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Regolamento d'organizzazione del Tribunale d'appello - Principi Generali

30 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (30)

§ 1 Regolamento Organizzativo del Tribunale d'Appello § 2 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 3 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 4 Regolamento Organizzativo del Tribunale d'Appello § 5 Regolamento organizzativo della Corte d'Appello § 6 Regolamento Organizzativo della Corte di Appello § 7 Regolamento organizzativo della Corte d'Appello § 8 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 9 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 10 Regolamento del Tribunale d'Appello § 11 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 12 Regolamento Organizzativo della Corte di Appello § 13 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 14 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello - Compiti (§ 48 comma 2 e 50 GOG) § 15 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello - Compiti dei cancellieri e delle cancelliere § 16 Regolamento organizzativo della Corte di Appello § 17 Regolamento Organizzativo del Tribunale d'Appello - Contabilità § 18 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 19 Regolamento organizzativo del Tribunale d'Appello § 20 Regolamento Organizzativo del Tribunale d'Appello § 21 Regolamento organizzativo della Corte d'Appello § 21a Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 22 Regolamento Organizzativo del Tribunale d'Appello § 23 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 24 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 25 Regolamento organizzativo del Tribunale d'Appello § 26 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello - Udienze Pubbliche § 27 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello § 28 Regolamento Organizzativo del Tribunale d'Appello § 29 Regolamento Organizzativo della Corte d'Appello

Testo normativo (30 Articoli)

Principi

1. La Corte d'Appello è indipendente nella giurisprudenza ed è vincolata solo alla legge.

2. Nell'ambito delle disposizioni di legge e salvo il rispetto dei compiti e delle competenze del Consiglio giudiziario, essa si amministra autonomamente. In questo contesto, i suoi organi direttivi osservano i principi della gestione del bilancio secondo il § 3 in combinato disposto con il § 2 della legge sul bilancio finanziario cantonale (Legge sul Bilancio Finanziario) del 14 marzo 2012.

3. La Corte d'Appello si impegna, all'interno e all'esterno, al principio di trasparenza e al diritto all'informazione, nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati.

Organi della direzione del tribunale e loro compiti

1. Organi della direzione giudiziaria della Corte d'Appello sono

a) la corte plenaria;

b) la conferenza dei presidenti;

c) la presidente o il presidente;

d) la commissione del personale;

e) le conferenze di sezione;

f) le presidenze di sezione;

g) il primo cancelliere;

gbis) * il cancelliere capo;

h) la direttrice amministrativa o il direttore amministrativo.

Organi della direzione del tribunale e loro compiti

1. Ogni membro del tribunale dispone di un voto in tutti gli organi della Corte d'Appello, di cui è membro con diritto di voto; il membro presiedente dell'organo o, in caso di impedimento, il suo sostituto, vota e ha il potere di decisione in caso di parità di voti.

**Organi della Direzione Giudiziaria e i loro Compiti - Corte Completa**

1. Al tribunale plenario appartengono tutte le presidenti e i presidenti nonché tutte le giudici e i giudici della corte d'appello. Il primo cancelliere o la prima cancelliera e il capo dell'amministrazione o la capa dell'amministrazione fanno parte del tribunale plenario con voto consultivo.

2. Il tribunale plenario adotta le sue delibere, secondo le disposizioni della presidente o del presidente in carica, o in sessioni plenarie o per via di circolazione.

3. La presidente o il presidente in carica convoca per iscritto le sessioni plenarie almeno 10 giorni prima.

4. Su richiesta di almeno cinque membri del tribunale, la presidente o il presidente in carica deve convocare una sessione plenaria. Un procedimento di circolazione eventualmente già avviato è da annullare su richiesta corrispondente.

5. Il tribunale plenario è in grado di deliberare in presenza di almeno 14 membri.

6. Il tribunale plenario può coinvolgere ulteriori persone nelle sue riunioni.

**Organi della Direzione Giudiziaria e i loro Compiti - Corte Completa**

1. L'intero tribunale emette i regolamenti la cui emanazione rientra nella competenza della corte d'appello.

2. Approva e adotta i rapporti annuali e i bilanci annuali della corte d'appello.

3. Elegge

a) il presidente o la presidente e il rispettivo supplente sia per quanto riguarda la direzione della corte d'appello sia in relazione alla partecipazione al consiglio giudiziario per la durata di un mandato;

b) i giudici per le misure coercitive nel diritto degli stranieri per la durata di un mandato (§ 2 comma 2 della legge sull'esecuzione delle misure coercitive nel diritto degli stranieri del 17 marzo 2010);

