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Ordinanza concernente le vacanze e i congedi dei collaboratori del Cantone di Basilea Città - Ambito di Applicazione (FUV)

32 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (32)

§ 1 Regolamento sulle Ferie e Vacanze, RFV § 2 Disposizioni relative a Ferie e Permessi, FUV § 2a Regolamento sulle Ferie e le Vacanze, RFV § 3 Regolamento sulle Ferie e le Vacanze, RFV § 4 Regolamento per le Ferie e le Vacanze, RFV § 5 Regolamento delle Ferie e dei Permessi, FUV § 6 Regolamento delle Ferie e delle Vacanze, FUV § 7 Regolamento sulle ferie e vacanze, FUV § 8 Ordinanza sulle Ferie e le Vacanze, FUV § 9 Regolamento su Ferie e Vacanze, FUV § 10 Regolamento sulle Ferie e Vacanze, RFV § 11 Regolamento sulle Ferie e Congedi, RFC § 12 Regolamento Ferie e Vacanze, RFV - Liquidazione Finanziaria alla Cessazione del Rapporto di Lavoro § 13 Regolamento sulle Ferie e le Vacanze, RFV § 14 Regolamento su Ferie e Vacanze, RFV § 15 Regolamento sulle Ferie e Vacanze, RFV § 15a Ordinanza sulle Ferie e le Vacanze, FUV § 15b Regolamento sulle ferie e le vacanze, RFV § 15c Regolamento delle Ferie e Vacanze, RFV § 15d Regolamento per le Ferie e le Vacanze, FUV § 16 Regolamento sulle Ferie e le Vacanze, FUV § 17 Regolamento per le Ferie e i Permessi, RFP § 18 Regolamento sulle Ferie e Congedi, RFC § 18a Regolamento sulle Ferie e i Permessi, FUV § 18bis Regolamento sul Ferie e Congedi, RFC § 19 Regolamento sulle Ferie e i Congedi, RFC § 20 Regolamento sulle Ferie e Vacanze, RFV § 20a Regolamento delle Ferie e Vacanze, RFV - Anticipo del 13° mensilità durante il congedo non retribuito § 20b Regolamento sulle Ferie e il Concedo, RFC - Congedo Parentale non Retribuito § 21 Regolamento su Ferie e Vacanze, RFV - Disposizione Transitoria § 22 Regolamento delle Ferie e delle Vacanze, RFV § 23 Regolamento Ferie e Vacanze, RFV

Testo normativo (32 Articoli)

Disposizioni comuni

1. Questo regolamento si applica a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti dell'amministrazione cantonale di Basilea-Città. Sono escluse le dipendenti e i dipendenti per i quali esistono decreti speciali approvati dal Consiglio di Stato.

Disposizioni comuni

1. Per particolari categorie professionali, in particolare per il personale la cui orario di lavoro differisce dalla norma, il Consiglio di Stato può stabilire disposizioni speciali divergenti da questo regolamento.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. Il diritto alle ferie ammonta a 25 giorni lavorativi per anno solare. Si incrementa, nell'anno solare in cui viene compiuto il 50º anno di età, a 28 giorni lavorativi e nell'anno solare in cui viene compiuto il 60º anno di età, a 32 giorni lavorativi.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. Fino al compimento del 20° anno di età, le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto a cinque settimane di ferie all'anno.

2. Gli apprendisti, le studentesse e gli studenti delle scuole professionali nel settore sanitario e della sanità di emergenza hanno diritto a cinque settimane di ferie all'anno.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. Una settimana di ferie corrisponde al numero di giorni lavorativi medi concordati per settimana.

2. Un singolo giorno di ferie corrisponde all'orario di lavoro medio giornaliero concordato.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. All'ingresso o all'uscita dal lavoro nel corso dell'anno solare, la durata delle ferie deve essere calcolata in proporzione al periodo lavorativo. La durata delle ferie deve essere arrotondata a mezzo giorno per i rapporti di lavoro di almeno un mese.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. Di norma le ferie devono essere godute nel corso dell'anno in questione; almeno due settimane devono essere consecutive.

