Legislator · Canton Basilea Città — Raccolta delle leggi cantonali
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Regolamento d'organizzazione e di procedura del consiglio della magistratura - Composizione

25 Articles / Provisions · Canton Basilea Città — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (25)

§ 1 Regolamento Organizzativo e Procedurale del Consiglio Giudiziario § 2 Regolamento Organizzativo e Procedurale del Consiglio di Giustizia § 3 Regolamento di Organizzazione e Procedura del Consiglio Giudiziario § 4 Regolamento di Organizzazione e Procedura del Consiglio di Giustizia § 5 Regolamento Organizzativo e Procedurale del Consiglio Giudiziario § 6 Regolamento di Organizzazione e Procedura del Consiglio Giudiziario § 7 Regolamento organizzativo e procedurale del Consiglio di Giustizia § 8 Regolamento Organizzativo e Procedurale del Consiglio Giudiziario § 9 Regolamento Organizzativo e Procedurale del Consiglio Giudiziario § 10 Regolamento di Organizzazione e Procedura del Consiglio Giudiziario § 11 Regolamento Organizzativo e Procedurale del Consiglio Giudiziario - Supervisione Finanziaria § 12 Regolamento Organizzativo e Procedurale del Consiglio Giudiziario § 13 Regolamento di Organizzazione e Procedura del Consiglio Giudiziario § 14 Regolamento Organizzativo e Procedurale del Consiglio Giudiziario § 15 Regolamento Organizzativo e di Procedura del Consiglio Giudiziario § 16 Regolamento organizzativo e procedurale del Consiglio di Giustizia § 17 Regolamento sull'Organizzazione e le Procedure del Consiglio Giudiziario § 18 Regolamento Organizzativo e Procedurale del Consiglio Giudiziario § 19 Regolamento di organizzazione e procedura del Consiglio della Corte § 20 Regolamento di organizzazione e procedura del Consiglio di Giustizia § 21 Regolamento dell'Organizzazione e delle Procedure del Consiglio Giudiziario § 22 Regolamento sull'organizzazione e sul procedimento del Consiglio della Magistratura - Obbligo di segnalazione § 23 Regolamento Organizzativo e Procedurale del Consiglio Giudiziario § 24 Regolamento sull'organizzazione e le procedure del Consiglio di Giustizia § 25 Regolamento organizzativo e procedurale del Consiglio giudiziario

Statutory Text (25 Provisions)

Organizzazione e Procedura

1. Il Consiglio giudiziario è composto dalle Presidentesse o dai Presidenti del Tribunale d'appello, del Tribunale delle assicurazioni sociali, del Tribunale penale e del Tribunale civile, nonché da una Vicepresidentessa o un Vicepresidente della Presidentessa o del Presidente del Tribunale d'appello. La rappresentanza del Tribunale penale comprende anche gli interessi del Tribunale per i minorenni e la rappresentanza del Tribunale d'appello quelli del Tribunale per le misure di assistenza.

2. La presidenza è assunta dalla Presidentessa o dal Presidente del Tribunale d'appello o dalla loro sostituzione.

3. I tribunali comunicano immediatamente al Consiglio giudiziario le elezioni relative a queste cariche.

Organizzazione e Procedura

1. Se un membro del Consiglio giudiziario è eccezionalmente impedito, può farsi rappresentare da un altro membro della presidenza del suo tribunale.

Organizzazione e Procedura

1. La Prima Cancelliere o il Primo Cancelliere della Corte d'Appello e la Direttrice Amministrativa o il Direttore Amministrativo della Corte d'Appello dirigono la segreteria del Consiglio di Giustizia. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio di Giustizia con voto consultivo.

2. La Prima Cancelliere o il Primo Cancelliere della Corte d'Appello e la Direttrice Amministrativa o il Direttore Amministrativo della Corte d'Appello supportano il Consiglio di Giustizia nel compimento delle sue funzioni ed esercitano i compiti a loro delegati dal Consiglio di Giustizia.

