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154.100 LOJGOGLOG CH-BS

§ 30 Legge sull'ordinamento giudiziario e sul ministero pubblico (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG)

Disposizioni Generali - Tribunali, Autorità di Conciliazione, Amministrazione della Giustizia, Requisiti di Eleggibilità ed Elezioni - Elezioni - Elezioni Suppletive
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§ 30 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG

1. Se un membro del tribunale o un membro della direzione della procura si dimette prima della scadenza del proprio mandato, si procede a un'elezione sostitutiva per il restante periodo del mandato.

2. Le elezioni sostitutive per presidenti devono svolgersi senza indugio.

3. Se l'autorità elettorale è il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato, l'elezione sostitutiva deve avvenire in una successiva seduta del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato.

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