Regolamento sul servizio di interpretariato presso i tribunali - Ambito di Applicazione
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Questo regolamento si applica a tutti gli incarichi di traduzione orale e scritta (di seguito: interpretazione) conferiti dai tribunali del Cantone di Basilea-Città.
2. Si applica anche ai dipendenti di persone giuridiche che svolgono incarichi di traduzione.
1. L'elenco degli interpreti giudiziari serve ai tribunali, alle commissioni di ricorso e agli uffici di conciliazione del Cantone di Basilea Città per selezionare persone idonee a svolgere incarichi di interpretariato.
2. L'inserimento nell'elenco degli interpreti giudiziari non costituisce un rapporto contrattuale, né un diritto all'assegnazione, né un obbligo di accettare incarichi.
3. In caso di necessità, possono essere impiegati anche interpreti non iscritti nell'elenco.
1. L'elenco degli interpreti giudiziari include le seguenti tipologie di dati personali
a) Dati anagrafici,
b) Competenze linguistiche,
c) Informazioni su reperibilità e disponibilità,
d) Indicazioni particolari sull'impiego,
e) Consenso della persona interessata alla divulgazione dei propri dati di contatto su richiesta di avvocati e avvocate,
f) Formazione, qualifiche professionali e attività professionale attuale.
1. L'ammissione nell'elenco degli interpreti giudiziari richiede che la candidata o il candidato
a) padroneggi almeno oralmente la lingua tedesca standard,
b) padroneggi almeno oralmente una lingua straniera,
c) sia in grado di tradurre correttamente, completamente e rapidamente in forma orale o scritta.
2. Dal punto di vista professionale si richiede inoltre che la candidata o il candidato abbia completato con successo il corso di ammissione «Interpretazione per autorità e tribunali» e l'esame successivo oppure presenti un titolo equivalente.
3. Dal punto di vista personale si richiede che la candidata o il candidato
a) sia capace di agire,
b) abbia una buona reputazione, in particolare a livello penale,
c) garantisca un espletamento degli incarichi indipendente e un comportamento corretto.
4. L'ammissione richiede infine che vi sia una necessità per i servizi di traduzione offerti. Anche in caso di idoneità non sussiste un diritto all'ammissione.
1. Le seguenti autorità hanno il diritto di accedere al registro degli interpreti giudiziari
a) * Le autorità committenti dei tribunali, delle commissioni di ricorso e degli uffici di conciliazione del Cantone di Basilea Città ai dati ai sensi del § 3 comma 1 lett. a - e,
b) il servizio del personale decentrato e centrale[2] all'intero registro,
c) la persona registrata in relazione alla propria iscrizione.
1. L'elenco degli interpreti giudiziari è tenuto dalla Corte d'Appello.
2. I dettagli della procedura di ammissione, del corso di abilitazione e della gestione dell'elenco sono stabiliti da un gruppo di esperti composto da un rappresentante della Corte d'Appello, del Tribunale delle assicurazioni sociali, del Tribunale penale e del Tribunale civile, oltre a un rappresentante dell'Ufficio per la diversità e l'integrazione e della Sezione del personale del Dipartimento di presidenza. Il rappresentante del Tribunale penale si occupa anche degli interessi del Tribunale per i minorenni e il rappresentante della Corte d'Appello di quelli del Tribunale per le misure di protezione.
3. Per la partecipazione al corso, compreso l'esame, viene richiesta una tassa. Questa ammonta tra Fr. 400 e Fr. 600 e dipende dai costi fatturati alla Corte d'Appello dal fornitore esterno del corso o dalla fornitrice esterna del corso.
1. La Prima Cancelliere o il Primo Cancelliere del Tribunale d'Appello può, previa audizione, rifiutare l'iscrizione o cancellare dall'elenco degli interpreti giudiziari coloro che non soddisfano o non soddisfano più i requisiti professionali o personali secondo il § 4 di questo regolamento. La decisione è soggetta a ricorso presso il Tribunale Amministrativo.