Organizzazione e Procedura

1. Le riunioni del consiglio giudiziario si svolgono su convocazione della presidente o del presidente. Ogni membro può richiedere la convocazione del consiglio giudiziario. La convocazione avviene specificando gli argomenti all'ordine del giorno, almeno una settimana prima, per iscritto o via e-mail. Possono essere aggiunti successivamente argomenti all'ordine del giorno, se tutti i membri con diritto di voto del consiglio giudiziario sono d'accordo. L'ordine del giorno viene comunicato anche al tribunale dei minorenni e al tribunale per le misure di protezione.

2. Le riunioni non sono pubbliche.

3. Il verbale del consiglio giudiziario è redatto dalla prima cancelliera o dal primo cancelliere del tribunale d'appello.

4. Il consiglio giudiziario può coinvolgere ulteriori persone con funzione consultiva.

Organizzazione e Procedura

1. Il consiglio giudiziario adotta le sue decisioni durante le sue riunioni. È deliberativo con la presenza di tre membri aventi diritto di voto. Il presidente o la presidente partecipa al voto e, in caso di parità, ha il voto decisivo.

2. Le decisioni possono essere riesaminate con una maggioranza semplice.

3. L'adozione delle decisioni per via circolare è possibile solo all'unanimità.

Organizzazione e Procedura

1. I membri del Consiglio della Magistratura assicurano un'adeguata informazione alle presidenze, ai giudici e al personale dei tribunali che rappresentano in merito alle decisioni del Consiglio della Magistratura, a meno che queste non siano dichiarate riservate dal Consiglio stesso o comunicate direttamente.

Organizzazione e Procedura

1. Autorizzati a firmare per il consiglio giudiziario sono il/la presidente e il/la suo/sua sostituto/a, ciascuno collettivamente con un altro membro del consiglio giudiziario, inclusi i collaboratori del segretariato del consiglio giudiziario.

Amministrazione della giustizia

1. Il consiglio giudiziario decide, nell'ambito delle sue competenze legali, in merito alle questioni intergiudiziali dell'amministrazione della giustizia.

2. L'amministrazione giudiziaria è competenza dei singoli tribunali, salvo quando rientra nella responsabilità del consiglio giudiziario.

Amministrazione della giustizia

1. Il Consiglio Giudiziario rappresenta i tribunali nei rapporti con il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e il controllo finanziario. La rappresentanza è assunta dal Presidente del Consiglio Giudiziario. Per determinati affari, il Consiglio Giudiziario può delegare un altro rappresentante.

2. Inoltre, il Consiglio Giudiziario rappresenta i tribunali, nell'ambito delle sue competenze, nei confronti del pubblico.

3. Pubblica l'elenco dei legami d'interesse dei membri del tribunale.

Amministrazione della giustizia

1. Il consiglio giudiziario emana, nell'ambito delle sue competenze legali, regolamenti nonché direttive e istruzioni.

Amministrazione della giustizia

1. Il Consiglio giudiziario delibera sulle linee guida strategiche nei settori della finanza e della contabilità.

2. Può conferire, su richiesta di un tribunale o di propria iniziativa, incarichi di verifica particolari al controllo finanziario e coinvolgerlo come organo consultivo in questioni di vigilanza finanziaria.

3. Decide su richiesta del controllo finanziario riguardo alle misure necessarie per sanare carenze significative, nella misura in cui l'entità esaminata non le elimini, non avvii misure per la loro correzione o non fornisca un rapporto, e informa la commissione finanziaria del Gran Consiglio della sua decisione.

4. Prende atto del rapporto sull'attività del controllo finanziario e delibera riguardo alle misure conseguenti.

Amministrazione della giustizia

1. Il Consiglio di giustizia redige il bilancio dei tribunali e il conto annuale dei tribunali e li trasmette al Consiglio di Stato.

2. Emana un'istruzione riguardo ai processi di preparazione corrispondenti.

3. Delibera il proprio rapporto annuale e lo trasmette, insieme ai rapporti annuali presentati dai tribunali, al Gran Consiglio.

Amministrazione della giustizia

1. Il Consiglio di Giustizia emana linee guida e direttive per le linee strategiche nel settore della gestione informatica.

2. Decide in che misura i servizi nell'ambito dell'informatica e delle comunicazioni siano erogati dal Consiglio di Governo.

