154.100
LOJGOGLOG
CH-BS
§ 52 Legge sull'ordinamento giudiziario e sul ministero pubblico (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG)
Disposizioni Generali - Udienze Giudiziarie, Dibattimenti - In Generale
§ 52 Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG
1. I tribunali tengono udienze e trattazioni ogni volta che gli affari lo richiedono. I presidenti e le presidentesse dei tribunali fissano le date delle udienze.
2. I membri dei tribunali sono invitati per iscritto a ogni udienza e trattazione in modo separato. Se non possono partecipare a causa di malattia o altri impedimenti, devono comunicarlo alla cancelleria del tribunale il prima possibile.
3. I membri dei tribunali, i cancellieri e le cancelliere, ulteriori persone chiamate dal tribunale e i rappresentanti legali professionisti si presentano alle udienze in abbigliamento consono.