Regolamento d'organizzazione del tribunale per i ricoveri a scopo di assistenza
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Provisions)
1. Il Collegio Plenario
a) emana regolamenti;
b) approva ed adotta i rapporti annuali e i conti annuali;
c) svolge ulteriori compiti ad esso assegnati dalla legge.
1. La Presidente o il Presidente
a) convoca la plenaria della corte e presiede le sue sessioni;
b) rappresenta il tribunale all'esterno;
c) garantisce il regolare svolgimento delle attività del tribunale;
d) assicura l'uniformità della prassi del tribunale;
e) è responsabile, insieme alla Presidente o al Presidente del tribunale dei minorenni, dell'amministrazione del tribunale;
f) è incaricato, insieme alla Presidente o al Presidente del tribunale dei minorenni, della redazione del bilancio;
g) si occupa del coordinamento delle questioni finanziarie con gli altri tribunali;
h) sceglie, insieme alla Presidente o al Presidente del tribunale dei minorenni, il personale (segreteria così come cancellieri e cancelliere) e ne supervisiona l'attività;
i) è responsabile, insieme alla Presidente o al Presidente del tribunale dei minorenni, delle questioni personali del personale;
j) si occupa della formazione continua del personale nel quadro delle possibilità aziendali;
k) si occupa di assicurare che gli interessi del tribunale siano adeguatamente rappresentati nel consiglio giudiziario;
l) promuove la collaborazione con gli altri tribunali del Cantone.
1. La vicepresidente o il vicepresidente del presidio lo rappresenta in tutte le funzioni in caso di assenza o per alleggerimento.
1. I cancellieri e le cancelliere
a) redigono il verbale delle udienze e hanno voto consultivo durante le deliberazioni;
b) preparano le decisioni e motivano le sentenze pronunciate in udienza. Può essere loro assegnata la redazione di osservazioni destinate al Tribunale federale in qualità di corte d'appello o di ricorso;
c) possono essere coinvolti nell'istruzione dei procedimenti;
d) forniscono consulenza legale;
e) effettuano accertamenti legali su incarico della presidenza;
f) svolgono ulteriori compiti loro assegnati nell'ambito della descrizione del loro ruolo.
2. Le loro mansioni specifiche sono contenute nelle rispettive descrizioni dei ruoli.
1. Il Segretariato
a) è incaricato di mansioni di cancelleria;
b) prepara le negoziazioni, si occupa delle questioni amministrative nei singoli procedimenti e attua le disposizioni istruttorie;
c) svolge altre mansioni assegnate nell'ambito delle rispettive descrizioni delle posizioni dei dipendenti.
1. Il Tribunale per le sistemazioni protettive tratta i seguenti ricorsi
a) Ricorsi contro una sistemazione ordinata da un medico;
b) Ricorsi contro una trattenuta da parte della struttura;
c) Ricorsi contro un rifiuto di una richiesta di dimissione;
d) Ricorsi contro un trattamento di un disturbo psichico senza consenso;
e) Ricorsi contro misure di restrizione della libertà di movimento;
f) Ricorsi contro una sistemazione ordinata dal KESB;
g) Ricorsi contro misure ambulatoriali ordinate dal KESB;
h) Ricorsi contro un'assistenza successiva ordinata dal KESB.
2. I membri medici del tribunale si occupano della valutazione delle persone coinvolte nel ricorso, purché non siano impiegati come giudice o giudice nello stesso caso.
1. La composizione del collegio giudicante avviene secondo le disposizioni di legge e in base alla disponibilità delle giudici e dei giudici.
1. Il diritto del personale, inclusa la previdenza del personale del Cantone, è applicabile al personale del tribunale, nella misura in cui la legge sull'organizzazione giudiziaria non disponga diversamente.
2. Competente per gli affari del personale è la Presidente o il Presidente insieme alla Presidente o al Presidente del Tribunale dei minorenni come autorità di assunzione per i cancellieri e il personale di segreteria. Il procedimento di ricorso è regolato dai §§ 40 e seguenti della legge sul personale del 17 novembre 1999.
3. La classificazione del personale del tribunale è decisa dal Consiglio di giustizia in conformità alla legge sui salari.
1. Per ogni posizione esiste una descrizione del posto, che contiene l'assegnazione organizzativa, l'incarico nonché i compiti e le responsabilità. Essa include anche i requisiti per quanto riguarda la formazione e il perfezionamento, così come le conoscenze specifiche e l'esperienza necessarie.
2. Le descrizioni dei posti vengono consegnate agli rispettivi dipendenti.
1. Per i collaboratori del tribunale si applica l'orario di lavoro flessibile secondo le disposizioni del regolamento sull'orario flessibile della Corte d'appello.
2. La presidente o il presidente del tribunale, insieme alla presidente o al presidente del tribunale per i minorenni, ha la competenza di escludere singole categorie di collaboratori dal modello di orario flessibile o di adottare per questi un modello di orario di lavoro annuale. Le eccezioni devono essere comunicate alla Corte d'appello.