c) i membri e i membri supplenti dell'autorità di vigilanza sugli avvocati da eleggere dalla corte d'appello per la durata di un mandato di sei anni (§ 18 comma 3 della legge sugli avvocati del 15 maggio 2002);

d) i membri della commissione d'esame degli avvocati da eleggere dalla corte d'appello per la durata di un mandato di 6 anni (§ 9 della legge sugli avvocati);

e) i membri della commissione ricorsi Bostadel da nominare dal Cantone di Basilea-Città per la durata di un mandato di 6 anni (Art. 17 dell'accordo tra i cantoni di Basilea-Città e Zugo per l'istituzione e il funzionamento di un istituto penitenziario comune a Bostadel [Cantone Zugo] del 27 febbraio 1973);

f) i visitatori e le visitatrici del tribunale civile, del tribunale penale e del tribunale dei minorenni per la durata di due anni.

4. Delibera sull'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge per il tribunale civile, il tribunale penale e il tribunale dei minorenni.

5. Svolge la sorveglianza sul tribunale civile, sul tribunale penale e sul tribunale dei minorenni. Delibera sull'approvazione dei rapporti annuali di vigilanza dei visitatori e delle visitatrici. L'intero tribunale può decidere, in singoli casi, un intervallo di rapporto più breve se ciò risulta necessario per l'esercizio della vigilanza su un tribunale inferiore. Esercita la sua vigilanza tramite decisioni e istruzioni ai tribunali inferiori e, se necessario, riferisce al Gran Consiglio o ai suoi organi di supervisione.

Organi della direzione del tribunale e i loro compiti - Conferenza della presidenza

1. Alla Conferenza dei Presidenti partecipano tutte le Presidenti e tutti i Presidenti del Tribunale di Appello.

2. La Prima Cancelliere o il Primo Cancelliere, la Cancelliera Capo o il Cancelliere Capo e la Direttrice Amministrativa o il Direttore Amministrativo fanno parte della Conferenza dei Presidenti con voto consultivo. Su decisione della Conferenza dei Presidenti, ulteriori collaboratori del Tribunale di Appello possono essere inclusi nella Conferenza dei Presidenti con voto consultivo.

3. La Conferenza dei Presidenti prende le sue decisioni su disposizione della Presidente o del Presidente che presiede, sia in una riunione sia per via di consultazione scritta.

4. Su richiesta di almeno due membri aventi diritto di voto, la Presidente o il Presidente che presiede deve convocare la Conferenza dei Presidenti in una riunione. Un procedimento di consultazione già avviato deve essere annullato su richiesta pertinente.

5. La Conferenza dei Presidenti è in grado di deliberare con la presenza di almeno sei membri aventi diritto di voto.

6. Su decisione della Presidente o del Presidente che presiede, possono essere invitate altre persone alle Conferenze dei Presidenti.

Organi della direzione del tribunale e i loro compiti - Conferenza della presidenza

1. La conferenza dei presidenti decide

a) in merito all'assegnazione dei singoli presidenti alle sezioni della Corte d'appello (§ 89 comma 3 GOG) e agli aiuti da parte di presidenti in altre sezioni;

b) in merito allo scambio dei compiti tra i membri del presidio (§ 38 comma 1 GOG);

c) in merito all'assegnazione della funzione di presidente per singoli casi a una giudice o a un giudice (§ 39 GOG);

d) ...

e) in merito alle misure immediatamente necessarie nell'ambito delle procedure di rimozione dall'ufficio, che riguardano la Corte d'appello, il tribunale civile, penale o dei minorenni, nonché il presidente del tribunale competente per i ricoveri coatti (§ 65 comma 3 GOG);

f) in merito all'esistenza di un obbligo di dichiarazione di un conflitto di interessi, qualora ciò sia contestato da un membro del presidio o da una giudice o un giudice (§ 60 comma 5 GOG).

2. Essa nomina

a) i presidenti delle sezioni di diritto pubblico, diritto penale e diritto civile della Corte d'appello e i rispettivi sostituti (§ 89 comma 2 GOG);

b) i membri del comitato del personale;

c) il primo cancelliere o la prima cancelliera e il cancelliere capo o la cancelliera capo come rispettivo sostituto;

d) le tre cancelliere o i cancellieri di sezione.

