Regolamento d'organizzazione del tribunale civile
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. Il Collegio Plenario
a) emana i regolamenti a esso assegnati dalla legge e li presenta alla Corte d'Appello per l'approvazione;
b) effettua le elezioni affidategli dalla legge.
1. La Conferenza dei Presidenti
a) emana i regolamenti che le sono assegnati per legge;
b) effettua le elezioni a essa affidate dalla legge;
c) approva il bilancio destinato al consiglio giudiziario;
d) garantisce il regolare funzionamento del tribunale e dell'ufficio di esecuzione e fallimento nonché dell'ufficio delle successioni;
e) assicura l'applicazione uniforme della prassi del tribunale;
f) elegge il/la primo/a segretario/a giudiziario/a o direttore/direttrice amministrativo/a e i/le segretari/e giudiziari/e;
g) sorveglia l'attività del/della primo/a segretario/a giudiziario/a o direttore/direttrice amministrativo/a;
h) convoca la plenaria del tribunale;
i) può delegare la preparazione di singoli affari a un comitato della Conferenza dei Presidenti;
j) si occupa della formazione continua del personale nell'ambito delle possibilità operative;
k) elegge il/la dirigente dell'ufficio di esecuzione e fallimento e dell'ufficio delle successioni nonché i/le rispettivi/e sostituti/e;
l) può, se necessario, combinare funzioni in una posizione o suddividerle tra diverse posizioni.
2. Ogni membro del presidenza dispone di un voto indipendentemente dal grado di impiego. In caso di parità di voti, la decisione finale spetta alla presidente o al presidente con voto decisivo.
3. Alle riunioni del presidenza partecipano con voto consultivo il/la dirigente dell'ufficio di esecuzione e fallimento e dell'ufficio delle successioni.
1. La Presidente o il Presidente
a) presiede le riunioni del tribunale plenario e della conferenza dei presidenti per un periodo di tre anni;
b) rappresenta il tribunale all'esterno;
c) rappresenta il tribunale nel consiglio giudiziario ed è responsabile della collaborazione con gli altri tribunali del cantone;
d) può delegare compiti specifici alla Prima Cancelliere/Capo Amministrativa o al Primo Cancelliere/Capo Amministrativo.
1. La Vicepresidente o il Vicepresidente
a) rappresenta la Presidente o il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o per alleggerire i suoi compiti;
b) è designato o designata come successore o successora della Presidente o del Presidente.
1. La 1ª Cancelliera/Capo della Amministrazione o il 1º Cancelliere/Capo della Amministrazione
a) dirige l'amministrazione del tribunale;
b) è autorità di assunzione per il personale e il personale ausiliario del tribunale, ad eccezione dei cancellieri;
c) è persona superiore diretta dei responsabili delle cancellerie, della capo usciera o del capo usciere, della segreteria del tribunale e del servizio di manutenzione;
d) è persona superiore amministrativa delle cancelliere e dei cancellieri;
e) si occupa degli affari personali di tutto il personale;
f) prepara le pratiche della conferenza delle presidenze e redige il verbale delle riunioni;
g) supporta la presidente o il presidente in carica;
h) redige il bilancio e si occupa del coordinamento degli affari finanziari con gli altri tribunali;
i) redige il rendiconto con i relativi rapporti.
2. Egli o ella ha diritto a una voce consultiva alla conferenza delle presidenze e alle riunioni del tribunale plenario.
1. I cancellieri e le cancelliere del tribunale
a) redigono il verbale delle udienze del tribunale; hanno voto consultivo durante le deliberazioni;
b) sono autorizzati a firmare le decisioni del tribunale a cui hanno partecipato;
c) preparano decisioni e ordinanze, le redigono, motivano le decisioni e redigono osservazioni per conto del tribunale d'appello;
d) possono partecipare all'istruzione dei procedimenti;
e) possono essere incaricati della conduzione delle procedure di conciliazione (Art. 202-212 del Codice di procedura civile svizzero [Codice di procedura civile, CPC] del 19 dicembre 2008); la scelta e la durata del mandato sono regolati in un apposito regolamento per la conciliazione;
f) forniscono consulenza legale;
g) svolgono ulteriori compiti loro assegnati.