2. Il superiore gerarchico stabilisce il momento delle ferie, tenendo conto, per quanto compatibile con gli interessi dell'azienda, dei desideri delle collaboratrici e dei collaboratori.

3. Se una collaboratrice o un collaboratore non fruisce delle ferie entro la fine di giugno dell'anno successivo, il superiore gerarchico deve concordare con la collaboratrice o il collaboratore interessato un piano per la fruizione delle ferie. Se non si raggiunge un accordo, le ferie devono essere assegnate.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. Le ferie non godute si prescrivono dopo cinque anni.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. In caso di incapacità lavorativa durante le ferie, sorge un diritto al recupero dei giorni di ferie persi, a condizione che la malattia o l'incidente siano certificati da un medico. La malattia o l'incidente durante le ferie devono essere comunicati immediatamente.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. **Il superamento delle ferie** comporta una riduzione del salario se il dipendente o la dipendente termina il rapporto di lavoro o se l'autorità di assunzione dispone lo scioglimento ordinario o senza preavviso del rapporto di lavoro per motivi imputabili al dipendente o alla dipendente. In tutti gli altri casi, il superamento delle ferie non comporta alcuna riduzione del salario.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. Se un dipendente o una dipendente risulta complessivamente inabile al lavoro per più di tre mesi in un anno a causa di malattia o incidente, la durata delle ferie si riduce a partire dal 4º mese di 1/12 per ogni mese di assenza.

2. Se un dipendente o una dipendente rimane inabile al lavoro oltre la fine dell'anno, il termine rilevante per la riduzione delle ferie non viene interrotto il 1° gennaio.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. La concessione di un congedo retribuito non comporta alcuna riduzione delle ferie.

2. Un congedo non retribuito fino a un mese non ha alcun effetto sul diritto alle ferie. Se il congedo non retribuito dura più di un mese, le ferie vengono ridotte in proporzione al congedo rispetto all'anno intero.

**Ferie** (Note: "Ferie" is the Italian translation of "Ferien" related to leave or holidays, maintaining legal terminology and context.)

1. Un'indennità finanziaria per le ferie è consentita solo se le ferie non possono essere fruite fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Se il rapporto di lavoro termina per invalidità o morte, i giorni di ferie non fruiti vengono pagati.

3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per invalidità o morte, non si effettua alcuna riduzione dello stipendio a causa delle ferie fruite in eccesso.

Permesso Retribuito

1. Autorità competente per la concessione del congedo retribuito è l'autorità di assunzione, a meno che essa non abbia delegato tale competenza.

Permesso Retribuito

1. Se un motivo di congedo cade all'interno delle ferie o in un giorno non lavorativo, inclusi sabato o domenica non lavorativi, il congedo non viene anticipato né posticipato.

2. Allo stesso modo, un congedo non usufruito volontariamente non dà diritto ad alcun compenso.

Permesso Retribuito

1. Per la prestazione di servizi obbligatori soggetti a indennizzo ai sensi dell'art. 1a, commi 1-3 della Legge federale sull'indennità di perdita di guadagno (Legge sull'indennità di perdita di guadagno, LIPG) del 25 settembre 1952, viene concesso un congedo pagato di massimo quattro mesi.

2. Per quei servizi che durante un anno superano l'entità menzionata, nonché per il servizio volontario e per l'impedimento al lavoro auto-indotto risultante dal servizio, il diritto all'indennità di perdita di guadagno è limitato.

3. Durante il periodo in cui viene corrisposto il salario, l'indennità di perdita di guadagno spetta al datore di lavoro.

4. Per l'adempimento dei doveri legali di uno Stato membro dell'Unione Europea e dell'EFTA, è concesso un congedo pagato conformemente ai commi 1 e 2. Il comma 3 si applica mutatis mutandis.

Permesso Retribuito

1. I dipendenti hanno diritto a un giorno di ferie pagate per ogni regalo di anzianità di servizio a partire dai 20 anni di servizio.

