Principio
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Tasse amministrative, Tasse di utilizzo
Le autorità amministrative del Cantone e dei Comuni impongono tasse per le attività che svolgono nell’adempimento dei loro compiti, nonché per il rilascio di autorizzazioni o concessioni e per l'utilizzo delle strutture pubbliche, secondo i criteri di calcolo stabiliti nei §§ 2 e 3.
2. Tasse per mezzi di ricorso, Tasse di cancelleria
Le tasse per i mezzi di ricorso e i mezzi di impugnazione nel procedimento amministrativo, nonché le tasse di cancelleria e di redazione, sono regolate da questa legge in modo specifico.
3. Applicazione sussidiaria
Queste norme si applicano solo nella misura in cui le leggi pertinenti non stabiliscano espressamente altre disposizioni.
1. L'ammontare della tassa è generalmente determinato in base all'onere amministrativo.
2. L'onere amministrativo deve essere calcolato secondo il principio della copertura totale dei costi.
1. L'importo delle tasse calcolato secondo il principio di copertura dei costi deve, se necessario, essere aumentato o ridotto tenendo conto dell'interesse e del beneficio del debitore della tassa, nonché dell'interesse pubblico nell'atto amministrativo.
2. Se un atto amministrativo viene eseguito principalmente nell'interesse pubblico, si può rinunciare alla riscossione di una tassa.
1. I quadri tariffari o le tariffe sono stabiliti dal Consiglio di Governo o dalle autorità esecutive supreme dei comuni secondo i principi dei §§ 2 e 3 tramite ordinanza.
1. Le spese di cancelleria, scrittura e copia sono addebitate secondo una tariffa. Le spese di cancelleria non possono superare Fr. 75.-. Le spese di scrittura e copia sono calcolate per pagina.
2. Il Consiglio di Stato o le autorità esecutive superiori dei comuni emanano le istruzioni necessarie.
1. Nel procedimento di ricorso amministrativo possono essere addebitate al ricorrente o al controinteressato che ha promosso il procedimento, in caso di totale o parziale soccombenza della sua posizione, le spese ufficiali costituite da
a) una tassa di decisione,
b) le spese per perizie, ispezioni, raccolta di prove e altre misure.
1. Al ricorrente o all'interveniente parzialmente o totalmente vincente, che ha sostenuto spese legali, può essere riconosciuto un indennizzo adeguato, salvo che si tratti di un caso evidentemente bagatellare.
2. L'indennizzo può essere imposto in tutto o in parte al ricorrente soccombente o all'interveniente soccombente, a condizione che questi abbia agito in modo temerario.
1. Le tasse di sentenza sono stabilite dal Consiglio di governo sulla base dei principi dei §§ 2 e 3 tramite regolamenti. In tal modo, l'interesse del ricorrente a ricorrere alla giurisdizione amministrativa deve essere mantenuto a livelli moderati.
2. Nella determinazione del risarcimento delle parti, devono essere considerate il tempo impiegato, la difficoltà della questione, l'importanza per le parti coinvolte, nonché la situazione economica delle stesse.
1. Se il ricorrente provoca in malafede o con evidente negligenza atti amministrativi o li ostacola con un comportamento ostinato, può essere imposto un sovrapprezzo fino al 100% rispetto alla tassa ordinaria.
2. Lo stesso vale se il valore della controversia o l'entità della causa lo giustificano o se sono in gioco interessi patrimoniali rilevanti.
1. Per motivi importanti, una tassa può essere interamente o parzialmente annullata, se il suo prelievo rappresenta una particolare durezza.
1. Ai ricorrenti, le cui condizioni finanziarie non consentono o consentono solo parzialmente di sostenere le spese del procedimento, comprese eventuali spese legali, viene concessa, su richiesta, l'assistenza legale gratuita. I requisiti specifici sono disciplinati dal Consiglio di Governo attraverso regolamento.
1. Se l'esame professionale o di idoneità, per il quale è stata applicata una tassa, non viene superato, una parte adeguata della tassa d'esame deve essere rimborsata.
1. Le corporazioni e istituzioni di diritto pubblico cantonali non pagano generalmente tasse.
1. È obbligato al pagamento della tassa prescritta chi provoca l'atto amministrativo, ottiene l'autorizzazione o concessione o utilizza l'ente pubblico.
2. Vari debitori della tassa sono responsabili solidalmente per la tassa.
1. La tassa è generalmente esigibile al termine dell'atto amministrativo, al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione o concessione, all'utilizzo di un ente pubblico e all'entrata in vigore della decisione nel procedimento di ricorso amministrativo.
2. Chi richiede l'atto amministrativo o avvia il procedimento di ricorso amministrativo può essere obbligato, in casi particolari, a fornire un anticipo delle spese.
1. Le decisioni relative alla fissazione delle tasse e all'assistenza legale gratuita possono essere impugnate secondo le disposizioni della legge sull'organizzazione e della legge di procedura amministrativa.
2. Se viene presentato ricorso contro l'atto amministrativo soggetto a tassa, la determinazione della tassa può essere impugnata nel medesimo procedimento.
1. Con la presente legge viene abrogata la Legge sulle tariffe amministrative del 31 marzo 1921.
2. Per i regolamenti tariffari esistenti, la nuova legge sostituisce la legge abrogata.