2. Le loro mansioni specifiche sono contenute nella descrizione del posto relativa.
1. Il tribunale civile dispone delle seguenti quattro cancellerie
a) Cancelleria dell'Autorità di Conciliazione;
b) Cancelleria dei Processi;
c) Cancelleria del Diritto di Famiglia;
d) Cancelleria degli Affari Correnti.
2. Le cancellerie accettano le presentazioni delle parti sia per iscritto che oralmente allo sportello, preparano le udienze, gestiscono le questioni amministrative nei singoli procedimenti e attuano le disposizioni istruttorie. Ogni cancelleria è composta da un responsabile della cancelleria e uno o più collaboratori di cancelleria. I compiti specifici sono contenuti nella rispettiva descrizione della posizione.
1. Il servizio di ufficiali giudiziari è composto da un capo ufficiale giudiziario o una capo ufficiale giudiziario e diversi ufficiali giudiziari o ufficiali giudiziarie. Il servizio di ufficiali giudiziari è responsabile per l'ordine, la sicurezza e il servizio in aula nell'edificio del tribunale, ha il potere di impartire istruzioni a parti e pubblico nell'ambito delle sue mansioni, è responsabile del servizio postale interno ed esterno, nonché dell'esecuzione di decisioni e provvedimenti che non implicano un pagamento in denaro.
2. I compiti specifici sono contenuti nella descrizione della posizione.
1. Per il supporto operativo esiste un ufficio del tribunale nonché la manutenzione della struttura.
2. I compiti concreti di questi sono contenuti nella relativa descrizione della posizione.
1. Gli affari del tribunale civile sono suddivisi in otto sezioni, gestite dalle presidenze con rotazione annuale.
2. La distribuzione degli affari è stabilita in una direttiva della conferenza delle presidenze. La conferenza delle presidenze decide annualmente sui programmi delle singole presidenze (piano di distribuzione degli affari).
3. L'assegnazione dei casi avviene in base al piano di distribuzione degli affari e agli elenchi di distribuzione corrispondenti, seguendo l'ordine di ricezione delle cause rispettivamente delle istanze presso la cancelleria del tribunale competente.
1. Il diritto del personale, inclusi la previdenza del personale del Cantone, si applica ai collaboratori del tribunale, nella misura in cui la legge sull'organizzazione dei tribunali non disponga diversamente.
2. Responsabile per le questioni del personale è la conferenza dei presidenti. Essa è l'autorità di assunzione per il/la primo/a cancelliere/dirigente amministrativo e per i cancellieri. Per l'altro personale, l'autorità di assunzione è il/la primo/a cancelliere/dirigente amministrativo. Il procedimento di ricorso si svolge in conformità ai §§ 40 e ss. della Legge sul personale del 17 novembre 1999.
3. La classificazione delle posizioni del personale giudiziario è decisa dal consiglio del tribunale conformemente alla legge sui salari.
1. Per ogni posizione esiste una descrizione della posizione, che contiene l'assegnazione organizzativa, il mandato nonché i compiti e le responsabilità. Sono altresì riportati i requisiti relativi alla formazione e aggiornamento professionale, nonché alle conoscenze specifiche e all'esperienza.
2. Le descrizioni delle posizioni vengono consegnate ai rispettivi dipendenti.
1. Per i collaboratori del tribunale si applica, secondo le disposizioni del regolamento sull'orario flessibile del tribunale d'appello, l'orario di lavoro flessibile.
2. La conferenza delle presidenze ha la competenza di escludere singole categorie di collaboratori dal modello di orario flessibile o di deliberare per queste un modello di lavoro annuale. Le eccezioni devono essere comunicate al tribunale d'appello.