§ 14a Ordinanza d'esecuzione della legge sulle tasse amministrative
§ 14a Regolamento sulla Legge sulle Tasse Amministrative
1. Una parte può essere obbligata, in casi particolari, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della legge sulle spese amministrative, ad anticipare i costi presumibilmente risultanti dalla richiesta. Sono considerati casi particolari in particolare
a) quando una parte non ha un domicilio fisso in Svizzera;
b) quando la parte deve delle spese da un procedimento concluso e non più soggetto a ricorsi, davanti a un'autorità amministrativa o giudiziaria locale;
c) quando il ricorso, dopo una valutazione sommaria, appare manifestamente privo di prospettive;
d) quando la richiesta è volta all'esecuzione di una misura probatoria richiesta.
2. In caso di mancato pagamento dell'anticipo delle spese entro il termine stabilito, la richiesta non sarà presa in considerazione.