Legislator · Canton Basilea Città · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
153.610 CH-BS

§ 20 Ordinanza sui registri e l'archiviazione - Trasmissione digitale o analogica

Documenti presso gli organi pubblici - Documenti da sistemi elettronici
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (39 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 20 Regolamento sulla Registrazione e Archiviazione · Trasmissione digitale o analogica

1. Se i documenti provenienti da sistemi elettronici, che l'Archivio di Stato considera degni di essere archiviati, vengono depositati e conservati in modo completo e preservandone l'affidabilità e l'autenticità in forma analogica (su carta o microfilm), l'organo responsabile può essere esonerato dall'obbligo di offrire i dati contenuti nel sistema.

← § 19 Regolamento sulla Registrazione e Archiviazione Ordinanza sui registri e l'archiviazione - Organizzazione § 21 Regolamento sulla registrazione e archiviazione →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →