acquisito.**
**7. Il Cantone versa per i piani previdenziali garantiti dallo Stato i versamenti unici per lo stato acquisito ai sensi del cpv. 6 al primo giorno di banca dopo l'entrata in vigore di questa legge. I versamenti per lo stato acquisito non completamente acquisiti vengono accreditati alla riserva per i contributi del datore di lavoro.**
**8. Tutti i pensionati nel piano previdenziale Stato, che provengono da un precedente rapporto di lavoro con la BVB o la IWB, vengono trasferiti al momento dell'entrata in vigore di questa legge al piano previdenziale della BVB o della IWB, considerando le basi tecniche della PKBS vigenti al 1º gennaio 2013 e il grado di copertura rilevante al momento dell'entrata in vigore del piano previdenziale dello Stato. I gradi di copertura iniziali ai sensi del cpv. 2 devono essere determinati come se questo trasferimento fosse già avvenuto il 1º gennaio 2013.**
**9. Per le prestazioni pensionistiche, che sono iniziate secondo la legge precedente, esiste uno stato acquisito. L'esame periodico del diritto alla prestazione a causa di invalidità rimane riservato. Se nel settore pubblico o tra i suoi affiliati alla PKBS è insorta un'inabilità al lavoro prima dell'entrata in vigore di questa legge, la cui causa porta a invalidità o morte, si applica la legge precedente.**
**10. Il consiglio d'amministrazione disciplina l'incremento della prestazione di libero passaggio a causa di un adeguamento retroattivo del salario prima dell'entrata in vigore di questa legge. Il datore di lavoro copre il divario di finanziamento attuariale che deriva dopo la deduzione di un pagamento supplementare del lavoratore o della lavoratrice.**
**11. I diritti potenziali a prestazioni in relazione a prestazioni pensionistiche in corso vengono valutati secondo il regolamento adottato in base a questa legge.**
1. Legge sul personale
La Legge sul personale del 17 novembre 1999 è modificata come segue
2. Legge concernente l'inquadramento e la retribuzione dei collaboratori del Cantone di Basilea Città (Legge sui salari)
3. Legge sulla cassa pensioni
La Legge concernente la cassa pensioni di Basilea Città (Legge sulla cassa pensioni) del 28 giugno 2007 è abrogata.