Permesso Retribuito

1. Gli apprendisti hanno diritto, fino al compimento del 30º anno di età, a un congedo retribuito fino a cinque giorni lavorativi per anno civile per attività di direzione, sorveglianza o consulenza non retribuite nell'ambito del lavoro giovanile extrascolastico in un'organizzazione culturale, sportiva o sociale.

2. Questa disposizione si applica agli apprendisti che partecipano a un percorso di apprendistato professionale, pre-apprendistato e apprendistato di almeno un anno.

3. Il pagamento del salario avviene previa compensazione di eventuali indennità di salario versate da terzi.

Permesso Retribuito

1. Gli apprendisti che svolgono un tirocinio professionale e hanno diritto a cinque settimane di vacanza, hanno diritto a cinque giorni di congedo retribuito per ogni anno di apprendistato (i cosiddetti giorni flessibili).

2. I giorni flessibili sono messi a disposizione degli apprendisti per un utilizzo flessibile. Servono in particolare per la preparazione agli esami, lo sviluppo individuale o il riposo.

3. Il godimento del congedo deve essere approvato dal supervisore, prestando particolare attenzione ai desideri degli apprendisti e tenendo in considerazione le esigenze aziendali.

4. Se il congedo non viene preso entro un anno di apprendistato, il diritto scade alla fine di tale periodo.

Permesso Retribuito

1. Per la partecipazione durante l'orario di lavoro ad attività in un servizio antincendio di milizia, tenendo conto delle esigenze aziendali, spetta un diritto a congedo retribuito nel seguente modo per anno di calendario

a) per formazioni obbligatorie, esercitazioni e interventi in un servizio antincendio di milizia, massimo cinque giorni lavorativi;

b) per la formazione di membri dei servizi antincendio di milizia in qualità di istruttrice dei pompieri svizzeri o istruttore dei pompieri svizzeri su incarico di un'autorità antincendio sovrana, massimo dieci giorni lavorativi.

Permesso Retribuito

1. Ai sensi dell'art. 20 comma 1 della Legge sul personale, si considera pubblico ufficio

a) appartenenza a un parlamento cantonale,

b) appartenenza al parlamento federale,

c) appartenenza a un'altra autorità o commissione federale, cantonale o comunale,

d) appartenenza a un'autorità ecclesiastica svizzera a livello nazionale, cantonale o comunale,

e) ruolo di esaminatore o esaminatrice, oppure esperto o esperta in esami statali o riconosciuti dallo Stato.

2. Per le assenze derivanti dall'esercizio di un pubblico ufficio ai sensi del comma 1 lettera a, possono essere concessi, se necessario, fino a un massimo di 20 giorni lavorativi di congedo retribuito all'anno.

3. Per le assenze derivanti dall'esercizio di un pubblico ufficio ai sensi del comma 1 lettere b a e, possono essere concessi, se necessario, fino a un massimo di 15 giorni lavorativi di congedo retribuito all'anno.

Permesso Retribuito

1. Nella misura in cui l'esercizio della funzione lo consente, alle e ai funzionari di associazioni sindacali può essere concesso un congedo retribuito per la partecipazione a sindacati del personale, in particolare per la partecipazione a riunioni dei sindacati del personale e per la consulenza su questioni aziendali.

2. Qualora le e i funzionari di associazioni sindacali abbiano ricevuto un mandato corrispondente dalla loro associazione di personale, può essere concesso loro un congedo retribuito per anno nei limiti seguenti

- come delegate e delegati di associazioni sindacali in organizzazioni ombrello o comunità di lavoro intergovernative: il tempo di lavoro necessario, massimo 15 giorni lavorativi

- come membri dei consigli di amministrazione eletti dalle associazioni sindacali, nonché come membri di commissioni costituite da associazioni sindacali per trattare questioni di personale e tecniche: il tempo di lavoro necessario, massimo 10 giorni lavorativi

- altri funzionari di associazioni sindacali con mandato: il tempo di lavoro necessario, massimo 5 giorni lavorativi.

