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154.100 LOJGOGLOG CH-BS

§ 52 Legge sull'ordinamento giudiziario e sul ministero pubblico (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG)

Disposizioni Generali - Udienze Giudiziarie, Dibattimenti - In Generale
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§ 52 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG

1. I tribunali tengono udienze e trattazioni ogni volta che gli affari lo richiedono. I presidenti e le presidentesse dei tribunali fissano le date delle udienze.

2. I membri dei tribunali sono invitati per iscritto a ogni udienza e trattazione in modo separato. Se non possono partecipare a causa di malattia o altri impedimenti, devono comunicarlo alla cancelleria del tribunale il prima possibile.

3. I membri dei tribunali, i cancellieri e le cancelliere, ulteriori persone chiamate dal tribunale e i rappresentanti legali professionisti si presentano alle udienze in abbigliamento consono.

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