153.610
CH-BS
§ 37 Ordinanza sui registri e l'archiviazione - Accesso Privilegiato
Utilizzo - Utilizzo da parte degli organi pubblici
§ 37 Regolamento di Registrazione e Archiviazione — Accesso Privilegiato
1. L'ente pubblico consegnante e altri enti pubblici aventi diritto ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge sugli archivi, possono utilizzare il loro materiale d'archivio anche al di fuori dell'archivio di Stato.
2. Si applicano le seguenti condizioni
a) I documenti devono essere conservati, ordinati e catalogati in modo tale da escludere il danneggiamento del materiale d'archivio e la perdita di parti del materiale d'archivio.
b) L'uso dei documenti da parte del pubblico deve essere garantito in modo adeguato durante il periodo del prestito.
c) Il prestito è temporalmente limitato.