1. Gli interpreti giuridici sottoscrivono, con l'iscrizione nell'elenco degli interpreti giuridici, l'accordo relativo all'attività di traduzione. L'incarico concreto come interprete viene stabilito, accettando l'incarico specifico di un tribunale per un determinato servizio.
2. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al mandato semplice si applicano mutatis mutandis, nella misura in cui questo regolamento non contenga una disciplina particolare.
1. Gli interpreti giudiziari trasferiscono le dichiarazioni e i testi in maniera completa e il più possibile parola per parola in discorso diretto. Si astengono da qualsiasi interpretazione personale e presa di posizione.
2. Gli interpreti giudiziari sono obbligati a tradurre fedelmente (art. 307 del Codice Penale Svizzero) e a mantenere il segreto d'ufficio (art. 320 Codice Penale Svizzero). Devono eseguire il loro incarico personalmente. Il trasferimento a terzi è consentito solo con il previo consenso del tribunale committente.
3. Gli interpreti giudiziari informano spontaneamente il tribunale committente se sussistono o possono emergere motivi di esclusione, ricusazione o astensione ai sensi delle pertinenti norme processuali o leggi procedurali.
4. Gli interpreti giudiziari comunicano al servizio del personale del Dipartimento presidenziale le modifiche dei dati personali che li riguardano.
1. L'indennità per gli incarichi di traduzione è determinata dalle direttive relative all'indennità dei servizi di traduzione nell'amministrazione e presso i tribunali del Cantone di Basilea Città del 13 maggio 2003.
2. Se un incarico di interpretariato viene annullato da un tribunale almeno 24 ore prima dell'inizio, non è dovuta alcuna indennità. In caso di annullamento tardivo o di conclusione anticipata del servizio dell'interprete, è dovuta l'indennità per la durata del servizio concordata, tuttavia
a) al massimo per 4 ore, se l'annullamento avviene almeno 12 ore prima dell'inizio dell'incarico di interpretariato,
b) al massimo per 6 ore, se l'annullamento avviene meno di 12 ore prima dell'inizio dell'incarico di interpretariato, nonché in caso di cessazione anticipata del servizio.
3. In sede di trattative di più giorni, in caso di sospensione o riduzione improvvisa dell'incarico di interpretariato, può essere concessa un'indennità ulteriore in base all'equità.
4. Per ogni incarico viene corrisposto un rimborso forfettario del tempo di viaggio corrispondente a mezz'ora. Per un tragitto superiore a 50 km vengono rimborsati 2/3 del tempo di viaggio e viene corrisposto un indennizzo per le spese di viaggio.
4bis. Se è richiesto un lavoro preparatorio da parte degli interpreti dei tribunali, viene corrisposta un'indennità forfettaria per mezz'ora. Nei casi di particolare complessità, tale indennità è aumentata conseguentemente.
5. Restano riservati accordi individuali nei singoli casi.
6. La remunerazione avviene mensilmente sulla base dei resoconti degli incarichi presentati dagli interpreti e confermati dai tribunali committenti, a carico di questi ultimi.
7. Per la loro attività su incarico delle autorità giudiziarie, gli interpreti giudiziari sono considerati, ai fini del diritto alla sicurezza sociale, come lavoratori dipendenti, salvo che non dimostrino di essere riconosciuti come lavoratori autonomi dalla cassa di compensazione competente.
1. Le interpreti e gli interpreti che erano già attivi come interpreti giudiziari prima dell'entrata in vigore del regolamento per i tribunali del Canton Basilea Città del 16 marzo 2015, saranno inseriti nel nuovo registro degli interpreti giudiziari, a condizione che abbiano partecipato al sondaggio del 18 agosto 2014 relativo al trasferimento di tutte le interpreti e gli interpreti operanti presso i tribunali del Canton Basilea Città in un registro centrale.
2. Le interpreti e gli interpreti iscritti nel registro degli interpreti giudiziari senza aver superato con successo il corso di ammissione "Interpretariato per autorità e tribunali" e il relativo esame finale saranno cancellati dal registro se non completano con successo il corso di ammissione e il relativo esame finale entro il 31 dicembre 2024. Sono esonerati coloro che hanno completato con successo il corso introduttivo di Basilea Città e il relativo esame finale.