154.100
LOJGOGLOG
CH-BS
§ 30 Legge sull'ordinamento giudiziario e sul ministero pubblico (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG)
Disposizioni Generali - Tribunali, Autorità di Conciliazione, Amministrazione della Giustizia, Requisiti di Eleggibilità ed Elezioni - Elezioni - Elezioni Suppletive
§ 30 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG
1. Se un membro del tribunale o un membro della direzione della procura si dimette prima della scadenza del proprio mandato, si procede a un'elezione sostitutiva per il restante periodo del mandato.
2. Le elezioni sostitutive per presidenti devono svolgersi senza indugio.
3. Se l'autorità elettorale è il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato, l'elezione sostitutiva deve avvenire in una successiva seduta del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato.