Legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie dei collaboratori del Cantone di Basilea Città
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Il Cantone di Basilea Città concede ai propri collaboratori protezione in caso di infortunio e malattia a complemento delle disposizioni di diritto federale secondo le misure di questa legge.
1. I pagamenti delle indennità giornaliere nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sono disciplinati dalle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981.
2. Il Cantone può stipulare a favore dei collaboratori un'assicurazione complementare per l'indennità giornaliera in caso di infortunio, che copra il salario eccedente il massimo previsto dalla LAINF.
3. In caso di incapacità lavorativa a causa di malattia, viene stipulata un'assicurazione per l'indennità giornaliera a favore dei collaboratori, che prevede un'indennità giornaliera pari all'80% del salario per un massimo di 730 giorni, dedotto il periodo di carenza.
1. Le collaboratrici e i collaboratori sono assicurati contro le conseguenze degli infortuni professionali, degli infortuni non professionali e delle malattie professionali conformemente alle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981 presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA).
2. I premi per l'assicurazione degli infortuni professionali e delle malattie professionali sono a carico del Cantone.
3. I premi per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni non professionali sono per due terzi a carico dei lavoratori e per un terzo a carico del Cantone.
1. L'assicurazione sanitaria è a carico dei dipendenti.
2. Il Cantone può stipulare assicurazioni collettive a favore dei dipendenti nel settore dell'assicurazione sanitaria supplementare.
1. A integrazione dell'assicurazione di base ai sensi delle disposizioni della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981, il Cantone di Basilea Città gestisce una cassa di assicurazione contro gli infortuni sostenuta dai dipendenti sotto forma di un'entità di diritto pubblico con personalità giuridica propria e statuti propri, che sono approvati dall'assemblea dei delegati.
1. Presso l'UVK, tutti i collaboratori che, secondo le disposizioni della LAA, sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali, sono obbligati ad assicurarsi per le prestazioni complementari in caso di degenza ospedaliera (2ª classe) per infortuni professionali, infortuni non professionali e malattie professionali.
2. L'UVK può stipulare contratti con istituzioni pubbliche o enti di natura privata, ai quali il Cantone partecipa o è interessato in modo determinante, per l'adesione dei loro collaboratori all'UVK, a condizione che questi siano assicurati presso la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) e siano membri della Cassa pensioni di Basilea-Città.
1. L'UVK può offrire ulteriori assicurazioni integrative autosufficienti per prestazioni in caso di infortunio e malattia.
2. Queste assicurazioni integrative possono essere continuate volontariamente anche dai dipendenti pensionati.
1. Gli organi dell'UVK sono obbligati a stabilire premi che coprano complessivamente i costi per le prestazioni offerte.
2. Per le obbligazioni dell'UVK risponde il suo patrimonio. Il Cantone è responsabile in via sussidiaria nel senso che la sua responsabilità può essere rivendicata solo in caso di liquidazione dell'UVK. È esclusa una responsabilità personale degli assicurati.
1. Gli organi della UVK sono
a) l'assemblea dei delegati,
b) la commissione della cassa,
c) l'amministrazione,
d) l'organo di controllo.
1. L'Assemblea dei Delegati è composta da membri della Cassa di Assicurazione contro gli Incidenti.
2. I delegati vengono designati dal Consorzio delle Associazioni del Personale Statale di Basilea Città per una durata del mandato di quattro anni, tenendo conto che anche le organizzazioni non rappresentate nel consorzio hanno diritto a un'adeguata considerazione, ma almeno a una delegata o un delegato. Anche i membri non organizzati sono eleggibili come delegati.
1. La supervisione sulla UVK spetta al Cantone di Basilea-Città e la verifica del bilancio viene effettuata dal controllo finanziario del Cantone di Basilea-Città.
2. Per motivi importanti, sia il controllo finanziario come ente revisore sia gli organi della UVK possono revocare il mandato per la revisione annuale del bilancio.
1. Gli statuti sono emanati dall'assemblea dei delegati. Essi contengono in particolare le disposizioni sui singoli rami assicurativi e disciplinano i compiti e la composizione degli organi.
1. La cassa di assicurazione contro gli infortuni prevede una procedura di reclamo interno.
2. Contro le decisioni definitive del procedimento di reclamo interno della cassa di assicurazione contro gli infortuni, le persone interessate possono presentare ricorso al tribunale delle assicurazioni sociali entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
1. La legge concernente l'assistenza statale in caso di infortuni e malattie dei suoi dipendenti del 28 aprile 1938 è abrogata.
1. Modifica di altre leggi
a) Disposizione transitoria relativa alla legge sulla cassa pensioni per il personale statale di Basilea del 20 novembre 1984.
b) Legge scolastica del 4 aprile 1929.
c) Legge universitaria del 14 gennaio 1937.
1. Al momento dell'entrata in vigore di questa legge, gli attivi e i passivi della Cassa di Assicurazione contro gli Infortuni e l'Assistenza del personale statale di Basilea vengono trasferiti alla Cassa di Assicurazione contro gli Infortuni del personale statale di Basilea.
2. Le prestazioni assicurative per infortuni avvenuti prima dell'entrata in vigore di questa legge e per malattie professionali manifestatesi prima di tale data, saranno concesse secondo la normativa precedente.
1. Questa legge deve essere pubblicata; è soggetta a referendum e, una volta entrata in vigore, sarà messa in atto dal Consiglio di Governo.