§ 2 Legge sull'informazione e la protezione dei dati - Ambito di applicazione
§ 2 Legge sull'informazione e la protezione dei dati, IDG — Ambito di applicazione
1. Questa legge si applica a tutti gli organi pubblici secondo il § 3 comma 1.
2. Non si applica, nella misura in cui un organo pubblico partecipa alla concorrenza economica agendo secondo il diritto privato. Per l'elaborazione dei dati personali è applicabile la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19 giugno 1992. La sorveglianza è esercitata dal o dalla responsabile della protezione dei dati secondo i §§ 37 ss., salvo per gli organi pubblici che partecipano esclusivamente alla concorrenza economica agendo secondo il diritto privato.
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2bis. Nei procedimenti pendenti di giustizia civile e penale, nonché di giustizia costituzionale e amministrativa, i diritti e le pretese della persona interessata, l'obbligo di informazione dell'organo pubblico durante la raccolta di dati personali, la divulgazione dei dati personali ai partecipanti al procedimento, l'informazione del pubblico e il diritto generale del pubblico all'accesso alle informazioni sono regolati esclusivamente dalla normativa procedurale applicabile.
3. Disposizioni divergenti e integrative in altre leggi rimangono riservate, purché garantiscano la protezione dei diritti fondamentali delle persone, i cui dati personali sono trattati dagli organi pubblici, secondo il senso di questa legge.
4. Il Consiglio governativo assicura che le istituzioni inter-cantonali con partecipazione della città di Basilea garantiscano una protezione equivalente dei dati.