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154.100 LOJGOGLOG CH-BS

§ 20 Legge sull'ordinamento giudiziario e sul ministero pubblico (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG)

Disposizioni Generali - Tribunali, Autorità di Conciliazione, Amministrazione della Giustizia, Requisiti di Eleggibilità e Elezioni - Elezioni - Organi Elettorali, Durata del Mandato
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§ 20 Legge sull'Organizzazione Giudiziaria, LOG

1. Le Presidenti e i Presidenti del tribunale sono eletti in un collegio elettorale secondo le disposizioni della legge sulle elezioni e le votazioni (Legge elettorale) del 21 aprile 1994 dal popolo.

2. I giudici del tribunale del lavoro, del tribunale dei minorenni e del tribunale per le misure di protezione sono eletti dal Consiglio di Stato secondo le disposizioni di questa legge.

3. Gli altri giudici sono eletti dal Gran Consiglio. L'elezione è preparata dalla commissione di preparazione alle elezioni del Gran Consiglio.

4. La durata del mandato degli eletti è di sei anni.

5. Restano riservate disposizioni legali speciali.

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