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153.260 IDGLIPD CH-BS

§ 34 Legge sull'informazione e la protezione dei dati - Concessione dell'accesso

Procedura per l'accesso alle informazioni
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§ 34 Legge sull'informazione e protezione dei dati, IDG — Concessione dell'accesso

1. L'ente pubblico concede l'accesso alle informazioni, mediante

a) la consegna delle informazioni per iscritto, sotto forma di copie o su supporti informatici oppure

b) il rilascio orale delle informazioni, previo consenso della persona richiedente, o concedendo la consultazione in loco delle informazioni stesse.

2. Su richiesta verbale di accesso, l'ente pubblico può comunicare le informazioni alla persona richiedente oralmente.

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