3. Essa è competente per la costituzione e la cessazione dei rapporti di lavoro dei cancellieri e dei cancellieri e del capo dell'amministrazione e adotta in tali rapporti di lavoro misure di diritto del personale (§ 62 comma 2 GOG).

4. Essa comunica al Gran Consiglio quando, a seguito della supervisione sui tribunali inferiori, deve essere deciso in merito a una rimozione dall'ufficio ai sensi del § 65 GOG.

5. Essa promuove l'uniformità della giurisprudenza riguardo a questioni legali e altri aspetti che richiedono il coordinamento oltre le sezioni (§ 35 comma 1 frase 2 GOG).

6. Inoltre, la conferenza dei presidenti decide su tutte le materie che non sono state delegate a un altro organo del tribunale tramite regolamento o decisione (§ 35 comma 1 GOG).

**Organi della direzione del tribunale e i loro compiti - Presidente** - **Presidente**: Il Presidente del tribunale ha la responsabilità principale di sovrintendere alla corretta amministrazione della giustizia nel tribunale. - **Compiti**: 1. Supervisione delle operazioni quotidiane del tribunale. 2. Assegnazione dei casi ai giudici competenti. 3. Rappresentanza del tribunale in incontri con altri organi giudiziari. 4. Assicurare il rispetto delle norme procedurali e amministrative del tribunale. 5. Gestione delle risorse umane nell'ambito del tribunale per garantire un'efficiente distribuzione del lavoro. 6. Valutazione delle prestazioni del personale giudiziario e amministrativo. 7. Coordinamento con enti giudiziari esterni per questioni relative a procedimenti legali congiunti o inter-distrettuali. La presente descrizione individua i doveri e le responsabilità fondamentali del presidente del tribunale, il quale deve inoltre mantenere l'ordine e l'integrità del sistema giudiziario nell'ambito della propria giurisdizione.

1. La/Il Presidente rappresenta la Corte d'Appello internamente ed esternamente (§ 36 comma 2 GOG).

2. Egli o ella presiede le riunioni del plenum del tribunale e della conferenza dei presidenti.

3. Egli o ella, salvo le competenze della conferenza dei presidenti e del comitato del personale, supervisiona il personale. È responsabile della creazione e cessazione dei rapporti di lavoro con il personale temporaneo e con i tirocinanti. Questi compiti possono essere delegati a dipendenti del tribunale.

4. Egli o ella vigila sul rispetto dell'obbligo di dichiarazione dei legami d'interesse e, salvo la competenza decisionale della conferenza dei presidenti, obbliga all'occorrenza le persone soggette a tale obbligo a dichiarare. Egli o ella redige l'elenco dei legami d'interesse dei membri della Corte d'Appello per il consiglio del tribunale (§ 60 commi 4 e 5 GOG).

5. Egli o ella accetta il giuramento di fedeltà dai presidenti della Corte d'Appello all'inizio del loro mandato.

6. Egli o ella informa i tribunali sul programma di controllo finanziario portato a conoscenza della Corte d'Appello (§ 2 comma 4 della legge sul controllo finanziario e amministrativo [FVKG] del 17 settembre 2003).

7. Egli o ella decide sull'accesso alle informazioni mediante decreto secondo § 33 comma 4 IDG. Rimane riservato il § 29 di questo regolamento.

**Organi della direzione del tribunale e i loro compiti - Presidente** - **Presidente**: Il Presidente del tribunale ha la responsabilità principale di sovrintendere alla corretta amministrazione della giustizia nel tribunale. - **Compiti**: 1. Supervisione delle operazioni quotidiane del tribunale. 2. Assegnazione dei casi ai giudici competenti. 3. Rappresentanza del tribunale in incontri con altri organi giudiziari. 4. Assicurare il rispetto delle norme procedurali e amministrative del tribunale. 5. Gestione delle risorse umane nell'ambito del tribunale per garantire un'efficiente distribuzione del lavoro. 6. Valutazione delle prestazioni del personale giudiziario e amministrativo. 7. Coordinamento con enti giudiziari esterni per questioni relative a procedimenti legali congiunti o inter-distrettuali. La presente descrizione individua i doveri e le responsabilità fondamentali del presidente del tribunale, il quale deve inoltre mantenere l'ordine e l'integrità del sistema giudiziario nell'ambito della propria giurisdizione.

1. La Presidente o il Presidente viene sollevata/o dai compiti giurisdizionali nell'ambito delle sue funzioni direttive.

1. Organi della gestione giudiziaria e i loro compiti - Comitato per il personale

1. Il comitato del personale è composto dalla Presidente o dal Presidente, nonché da due ulteriori membri della presidenza della Corte d'Appello eletti dalla conferenza della presidenza.

