§ 61 Legge sull'ordinamento giudiziario e sul ministero pubblico (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG)
§ 61 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG
1. Le presidentesse e i presidenti del Tribunale d'Appello percepiscono, all'inizio della loro attività, un salario corrispondente al livello 12 della classe salariale 26, mentre quelli degli altri tribunali percepiscono un salario corrispondente al livello 12 della classe salariale 25.
2. La presidente o il presidente del Tribunale d'Appello riceve un'indennità corrispondente alla metà della differenza tra i massimi della classe salariale 26 e 27; la presidente o il presidente del Tribunale Civile, Penale e delle Assicurazioni Sociali ricevono un'indennità corrispondente alla metà della differenza tra i massimi della classe salariale 25 e 26.
3. Le giudici e i giudici di tutti i tribunali ricevono compensi adeguati, stabiliti dal consiglio giudiziario tramite regolamento.
4. Qualora le giudici o i giudici siano incaricati di funzioni particolari o siano impegnati oltre la misura abituale, il tribunale può stabilire una compensazione speciale.