Amministrazione della giustizia

1. I tribunali comunicano al consiglio giudiziario le loro esigenze immobiliari.

2. Il consiglio giudiziario, dopo aver consultato i tribunali, segnala al consiglio di governo il fabbisogno e si occupa della sua copertura.

Personale e Struttura dei Tribunali

1. Ogni tribunale è l'autorità competente per l'assunzione del proprio personale. Regola le competenze corrispondenti nell'ambito del § 62 GOG nel proprio regolamento amministrativo.

Personale e Struttura dei Tribunali

1. Il Consiglio giudiziario decide in merito alle richieste dei tribunali relative alla cooptazione di presidenti e all'aumento del numero di giudici previsto per legge, e presenta una proposta al Gran Consiglio di conseguenza.

Personale e Struttura dei Tribunali

1. Il consiglio giudiziario decide, su richiesta dei singoli tribunali, in merito alla classificazione dei posti e alle classificazioni straordinarie ad personam.

2. La classificazione del personale è di competenza dei tribunali in qualità di autorità di assunzione.

Personale e dotazione degli organi giudiziari

1. Il Consiglio di Giustizia emana direttive riguardanti le linee guida strategiche in materia di risorse umane, qualora siano necessarie normative uniformi.

Attività secondarie dei presidenti dei tribunali e degli impiegati giudiziari a tempo pieno

1. Il Consiglio di Giustizia concede alle presidenze a tempo pieno e ai cancellieri impiegati a tempo pieno delle eccezioni al divieto di altre attività lavorative in casi motivati.

2. Concede l'autorizzazione all'eccezione in particolare quando l'attività ha un legame con l'attività giudiziaria ed è compatibile con l'esercizio della carica. Può concedere attività prive di tale legame in presenza di motivi particolari.

Attività Accessorie dei Presidenti di Tribunale e dei Cancellieri Impegnati a Tempo Pieno

1. Il consiglio giudiziario autorizza, nei casi giustificati, i presidenti a tempo parziale a svolgere l'attività come membro legale o di fatto della direzione operativa o dell'organo direttivo e amministrativo supremo di un'impresa a scopo di lucro oppure l'attività come membro dei consigli federali.

2. Rilascia l'autorizzazione per tutte le altre attività lavorative dei presidenti a tempo parziale, nella misura in cui il loro esercizio sia compatibile con l'esercizio della carica di presidente di tribunale.

Attività Accessorie dei Presidenti di Tribunale e dei Cancellieri Impegnati a Tempo Pieno

1. Anche l'assunzione di una carica pubblica è considerata un'attività secondaria soggetta ad autorizzazione.

Attività secondarie dei presidenti dei tribunali e dei cancellieri giudiziari a tempo pieno

1. I presidenti e i cancellieri di tribunale a tempo pieno sono obbligati, prima di intraprendere un'attività lavorativa soggetta ad autorizzazione, a comunicare l'intenzione al consiglio giudiziario e a ottenere la relativa autorizzazione o approvazione.

Attività secondarie dei presidenti dei tribunali e dei cancellieri giudiziari a tempo pieno

1. Il Consiglio giudiziario richiede periodicamente informazioni presso tutte le presidenze dei tribunali nonché presso i cancellieri e le cancelliere a tempo pieno riguardo alle attività accessorie da loro svolte. Esso fornisce al Gran Consiglio un rapporto sulle attività autorizzate delle presidenze dei tribunali e dei cancellieri e delle cancelliere a tempo pieno.

Attività secondarie dei presidenti dei tribunali e degli impiegati giudiziari a tempo pieno

1. Il Consiglio giudiziario pubblica all'inizio dell'anno di mandato gli elenchi personalizzati delle comunicazioni sui legami d'interesse dei suoi membri, redatti dai singoli tribunali.

Attività secondarie dei presidenti dei tribunali e dei cancellieri giudiziari a tempo pieno

1. Nella misura in cui il Consiglio giudiziario deve emettere disposizioni o decisioni su opposizioni, il suo procedimento si conforma ai §§ 38 e seguenti della legge relativa all'organizzazione del Consiglio di governo e dell'amministrazione del Cantone di Basilea Città (Legge Organizzativa, LO) del 22 aprile 1976.

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