2. Fatte salve le competenze della conferenza della presidenza e della Presidente o del Presidente, è responsabile dell'istituzione e della revoca dei rapporti di lavoro con i dipendenti della Corte d'Appello e adotta, in tale ambito, misure in materia di diritto del personale.

Organi della direzione giudiziaria e i loro compiti - Conferenze di sezione

1. Alle conferenze di sezione delle divisioni di diritto pubblico, penale e civile partecipano le presidentesse e i presidenti assegnati alla rispettiva sezione, nonché, con voto consultivo, la o il cancelliere della sezione competente.

2. La o il presidente della sezione o la sezione possono decidere di invitare ulteriori cancelliere e cancellieri, operanti nel rispettivo settore, alle riunioni della conferenza di sezione.

3. Le conferenze di sezione promuovono l'uniformità della giurisprudenza riguardo alle questioni di diritto e ad altri aspetti che non richiedono il coordinamento oltre la rispettiva sezione.

4. Decidono sui principi di assegnazione dei casi all'interno della sezione e sulla composizione dei collegi giudicanti della sezione.

**Organi della Direzione del Tribunale e i loro Compiti - Presidenti delle Sezioni**

1. Ai Presidenti delle sezioni compete l'assegnazione delle singole cause delle loro sezioni secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Essi vigilano sulla tempestiva conclusione delle procedure delle loro sezioni e, in collaborazione con la conferenza di sezione, adottano le misure necessarie per garantirle, se del caso.

**Organi della direzione del tribunale e loro compiti - Prima Cancelliera o Primo Cancelliere del Tribunale**

1. Alla Prima Cancelliere o al Primo Cancelliere incombono tutti i compiti assegnati a lei o a lui per legge, dalla conferenza dei presidenti o dalla presidente presidente o dal presidente presidente, in particolare la gestione della segreteria della conferenza dei presidenti e della commissione di sorveglianza sugli avvocati, inoltre la direzione del servizio di cancelleria, la garanzia della comunicazione interna ed esterna nonché la guida del personale della cancelleria in questioni giuridiche. Nell’ambito di questi compiti, le o gli spetta la rappresentanza interna ed esterna.

2. La conferenza dei presidenti può delegare determinati compiti alla Cancelliere Capo o al Cancelliere Capo o ad altri collaboratori.

**Organi dell'amministrazione giudiziaria e le loro mansioni - Direttrice amministrativa o Direttore amministrativo**

1. Alla Direttrice o al Direttore dell'amministrazione sono subordinate la cancelleria, nonché le aree centralizzate per tutti i tribunali in materia di contabilità e informatica.

2. Lei o lui è responsabile della pianificazione finanziaria e degli investimenti, nonché della strategia IT. Lei o lui garantisce i servizi informatici necessari. Lei o lui prepara il bilancio così come il consuntivo con i relativi rapporti e informa la conferenza dei presidenti al riguardo. Inoltre, è responsabile della sicurezza, dell'approvvigionamento degli spazi d'archivio, dell'arredamento e della gestione delle proprietà immobiliari, nella misura in cui questi non siano gestiti da altri uffici cantonali.

3. Nell'ambito di questi compiti, le o gli spetta la rappresentanza interna ed esterna.

4. Alcuni compiti possono essere delegati ad altri collaboratori attraverso la conferenza dei presidenti.

**1. Cancelleriere e cancellieri**

1. I cancellieri e le cancelliere del tribunale svolgono i compiti loro assegnati dalla legge nell'ambito della giurisprudenza. Essi sono in particolare incaricati di partecipare alla formulazione delle sentenze con voce consultiva (incluso il diritto di proposta) e di redigere le motivazioni scritte delle sentenze, nonché eventuali osservazioni sui ricorsi al Tribunale federale svizzero. Contribuiscono inoltre alla formazione dei tirocinanti giuridici e possono essere coinvolti nell'istruzione dei procedimenti giudiziari.

2. I presidenti e la prima cancelliera o il primo cancelliere possono assegnare loro ulteriori compiti.

1. Studio Legale, Contabilità e Ufficio Informatica

1. I collaboratori della cancelleria del Tribunale d'Appello sono responsabili di tutte le mansioni amministrative che sorgono durante l'attività giudiziaria, in particolare della creazione dei fascicoli dei casi e dell'assegnazione delle istanze, del trattamento tecnico e dell'invio delle disposizioni e delle decisioni, dell'organizzazione e dello svolgimento delle udienze e della circolazione degli atti. La responsabile o il responsabile della cancelleria è incaricato della gestione ordinata e della conservazione dei documenti.

