Legislator · Canton Basilea Città — Raccolta delle leggi cantonali
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154.160 CH-BS

Regolamento d'organizzazione del tribunale per i ricoveri a scopo di assistenza

10 Articles / Provisions · Canton Basilea Città — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (10)

Statutory Text (10 Provisions)

Organizzazione

1. Il Collegio Plenario

a) emana regolamenti;

b) approva ed adotta i rapporti annuali e i conti annuali;

c) svolge ulteriori compiti ad esso assegnati dalla legge.

Organizzazione

1. La Presidente o il Presidente

a) convoca la plenaria della corte e presiede le sue sessioni;

b) rappresenta il tribunale all'esterno;

c) garantisce il regolare svolgimento delle attività del tribunale;

d) assicura l'uniformità della prassi del tribunale;

e) è responsabile, insieme alla Presidente o al Presidente del tribunale dei minorenni, dell'amministrazione del tribunale;

f) è incaricato, insieme alla Presidente o al Presidente del tribunale dei minorenni, della redazione del bilancio;

g) si occupa del coordinamento delle questioni finanziarie con gli altri tribunali;

h) sceglie, insieme alla Presidente o al Presidente del tribunale dei minorenni, il personale (segreteria così come cancellieri e cancelliere) e ne supervisiona l'attività;

i) è responsabile, insieme alla Presidente o al Presidente del tribunale dei minorenni, delle questioni personali del personale;

j) si occupa della formazione continua del personale nel quadro delle possibilità aziendali;

k) si occupa di assicurare che gli interessi del tribunale siano adeguatamente rappresentati nel consiglio giudiziario;

l) promuove la collaborazione con gli altri tribunali del Cantone.

Organizzazione

1. La vicepresidente o il vicepresidente del presidio lo rappresenta in tutte le funzioni in caso di assenza o per alleggerimento.

Organizzazione

1. I cancellieri e le cancelliere

a) redigono il verbale delle udienze e hanno voto consultivo durante le deliberazioni;

b) preparano le decisioni e motivano le sentenze pronunciate in udienza. Può essere loro assegnata la redazione di osservazioni destinate al Tribunale federale in qualità di corte d'appello o di ricorso;

c) possono essere coinvolti nell'istruzione dei procedimenti;

d) forniscono consulenza legale;

e) effettuano accertamenti legali su incarico della presidenza;

f) svolgono ulteriori compiti loro assegnati nell'ambito della descrizione del loro ruolo.

2. Le loro mansioni specifiche sono contenute nelle rispettive descrizioni dei ruoli.

Organizzazione

1. Il Segretariato

a) è incaricato di mansioni di cancelleria;

b) prepara le negoziazioni, si occupa delle questioni amministrative nei singoli procedimenti e attua le disposizioni istruttorie;

c) svolge altre mansioni assegnate nell'ambito delle rispettive descrizioni delle posizioni dei dipendenti.

Distribuzione degli affari

1. Il Tribunale per le sistemazioni protettive tratta i seguenti ricorsi

a) Ricorsi contro una sistemazione ordinata da un medico;

b) Ricorsi contro una trattenuta da parte della struttura;

c) Ricorsi contro un rifiuto di una richiesta di dimissione;

d) Ricorsi contro un trattamento di un disturbo psichico senza consenso;

e) Ricorsi contro misure di restrizione della libertà di movimento;

f) Ricorsi contro una sistemazione ordinata dal KESB;

g) Ricorsi contro misure ambulatoriali ordinate dal KESB;

h) Ricorsi contro un'assistenza successiva ordinata dal KESB.

2. I membri medici del tribunale si occupano della valutazione delle persone coinvolte nel ricorso, purché non siano impiegati come giudice o giudice nello stesso caso.

Distribuzione degli affari

1. La composizione del collegio giudicante avviene secondo le disposizioni di legge e in base alla disponibilità delle giudici e dei giudici.

Personale

1. Il diritto del personale, inclusa la previdenza del personale del Cantone, è applicabile al personale del tribunale, nella misura in cui la legge sull'organizzazione giudiziaria non disponga diversamente.

2. Competente per gli affari del personale è la Presidente o il Presidente insieme alla Presidente o al Presidente del Tribunale dei minorenni come autorità di assunzione per i cancellieri e il personale di segreteria. Il procedimento di ricorso è regolato dai §§ 40 e seguenti della legge sul personale del 17 novembre 1999.

3. La classificazione del personale del tribunale è decisa dal Consiglio di giustizia in conformità alla legge sui salari.

Personale

1. Per ogni posizione esiste una descrizione del posto, che contiene l'assegnazione organizzativa, l'incarico nonché i compiti e le responsabilità. Essa include anche i requisiti per quanto riguarda la formazione e il perfezionamento, così come le conoscenze specifiche e l'esperienza necessarie.

2. Le descrizioni dei posti vengono consegnate agli rispettivi dipendenti.

Personale

1. Per i collaboratori del tribunale si applica l'orario di lavoro flessibile secondo le disposizioni del regolamento sull'orario flessibile della Corte d'appello.

2. La presidente o il presidente del tribunale, insieme alla presidente o al presidente del tribunale per i minorenni, ha la competenza di escludere singole categorie di collaboratori dal modello di orario flessibile o di adottare per questi un modello di orario di lavoro annuale. Le eccezioni devono essere comunicate alla Corte d'appello.

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