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153.610 CH-BS

§ 4 Ordinanza sui registri e l'archiviazione - Istituzioni Intercantonali

Generale - Ambito di Applicazione
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§ 4 Regolamento sulla Registrazione e l'Archiviazione — Istituzioni Intercantonali

1. Il Consiglio di Stato si assicura che le istituzioni intercantonali, a cui partecipa, rispettino le norme archivistiche ai sensi della legge sugli archivi, in particolare proponendo, al momento della creazione di tali istituzioni o della modifica delle loro basi giuridiche, disposizioni ai sensi della legge sugli archivi riguardanti l'obbligo di offerta, il diritto all'uso e i diritti delle persone interessate.

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