Legge sulla responsabilità dello Stato e del suo personale (Haftungsgesetz, HG) - Termini e Ambito di Applicazione (HG)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Ai sensi della presente legge, per Stato si intendono il Cantone, i Comuni e le persone giuridiche di diritto pubblico cantonale.
2. Ai sensi della presente legge, per personale si intende chi
a) ha un rapporto di lavoro con lo Stato;
b) è membro del Consiglio di Stato, dei tribunali, del Gran Consiglio e di un'autorità eletta dal Gran Consiglio;
c) esercita un ufficio accessorio;
d) è membro dei parlamenti comunali e di altre autorità dei Comuni;
e) svolge un compito statale sulla base di un mandato di diritto pubblico.
1. La responsabilità dello Stato e del suo personale è disciplinata, salvo quanto previsto da questa o da un'altra legge, dalle disposizioni del diritto civile.
2. Nella misura in cui lo Stato agisce come soggetto del diritto civile, si applicano le disposizioni dello stesso.
1. Lo Stato è responsabile, secondo le disposizioni di questa legge, per il danno che il suo personale causa illecitamente a terzi nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.
2. Nei confronti del personale inadempiente, la persona danneggiata non ha alcun diritto di rivendicazione.
1. Per il danno legittimamente arrecato lo Stato è responsabile solo se ciò è previsto dalla legge.
2. Se una responsabilità non è prevista dalla legge, lo Stato è responsabile secondo equità se a singoli o a un gruppo limitato di persone è stato arrecato un danno sproporzionatamente grave.
1. Qualora lo Stato sia responsabile per danni ai sensi dei §§ 3 o 4, la persona danneggiata ha diritto a un risarcimento, se i suoi diritti della personalità sono stati gravemente lesi.
1. Lo Stato non è responsabile qualora la persona danneggiata non abbia intrapreso i mezzi giuridici a sua disposizione per opporsi al comportamento dannoso.
1. Le richieste di risarcimento delle persone danneggiate nei confronti dello Stato sono decise mediante processo civile dai tribunali ordinari.
2. Le richieste di risarcimento relative a comportamenti dannosi da parte di membri del tribunale civile sono giudicate dalla corte d'appello, mentre le richieste relative a comportamenti dannosi da parte di membri della corte d'appello sono giudicate dalla corte federale.
1. La legalità delle disposizioni, delle decisioni e delle sentenze che sono formalmente passate in giudicato non può essere riesaminata.
1. Il personale è responsabile nei confronti dello Stato per il danno che causa illecitamente e con dolo o colpa grave.
2. Se più persone hanno causato il danno congiuntamente, esse rispondono proporzionalmente in base alla gravità della loro colpa.
3. Nei verbali delle autorità devono essere elencati i membri presenti. Ogni membro ha il diritto di dichiarare a verbale di non aver approvato una delibera.
1. Lo Stato può rivalersi sul personale responsabile, nella misura in cui quest'ultimo è responsabile ai sensi del § 8.
2. Se più persone hanno causato congiuntamente il danno, sono responsabili nella misura proporzionale alla gravità della loro colpa.
3. Lo Stato deve informare immediatamente il personale responsabile di una pretesa avanzata contro di esso e concedere il diritto di essere ascoltato.
1. Richieste di risarcimento e rivalse nei confronti del personale possono essere avanzate anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
1. Le richieste di risarcimento danni e di rivalsa nei confronti del personale possono essere compensate con le retribuzioni e altri crediti, nella misura in cui questi siano pignorabili.
1. I termini di prescrizione sono sospesi per la durata di un procedimento penale o disciplinare avviato a causa dello stesso fatto.
1. Sono competenti a decidere sulle richieste di risarcimento danni e rivalsa
a) il Gran Consiglio contro i membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei membri delle autorità eletti dal Gran Consiglio, il Consiglio di Stato contro il personale statale e altre persone che, in virtù di un incarico di diritto pubblico, svolgono un compito statale,
b) il Tribunale d'appello contro il personale dei tribunali nonché i membri dei tribunali di istanze inferiori e i titolari di incarichi giudiziari secondari, il Consiglio comunale contro il personale dei comuni, l'assemblea comunale o il consiglio comunale contro il Consiglio comunale.
2. Le decisioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, del Consiglio comunale, dell'assemblea comunale o del consiglio degli abitanti possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale d'appello quale tribunale amministrativo.
1. Nell'esaminare le richieste di rivalsa, il tribunale non è vincolato alla sentenza riguardante le pretese della terza parte danneggiata contro lo Stato.
1. Questa legge è applicabile anche alle richieste di risarcimento danni che, al momento della sua entrata in vigore, non sono ancora state definitivamente risolte.
1. Questa legge deve essere pubblicata; è soggetta a referendum. Il Consiglio di Governo determina il momento dell'entrata in vigore una volta che abbia acquisito forza di legge.