2. La cancelleria garantisce il servizio di sportello e di guardaroba. È inoltre competente per l'approvvigionamento di materiale d'ufficio e per tutte le altre questioni amministrative che sono fondamentali per il funzionamento del sistema giudiziario.

3. Le presidenti e i presidenti, la responsabile o il responsabile dell'amministrazione, nonché la Prima cancelliera o il Primo cancelliere, possono assegnare ulteriori compiti.

Studio Legale, Contabilità e Sezione Informatica

1. La contabilità è responsabile della gestione contabile e del controllo di tutti gli uffici giudiziari, compresi quelli affiliati, e della gestione finanziaria dei procedimenti giudiziari, in particolare delle attività di riscossione dei crediti, salvo che singoli di tali compiti siano stati trasferiti ad un altro ufficio mediante delibera del consiglio giudiziario o della conferenza dei presidenti della corte d'appello. Inoltre, possono essergli assegnati ulteriori compiti nel settore finanziario.

2. Inoltre, la contabilità si occupa del servizio sportello e della cassa.

Studio Legale, Contabilità e Informatica

1. L'Ufficio Informatica è responsabile di tutti i servizi informatici necessari per l'adempimento dei compiti dei tribunali, in particolare la fornitura delle necessarie hardware e software. Partecipa allo sviluppo e all'attuazione della strategia informatica della Corte d'Appello e del Consiglio della Magistratura e garantisce il rispetto delle direttive finanziarie e degli standard di sicurezza riconosciuti. Inoltre, garantisce il coordinamento tecnico con gli uffici informatici del Cantone. Possono essere assegnati ulteriori compiti nel settore informatico.

Assegnazione dei Casi, Rappresentanza, Composizione del Collegio e Astensione

1. I presidenti delle sezioni assegnano i singoli affari che pervengono al tribunale ai vari presidenti appartenenti alla sezione, sulla base delle delibere delle conferenze di sezione.

2. In caso di necessità, i presidenti sono obbligati a prestare assistenza in altre sezioni su decisione della conferenza di presidenza.

3. In caso di impedimento di un presidente, l'assegnazione dei casi spetta al vice, e in caso di suo impedimento avviene secondo l'anzianità dei membri di presidenza appartenenti alla sezione. In singoli casi, il presidente ha il diritto di designare una rappresentanza diversa (in particolare, rappresentanza per ferie).

4. L'assegnazione degli affari agli scrivani del tribunale avviene secondo una delibera della conferenza di sezione da parte del presidente della sezione, del primo scrivano del tribunale o dallo scrivano di sezione.

1. Assegnazione dei Casi, Rappresentanza, Composizione del Collegio Giudicante e Astensione

1. La giudice istruttrice o il giudice istruttore garantisce la sostituzione nei procedimenti in corso in caso di sua assenza. Qualora non sia stata determinata una sostituzione, si applicano analogamente i principi per l'assegnazione dei casi ai sensi del § 19 di questo regolamento.

1. Assegnazione dei Casi, Rappresentanza, Composizione del Collegio Giudicante e Astensione

1. La composizione dei collegi giudicanti nei singoli procedimenti spetta, conformemente alle deliberazioni adottate dalle conferenze di dipartimento, ai presidenti dei dipartimenti e, in caso di impedimento, ai rispettivi sostituti.

Assegnazione dei casi, Rappresentanza, Composizione delle sezioni giudicanti e Astensione

1. Nella assegnazione dei casi e nella formazione dei collegi giudicanti, i presidenti di sezione considerano in particolare i seguenti criteri e circostanze

a) una equa considerazione dei presidenti in conformità con i loro impegni nelle rispettive sezioni, il loro carico di lavoro e la disponibilità temporale (in particolare assenze per ferie, malattia ecc.);

b) una equa considerazione dei giudici in base alla loro disponibilità temporale (in particolare assenze per ferie, malattia ecc.);

c) le conoscenze specifiche delle giudici e dei giudici così come delle presidenti e dei presidenti nel rispettivo ambito di competenza;

d) la partecipazione di membri di entrambi i sessi in casi in cui la natura della controversia lo renda indicato;

e) la partecipazione in precedenti decisioni nello stesso ambito o in procedimenti connessi.

