Legislator · Canton Basilea Città — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
153.260 IDGLIPD CH-BS

§ 8 Legge sull'informazione e la protezione dei dati - Sicurezza delle informazioni

Principi Generali per la Gestione delle Informazioni
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (61 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 8 Legge sull'informazione e la protezione dei dati, LIDP — Sicurezza delle informazioni

1. L'organo pubblico protegge le informazioni mediante misure organizzative e tecniche adeguate.

2. Le misure si orientano verso i seguenti obiettivi di protezione

a) Le informazioni non devono essere acquisite illegalmente (Riservatezza);

b) Le informazioni devono essere corrette e complete (Integrità);

c) Le informazioni devono essere disponibili in caso di necessità (Disponibilità);

d) L'elaborazione delle informazioni deve poter essere attribuita a una persona (Attribuibilità);

e) Le modifiche delle informazioni devono essere riconoscibili e rintracciabili (Tracciabilità).

3. Le misure da adottare si basano sulla natura delle informazioni, sul tipo e scopo dell'utilizzo, e sullo stato attuale della tecnologia.

4. Il consiglio di governo disciplina i dettagli per l'amministrazione cantonale, il consiglio comunale per l'amministrazione comunale. Per i tribunali, i comuni, gli altri enti e gli istituti autonomi si applica in modo analogo la regolamentazione del cantone, a meno che non ne emanino una propria.

← § 7 Legge sulle informazioni e la protezione dei dati, IDG Legge sull'informazione e la protezione dei dati - Oggetto e Scopo § 9 Legge sulle Informazioni e Protezione dei Dati, IDG →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →