Ordinanza sulla classificazione delle funzioni e l'inquadramento dei collaboratori del Cantone di Basilea Città (Einreihungsverordnung, EVO) - Classificazione delle posizioni, Principio (EVO)
Indice delle disposizioni (22)
Testo normativo (22 Articoli)
1. Nuove posizioni create, così come posizioni il cui grado di difficoltà è aumentato o diminuito significativamente a causa di un cambiamento della struttura precedente di un'unità organizzativa o a causa di un cambiamento sostanziale del contenuto, vengono riclassificate dal Consiglio di governo conformemente ai §§ 5 e 6 commi 1 e 2 della legge sui salari.
2. Oltre ai superiori, anche le collaboratrici e i collaboratori possono richiedere la nuova valutazione della posizione facendo riferimento al § 7 della legge sui salari con una motivazione scritta.
3. L'entrata in vigore della classificazione avviene in una data che cade entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.
1. Il procedimento di valutazione della posizione consiste nella valutazione e nell'inquadramento di una posizione.
2. Qualora una nuova posizione debba essere ricoperta a breve termine, su richiesta del Dipartimento Risorse Umane Decentrato, HR Basilea Città (HR BS) effettua un inquadramento provvisorio basato sulla descrizione della posizione e sull'organigramma, per la durata del procedimento di cui al comma 1.
3. HR BS disciplina i dettagli in una direttiva.
1. Il dipendente o la dipendente indirizza la richiesta di esecuzione di una procedura di valutazione della posizione, corredata di una breve motivazione, alla superiore o al superiore competente con copia al reparto del personale competente.
2. La superiore o il superiore competente indirizza la richiesta di esecuzione di una procedura di valutazione della posizione al reparto del personale competente.
3. La richiesta si compone di una breve motivazione e della conseguente richiesta per l'assegnazione della posizione a una specifica classe salariale.
4. Alla richiesta devono essere allegati, previa consultazione con almeno una titolare o un titolare della posizione, una descrizione della posizione aggiornata e un organigramma aggiornato dell'unità organizzativa rilevante.
5. HR BS mette a disposizione i moduli e i modelli necessari.
1. In un parere congiunto, il dipartimento del personale competente esprime una posizione motivata sulla richiesta e propone una data per l'entrata in vigore.
1. Qualora vi sia consenso tra la capo dipartimento o il capo dipartimento e HR BS riguardo alla classificazione della posizione, HR BS trasmette direttamente la richiesta al Consiglio di Stato.
2. In caso di disaccordo tra la capo dipartimento o il capo dipartimento e HR BS, la richiesta viene inoltrata al gruppo di valutazione per una proposta di decisione.
1. **Il gruppo di valutazione** si compone della responsabile o del responsabile della gestione delle retribuzioni, della rispettiva impiegata o del rispettivo impiegato responsabile della gestione delle retribuzioni, di due responsabili del personale decentrati e di un ulteriore responsabile del personale decentrato in qualità di membro supplente. Nel gruppo di valutazione devono essere rappresentati, se possibile, entrambi i generi.
2. I responsabili del personale decentrati designano le loro rappresentanti e i loro rappresentanti.
3. I responsabili del personale decentrati si astengono dal trattare affari provenienti dal loro dipartimento e sono sostituiti dal membro supplente.
4. Tutti e quattro i membri del gruppo di valutazione hanno diritto di voto. La responsabile o il responsabile della gestione delle retribuzioni presiede il gruppo di valutazione e ha il voto decisivo in caso di parità di voti.
1. La direttrice o il direttore della gestione delle retribuzioni presenta una proposta al Consiglio di Stato per la classificazione del posto.
2. ...
3. ...
4. ...
1. Il Consiglio di Stato decide la classificazione di tutte le posizioni dell'amministrazione cantonale.
1. Le disposizioni riguardanti le nuove classificazioni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla titolare o dal titolare della posizione o dalla o dal superiore competente mediante opposizione al Consiglio di Stato. Questo decide dopo aver ascoltato la commissione di valutazione della Commissione paritetica per le questioni del personale.
2. Allo stesso modo, si può richiedere la decisione del Consiglio di Stato in merito al rifiuto di procedere con il processo di nuova classificazione.
3. Le disposizioni riguardanti la classificazione iniziale di una posizione possono essere impugnate dalla titolare o dal titolare della posizione mediante opposizione al Consiglio di Stato, qualora la classe salariale prevista non fosse stata ancora determinata al momento della conclusione del contratto di lavoro.
4. Un'opposizione non ha effetto sospensivo.
1. Le unità decentrate delle risorse umane sono obbligate, in occasione di riorganizzazioni e nuove assegnazioni di incarichi, a verificare l'aggiornamento delle descrizioni delle posizioni in accordo con il o la superiore.
2. La descrizione della posizione deve essere adattata, previa consultazione con almeno una titolare del posto, e presentata per una nuova valutazione se il grado di difficoltà della posizione è stato notevolmente aumentato o diminuito a seguito di una modifica sostanziale.
1. L'ufficio del personale decentrato competente effettua le classificazioni delle dipendenti e dei dipendenti.
2. Se un rapporto di lavoro inizia al più tardi il 1° luglio, il normale avanzamento di livello viene concesso l'anno successivo. Se inizia in un momento successivo, sarà concesso solo l'anno seguente.
3. ...
1. All'ingresso nel servizio statale, i collaboratori in posizioni che secondo le descrizioni modello pertinenti non richiedono requisiti di formazione, vengono classificati in base all'età come segue
| Età | Livello salariale |
| --- | --- |
| 16 | Livello iniziale B |
| 17 | Livello iniziale C |
| 18 e 19 | 1 |
| 20 e 21 | 2 |
| 22 e 23 | 3 |
| 24 e 25 | 4 |
| 26 e 27 | 5 |
| 28 e 29 | 6 |
| 30 e 31 | 7 |
| 32 e 33 | 8 |
| 34 e 35 | 9 |
| 36 e 37 | 10 |
| 38 e 39 | 11 |
| 40 e 41 | 12 |
| 42 e 43 | 13 |
| 44 e 45 | 14 |
| 46 e 47 | 15 |
| 48 e 49 | 16 |
| 50 e 51 | 17 |
| 52 e 53 | 18 |
| 54 e 55 | 19 |
| 56 e 57 | 20 |
| 58 e 59 | 21 |
| 60 e 61 | 22 |
| 62 e 63 | 23 |
| 64 e 65 | 24 |
2. Le collaboratrici e i collaboratori con obblighi di mantenimento verranno, tenendo conto delle indennità familiari e di mantenimento, elevati al livello salariale in modo che, con un'occupazione a tempo pieno, raggiungano un limite minimo di reddito lordo di CHF 4'000 al mese. Successivamente, l'evoluzione dei livelli sarà bloccata fino al raggiungimento del livello salariale concesso secondo la procedura regolare.
1. Per i titolari di posizioni le cui descrizioni modello rilevanti indicano specifici requisiti di formazione, viene effettuato un confronto di profilo secondo una direttiva di HR BS.
1. L'esperienza professionale acquisita in un'attività lavorativa pari a quella che si intende svolgere nell'amministrazione cantonale è completamente riconosciuta ai fini della classificazione.
2. L'esperienza derivante da un'attività lavorativa affine o di livello adeguato o da un'altra attività promotrice della carriera, inclusa l'esperienza derivata dal lavoro familiare, viene riconosciuta per tutte le posizioni in misura non inferiore al 10 percento e non superiore al 66 percento.
3. L'esperienza derivata dal lavoro familiare viene riconosciuta per funzioni nel settore educativo e assistenziale in misura non inferiore al 33 percento e non superiore al 66 percento.
1. Se una candidata o un candidato a una posizione nell'amministrazione cantonale non possiede la formazione richiesta per l'attività da svolgere, questa formazione può essere compensata, secondo le direttive delle Risorse Umane BS, con esperienza lavorativa, attività professionale formativa e lavoro familiare.
2. Una formazione eccedente, che sia strettamente collegata all'attività da svolgere nell'amministrazione cantonale, può essere considerata come esperienza ai fini della classificazione.
1. Per le collaboratrici e i collaboratori che non soddisfano ancora il profilo di requisiti necessario per la loro posizione, può essere stabilito uno stipendio d'ingresso - di norma per un massimo di tre anni. Questo stipendio è inferiore rispetto alla classe salariale appropriata secondo l'inquadramento della posizione.
1. Quando un'impiegata o un impiegato assume un nuovo incarico, la classificazione avviene conformemente ai §§ 9-14 di questo regolamento. Resta salvo il § 16.
2. Nel caso di assunzione di un nuovo incarico ai sensi del § 12 comma 3 della legge sul personale, esiste il diritto alla conservazione del livello salariale in franchi.
1. Si considera promozione quando un dipendente o una dipendente assume un incarico le cui mansioni sono correlate a quelle precedenti e la cui classificazione non supera di più di due classi salariali la classificazione del precedente incarico.
1bis. In caso di promozione, viene eliminata la procedura di classificazione menzionata nel § 15 comma 1. Dalla scala salariale precedente del dipendente o della dipendente viene detratto un anno per ogni classe salariale aggiuntiva.
2. Laddove una promozione secondo questa regola comporterebbe una perdita salariale, la classificazione avviene nel livello salariale in franchi immediatamente superiore a quello attualmente in vigore della nuova classe salariale.
1. Se la rivalutazione di una posizione comporta un passaggio a una classe salariale superiore, l'inquadramento avviene in base al § 16 comma 1bis del presente regolamento.
2. Se la rivalutazione di una posizione comporta un passaggio a una classe salariale inferiore, al livello salariale precedentemente attribuito alla dipendente o al dipendente viene aggiunto un livello annuale extra per ogni classe salariale inferiore. È garantito il diritto al mantenimento del livello salariale in franchi.
1. Il mantenimento dello stato di fatto in franchi garantisce alla dipendente o al dipendente l'importo in franchi della precedente classificazione e inquadramento.
2. La dipendente o il dipendente riceve una componente retributiva di mantenimento del diritto al precedente trattamento economico, che viene ridotta attraverso lo scorrimento delle fasce fino alla completa compensazione. La nuova fascia viene stabilita secondo il § 16a comma 2 di questo regolamento.
3. La componente retributiva di mantenimento non viene adeguata all'inflazione.
1. L'Ufficio del Personale emette istruzioni per l'adeguamento della prassi di classificazione nelle nuove assunzioni. L'adeguamento deve essere completato entro il 31 dicembre 1999.
1. Questo regolamento deve essere pubblicato; entra in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 1995.