Assegnazione dei Casi, Rappresentanza, Composizione del Collegio e Astensione

1. Se un membro del tribunale si astiene spontaneamente, dichiara il suo ritiro alla presidente o al presidente del collegio giudicante o alla presidente o al presidente della sezione.

2. La procedura relativa alle richieste contestate di ricusazione è condotta dalla giudice istruttrice o dal giudice istruttore del procedimento in questione.

3. Se la giudice istruttrice o il giudice istruttore è direttamente coinvolto nella richiesta di ricusazione, l'assegnazione della richiesta avviene secondo le regole di assegnazione dei casi. Se tutte le presidenti e i presidenti sono direttamente coinvolti nella richiesta e si deve decidere su di essa, la conduzione del procedimento è assegnata a una giudice o a un giudice in applicazione analogica del § 21.

4. Se tutte le presidenti e i presidenti nonché tutte le giudici e i giudici sono coinvolti nella richiesta di ricusazione, e si deve decidere su di essa, l'assegnazione della richiesta avviene secondo la procedura ai sensi del § 56 c. 6 GOG tramite sorteggio.

Assegnazione Supplementare, Rappresentanza, Composizione del Collegio e Ricusazione

1. Le decisioni devono essere redatte e sottoscritte in conformità con la normativa processuale applicabile.

2. Salvo diversa disposizione della normativa processuale applicabile, le decisioni emesse in forma di sentenza devono essere firmate dalla cancelliera o dal cancelliere. La loro firma è considerata firma del tribunale ai sensi dell'art. 238 del Codice di Procedura Civile Svizzero (Codice di Procedura Civile, CPC) del 19 dicembre 2008.

3. Le ordinanze e le disposizioni impugnabili autonomamente devono essere firmate dalla direzione del procedimento. Questo compito può essere delegato al personale della cancelleria.

4. Le semplici ordinanze e disposizioni procedurali non devono essere firmate.

Informazioni

1. Gli organi della Corte d'Appello decidono in merito alla pubblicazione delle loro delibere.

2. I regolamenti sono pubblicati nella raccolta ufficiale delle leggi del Cantone.

3. Le direttive e le delibere sono pubblicate sulla homepage della Corte d'Appello, se incidono almeno indirettamente sulla posizione giuridica dei privati.

4. Le richieste di accesso alle delibere non pubblicate sono esaminate dalla Presidente Presiedente o dal Presidente Presiedente secondo le disposizioni dell'IDG.

Informazioni

1. Incaricata o Incaricato dei Media della Corte d'Appello è la Prima Cancelliera o il Primo Cancellier. La Conferenza dei Presidenti può assegnare l'incarico a un'altra collaboratrice o a un altro collaboratore del tribunale.

Informazioni

1. La Corte d'Appello informa il pubblico delle date delle udienze pubbliche sul proprio sito internet.

2. I collegi giudicanti conducono le udienze di norma nella sala del tribunale della Corte d'Appello. La direzione del procedimento può decidere eccezioni nei singoli casi, ad esempio per rispondere a un particolare interesse del pubblico.

3. Se l'interesse del pubblico supera le risorse spaziali disponibili, la direzione del procedimento può limitare il numero di spettatori ammessi corrispondentemente ai posti disponibili. In tal caso, i membri dei media accreditati hanno la precedenza.

Informazioni

1. Si desidera effettuare registrazioni all'interno del palazzo di giustizia della Corte d'Appello, ciò deve essere concordato con la direzione del procedimento in relazione a procedimenti concreti, altrimenti con la Presidente o il Presidente del tribunale.

Informazioni

1. La Corte d'Appello pubblica le sue decisioni emesse in forma di sentenza nel suo database delle decisioni su Internet. La conferenza delle presidenze disciplina le eccezioni tramite direttiva. In casi individuali, il giudice istruttore decide in merito alle eccezioni sulla base di queste direttive.

2. Le sezioni promuovono la pubblicazione delle loro decisioni con un'ampia rilevanza pregiudiziale per la prassi o riguardanti questioni in disputa, per le quali sono disponibili poche decisioni pubblicate, su riviste specializzate o banche dati giuridiche.

Informazioni

1. Le domande di accesso ai fascicoli dei procedimenti conclusi sono disciplinate dalla legge sulla trasparenza (IDG). La competenza per la loro valutazione spetta al giudice istruttore del procedimento dell’epoca. In caso di impedimento o se il giudice abbia nel frattempo lasciato l'incarico, la competenza è determinata in applicazione analogica del § 19.

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