Legislator · Canton Basilea Città — Raccolta delle leggi cantonali
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153.610 CH-BS

§ 37 Ordinanza sui registri e l'archiviazione - Accesso Privilegiato

Utilizzo - Utilizzo da parte degli organi pubblici
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§ 37 Regolamento di Registrazione e Archiviazione — Accesso Privilegiato

1. L'ente pubblico consegnante e altri enti pubblici aventi diritto ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge sugli archivi, possono utilizzare il loro materiale d'archivio anche al di fuori dell'archivio di Stato.

2. Si applicano le seguenti condizioni

a) I documenti devono essere conservati, ordinati e catalogati in modo tale da escludere il danneggiamento del materiale d'archivio e la perdita di parti del materiale d'archivio.

b) L'uso dei documenti da parte del pubblico deve essere garantito in modo adeguato durante il periodo del prestito.

c) Il prestito è temporalmente limitato.

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