3. I giorni di lavoro concessi in diverse misure nel comma 2 non possono essere cumulati.

Permesso Retribuito

1. Per motivi personali che coincidono con l'orario lavorativo, le dipendenti e i dipendenti hanno diritto a un congedo retribuito nei seguenti casi

1. * Matrimonio o registrazione della partnership della dipendente o del dipendente: 2 giorni lavorativi

2. * Matrimonio o registrazione della partnership di parenti stretti: 1 giorno lavorativo

3. * Nascita del figlio del partner: venti giorni lavorativi. Di questi, almeno dieci giorni devono essere fruiti entro sei mesi e i restanti giorni entro dodici mesi dalla nascita. Entro questi termini è possibile usufruire del congedo anche giornalmente, tenendo conto delle esigenze aziendali. Il diritto sussiste anche in caso di natimortalità, a condizione che la gravidanza della partner sia durata almeno 23 settimane.

4. * In caso di improvvisi problemi di assistenza per i propri figli o per parenti stretti, le dipendenti e i dipendenti, in mancanza di un'adeguata assistenza, possono richiedere congedo retribuito. Per questo, viene concesso un congedo retribuito di massimo dieci giorni lavorativi all'anno, di cui massimo tre giorni per evento.

4.bis * Dopo l'utilizzo dei dieci giorni di congedo ai sensi del § 18 comma 1 punto 4, alle dipendenti e ai dipendenti è concesso un congedo retribuito per la necessaria cura dei propri figli con problemi di salute previa presentazione di un certificato medico, per un massimo di tre giorni per evento.

5. * ...

6. Lutto per la morte di un parente stretto: fino a 5 giorni lavorativi

7. Funerali di altri parenti o persone vicine: funerale a Basilea e dintorni fino a ½ giorno lavorativo, a maggiori distanze fino a 1 giorno lavorativo

8. Trasloco: 1 giorno lavorativo

9. Nel tempo necessario per comparire davanti a un'autorità o un tribunale in veste di testimone, persona informata sui fatti o esperto/a

2. Ai sensi di questo regolamento, sono considerati parenti stretti tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare, così come il/la coniuge, il/la partner registrato/a e la persona con cui si ha una convivenza di fatto, i figli, i genitori, i fratelli e sorelle, i patrigni e le matrigne, nonché i genitori e figli del/la coniuge, del/la partner registrato/a e della persona con cui si ha una convivenza di fatto.

3. In casi giustificati, l'autorità di assunzione può eccezionalmente richiedere alla dipendente o al dipendente una prova del motivo del congedo.

Permesso Retribuito

1. All'atto dell'accoglienza di un bambino in vista di una futura adozione, i dipendenti del Cantone di Basilea Città hanno diritto a un congedo retribuito della durata di otto settimane, a condizione che il bambino adottivo non abbia vissuto finora nello stesso nucleo familiare e non abbia più di 5 anni.

2. Se entrambi i futuri genitori adottivi lavorano per il Cantone di Basilea Città, esiste complessivamente solo un diritto al congedo retribuito della durata di otto settimane. I futuri genitori adottivi possono spartire il diritto secondo la propria discrezione.

3. Malattia o infortunio dopo l'inizio del congedo di adozione non prolunga il periodo di congedo.

Permesso Retribuito

1. Ai dipendenti è concesso un congedo retribuito per prendersi cura del proprio figlio minorenne gravemente compromesso nella salute a causa di malattia o infortunio, a condizione che abbiano diritto a un'indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n-16s della legge sulle indennità di perdita di guadagno.

2. Il congedo di assistenza dura al massimo 14 settimane e deve essere fruito entro un termine di 18 mesi. Il termine inizia il giorno per il quale viene percepita la prima indennità giornaliera.

3. Se entrambi i genitori sono in un rapporto di lavoro, ciascun genitore ha diritto a un congedo di assistenza di sette settimane. I genitori possono concordare una diversa ripartizione del congedo.

