153.610
CH-BS
§ 20 Ordinanza sui registri e l'archiviazione - Trasmissione digitale o analogica
Documenti presso gli organi pubblici - Documenti da sistemi elettronici
§ 20 Regolamento sulla Registrazione e Archiviazione · Trasmissione digitale o analogica
1. Se i documenti provenienti da sistemi elettronici, che l'Archivio di Stato considera degni di essere archiviati, vengono depositati e conservati in modo completo e preservandone l'affidabilità e l'autenticità in forma analogica (su carta o microfilm), l'organo responsabile può essere esonerato dall'obbligo di offrire i dati contenuti nel sistema.