153.260
IDGLIPD
CH-BS
§ 34 Legge sull'informazione e la protezione dei dati - Concessione dell'accesso
Procedura per l'accesso alle informazioni
§ 34 Legge sull'informazione e protezione dei dati, IDG — Concessione dell'accesso
1. L'ente pubblico concede l'accesso alle informazioni, mediante
a) la consegna delle informazioni per iscritto, sotto forma di copie o su supporti informatici oppure
b) il rilascio orale delle informazioni, previo consenso della persona richiedente, o concedendo la consultazione in loco delle informazioni stesse.
2. Su richiesta verbale di accesso, l'ente pubblico può comunicare le informazioni alla persona richiedente oralmente.