153.610
CH-BS
§ 4 Ordinanza sui registri e l'archiviazione - Istituzioni Intercantonali
Generale - Ambito di Applicazione
§ 4 Regolamento sulla Registrazione e l'Archiviazione — Istituzioni Intercantonali
1. Il Consiglio di Stato si assicura che le istituzioni intercantonali, a cui partecipa, rispettino le norme archivistiche ai sensi della legge sugli archivi, in particolare proponendo, al momento della creazione di tali istituzioni o della modifica delle loro basi giuridiche, disposizioni ai sensi della legge sugli archivi riguardanti l'obbligo di offerta, il diritto all'uso e i diritti delle persone interessate.