§ 14ter Ordinanza sulla durata del lavoro del personale del Cantone di Basilea Città (Arbeitszeitverordnung, AZV)
§ 14ter Regolamento sull'orario di lavoro, AZV
1. I collaboratori con orario di lavoro fiduciario sono esonerati dalla registrazione del tempo di lavoro.
2. Devono essere registrati in particolare i periodi di ferie, i giorni di compensazione e le assenze per congedo, nonché le assenze dovute a formazione continua, malattia e infortunio.
3. Ai collaboratori con orario di lavoro fiduciario vengono accreditati annualmente cinque giorni di compensazione.
4. I capi dipartimento sono autorizzati a concedere ai collaboratori con orario di lavoro fiduciario un massimo di cinque giorni di compensazione aggiuntivi, a condizione che i collaboratori interessati effettuino regolarmente turni di picchetto effettivi come previsto dall'articolo 32 di questo regolamento.
5. I giorni di compensazione devono essere fruiti nell'anno solare in corso tenendo conto delle esigenze aziendali e in caso di mancata fruizione decadono senza indennizzo.
6. Le disposizioni di questo regolamento concernenti gli straordinari e le indennità in denaro e in tempo per il lavoro notturno, domenicale e festivo non sono applicabili.