Ordinanza sulla governance informatica dell'amministrazione cantonale (IT-Governance-Verordnung, ITGV) - Oggetto (ITGV)
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Questo regolamento disciplina la gestione della tecnologia dell'informazione dell'amministrazione cantonale (Governance IT).
1. Questo regolamento si applica all'amministrazione cantonale e ad altre unità organizzative, nella misura in cui queste usufruiscono dei servizi IT dell'amministrazione cantonale.
2. Restano riservate le legislazioni o regolamentazioni speciali.
1. Le applicazioni IT sono categorizzate in
a) Servizi IT di base;
b) Servizi IT trasversali;
c) Applicazioni IT specialistiche.
2. La Conferenza per Informatica e Sicurezza delle Informazioni (KIS) è responsabile della categorizzazione.
1. I servizi IT di base e i servizi IT trasversali sono organizzati e gestiti dall'IT BS.
2. Devono essere utilizzati dai dipartimenti. Le eccezioni sono decise dal KIS.
1. Le applicazioni IT specialistiche sono organizzate e gestite dai dipartimenti.
2. Le eccezioni sono decise dal KIS.
1. I seguenti organi conducono e dirigono strategicamente l'informatica dell'amministrazione cantonale
a) Consiglio di Stato;
b) Delegazione governativa per l'informatica (RRDel Informatica);
c) KIS;
d) Ufficio per l’amministrazione digitale (UAD).
2. I seguenti organi assicurano l'attuazione operativa dell'informatica dell'amministrazione cantonale
a) IT BS;
b) Dipartimenti informatici delle divisioni, della procura e degli uffici;
c) Informatica dei tribunali.
1. Il consiglio di governo decide le condizioni quadro strategiche, organizzative e finanziarie.
1. Il comitato RRDel Informatica è l'organo preparatorio per la relazione del KIS da presentare al Consiglio di Stato e assiste il KIS nelle sue funzioni.
2. Il KIS mette a disposizione i propri verbali al RRDel Informatica.
1. Il KIS è l'organo centrale di gestione dell'informatica dell'amministrazione cantonale. Esso costituisce l'interfaccia e il coordinamento tra gli organi strategici e operativi.
2. Al KIS competono in particolare i seguenti compiti
a) Gestione dell'informatica nell'interesse dell'amministrazione cantonale, secondo le direttive e su mandato del Consiglio di Stato;
b) Redazione di rapporti destinati al Consiglio di Stato;
c) Organizzazione e gestione del portafoglio dei progetti IT e dei servizi IT, nonché della qualità dei servizi IT;
d) Prioritizzazione dei progetti IT secondo criteri di costo-beneficio come parte della pianificazione finanziaria e del budget;
e) Gestione strategica e attuazione della sicurezza delle informazioni;
f) Coordinamento e collaborazione con i gruppi di interesse rilevanti su temi IT.
3. Per l'esercizio di tali funzioni, il KIS può emanare disposizioni esecutive.
1. Il KIS è composto da
a) una persona rappresentante per ciascun Dipartimento;
b) una persona rappresentante della Cancelleria di Stato;
c) la direzione GDV;
d) la direzione IT BS.
2. I tribunali possono delegare una persona al KIS.
3. Il Consiglio di Governo sceglie i membri del KIS secondo il paragrafo 1 lettere a - d e il loro presidente.
1. Il KIS è un organo collegiale e decide nell'interesse dell'intera amministrazione cantonale. Prende le sue decisioni preferibilmente per consenso. Se non si raggiunge un consenso, decide il presidente sulla base della discussione condotta. Il presidente può a tal fine effettuare votazioni consultive o ricorrere al RRDel Informatik per consulenza. Per il resto, il KIS si costituisce autonomamente.
2. Può avvalersi di esperti esterni e formare comitati specializzati.
1. La KIS ha una sede amministrativa.
2. La sede amministrativa è gestita dal Dipartimento delle Finanze.
1. La comunicazione tra il Consiglio di Governo e il KIS è mediata dal Dipartimento delle Finanze.
1. La GDV promuove la trasformazione digitale nell'amministrazione cantonale.
2. Organizza il portfolio di digitalizzazione dell'amministrazione cantonale e dà priorità ai progetti di digitalizzazione.