§ 8 Legge sull'informazione e la protezione dei dati - Sicurezza delle informazioni
§ 8 Legge sull'informazione e la protezione dei dati, LIDP — Sicurezza delle informazioni
1. L'organo pubblico protegge le informazioni mediante misure organizzative e tecniche adeguate.
2. Le misure si orientano verso i seguenti obiettivi di protezione
a) Le informazioni non devono essere acquisite illegalmente (Riservatezza);
b) Le informazioni devono essere corrette e complete (Integrità);
c) Le informazioni devono essere disponibili in caso di necessità (Disponibilità);
d) L'elaborazione delle informazioni deve poter essere attribuita a una persona (Attribuibilità);
e) Le modifiche delle informazioni devono essere riconoscibili e rintracciabili (Tracciabilità).
3. Le misure da adottare si basano sulla natura delle informazioni, sul tipo e scopo dell'utilizzo, e sullo stato attuale della tecnologia.
4. Il consiglio di governo disciplina i dettagli per l'amministrazione cantonale, il consiglio comunale per l'amministrazione comunale. Per i tribunali, i comuni, gli altri enti e gli istituti autonomi si applica in modo analogo la regolamentazione del cantone, a meno che non ne emanino una propria.