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§ 48 Ordinanza sulla durata del lavoro del personale del Cantone di Basilea Città (Arbeitszeitverordnung, AZV) - Dipendenti delle classi salariali 16-28

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§ 48 Regolamento sull'orario di lavoro, AZV · Dipendenti delle classi salariali 16-28

1. I dipendenti delle classi salariali 16-28 compensano il lavoro straordinario, nei limiti del possibile, con un corrispondente riposo compensativo senza supplemento. Non è possibile il pagamento in contanti.

2. Qualora, in casi particolari, sia necessario effettuare regolarmente o per un lungo periodo lavoro straordinario senza la possibilità di compensazione con riposo, la direzione del dipartimento o la direzione aziendale può, per le funzioni nelle classi salariali 16-19, disporre il pagamento di massimo il 50% delle ore straordinarie non compensabili secondo i principi previsti dal § 44 del presente regolamento. Il resto decade senza compenso.

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