4. Il congedo può essere fruito in un'unica soluzione o giornalmente.

5. Il superiore deve essere prontamente informato sulle modalità del godimento del congedo e su eventuali modifiche.

**Ferie Retribuite**

1. Nessun congedo retribuito sarà concesso se una dipendente o un dipendente è impedito a svolgere la prestazione lavorativa per un motivo che non rientra nelle circostanze personali della dipendente o del dipendente, o a causa di forza maggiore.

Congedo Non Retribuito

1. La competenza per l'approvazione del congedo non retribuito spetta all'autorità di assunzione, a meno che questa non abbia delegato tale competenza.

2. L'inizio e la fine del congedo non retribuito devono sempre essere determinati.

3. Prima di concedere un congedo non retribuito della durata superiore a un mese, il dipendente interessato deve essere informato delle conseguenze relative al diritto previdenziale e alla sicurezza sociale. Tale informazione deve essere inclusa nell'autorizzazione scritta.

4. In caso di congedo non retribuito della durata massima di 30 giorni, il contributo alla cassa pensione a carico del datore di lavoro continua a essere coperto da quest'ultimo, considerando le giornate di congedo non retribuito già usufruite nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo. Il contributo alla cassa pensione a carico del lavoratore è a carico di quest'ultimo.

5. Se il congedo dura più di 30 giorni, al dipendente spetta il diritto di scelta in merito all'assicurazione della cassa pensione, potendo proseguire l'assicurazione completa per la durata del congedo non retribuito, per un massimo di 12 mesi, assumendo sia i contributi dei lavoratori sia quelli del datore di lavoro per l'intero periodo del congedo non retribuito, o stipulare solamente un'assicurazione contro i rischi di morte e invalidità assumendosi il contributo per il rischio. La continuazione dell'assicurazione presuppone che il dipendente abbia stipulato un'assicurazione convenzionale presso l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) per la durata del congedo non retribuito, ma per un massimo di 180 giorni.

6. Il congedo non retribuito può essere autorizzato solo dopo che eventuali residui di ferie sono stati sfruttati e i crediti per le ore di straordinario sono stati compensati.

Congedo non retribuito

1. I dipendenti assunti a tempo indeterminato possono, dopo il periodo di prova, anticipare la tredicesima mensilità per finanziare un periodo di congedo non retribuito.

2. In caso di dimissioni anticipate, si procede con un conguaglio nell'ultimo pagamento dello stipendio.

Congedo Non Retribuito

1. Alle dipendenti viene concessa, su richiesta, un congedo parentale non retribuito per la nascita di uno o più figli per una durata massima di 8 mesi.

2. Al momento della ripresa del lavoro, viene garantito il precedente posto di lavoro. Se ciò non è possibile per motivi aziendali, verrà offerto un posto adeguato alla formazione.

3. Se entrambi i genitori lavorano per il Cantone di Basilea Città, esiste un diritto complessivo a 8 mesi di congedo parentale. I genitori possono liberamente ripartire tra di loro il congedo parentale non retribuito.

4. Malattia o infortunio dopo l'inizio del congedo parentale non prolunga il congedo parentale.

5. Il diritto è valido anche per i genitori adottivi.

6. L'accordo individuale del congedo parentale non retribuito deve essere definito per iscritto con l'autorità di assunzione almeno quattro mesi prima della presunta data di nascita o quattro settimane prima dell'inizio del congedo di adozione.

7. Inoltre, è applicabile il § 20 di questo regolamento, in particolare per quanto riguarda le conseguenze legali in materia di cassa pensioni e sicurezza sociale.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le eventuali ferie residue degli anni 2004 e precedenti devono essere fruite entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo regolamento. Le ferie residue non fruite entro questo termine decadono.

Disposizioni finali e transitorie

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento concernente le ferie e le vacanze dei funzionari e degli impiegati del Cantone di Basilea Città del 15 settembre 1970 è abrogato.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento deve essere pubblicato; esso entrerà in vigore il 1° gennaio 2005.

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