§ 21 Legge sull'informazione e la protezione dei dati - Divulgazione di dati personali
§ 21 Legge sull'Informazione e la Protezione dei Dati, LIPD · Divulgazione di dati personali
1. L'organismo pubblico rende noti i dati personali quando
a) una disposizione di legge lo obbliga o autorizza, oppure
b) ciò è necessario per l'adempimento di un compito legale oppure
c) nel singolo caso la persona interessata ha espressamente acconsentito o, qualora non sia in grado di farlo, la divulgazione sia nel suo interesse e si possa presupporre in buona fede il suo consenso.
2. L'organismo pubblico rende noti dati personali sensibili o i risultati di un profiling se
a) una legge lo obbliga o autorizza espressamente oppure
b) ciò è indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente delineato da una legge oppure
c) nel singolo caso la persona interessata ha espressamente acconsentito o, qualora non sia in grado di farlo, la divulgazione sia nel suo interesse e si possa presupporre in buona fede il suo consenso.