§ 18 Legge sul regolamento del Gran Consiglio (GO) - Compiti dell'Ufficio del Consiglio
§ 18 GO · Compiti dell'Ufficio del Consiglio
1. L'Ufficio del Consiglio espleta le funzioni organizzative e amministrative che il Gran Consiglio, quale autorità collettiva, non può svolgere, ed esercita le competenze del Gran Consiglio in conformità all'art. 49 della legge sulla gestione finanziaria del 14 marzo 2012, che gli spettano riguardo ai servizi a esso subordinati e assegnati.
2. Oltre ai compiti menzionati altrove in questa legge, esso in particolare svolge le seguenti funzioni
a) prepara il calendario delle sedute del Gran Consiglio,
b) nomina le commissioni, la cui elezione è affidata a esso da questa legge o dal Gran Consiglio,
c) propone al Gran Consiglio l'assegnazione degli affari in ingresso alle commissioni competenti per materia,
d) coordina il lavoro delle commissioni,
e) vigila sul rispetto delle scadenze, che devono essere mantenute dal Consiglio di Stato, dalle commissioni e dal servizio parlamentare per il trattamento degli affari,
f) * prepara il bilancio per le spese del Gran Consiglio e del suo servizio parlamentare e trasmette questo, così come i bilanci da esso approvati dei servizi assegnati al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato che li integra invariati nel bilancio cantonale,
g) propone al Gran Consiglio la nomina della direttrice o del direttore del servizio parlamentare e nomina le altre collaboratrici e collaboratori,
h) coordina le attività di comunicazione del Gran Consiglio e dei suoi organi,
i) * decide sul posizionamento dei ruoli e sugli inquadramenti ad personam dei servizi subordinati o assegnati al Gran Consiglio,
j) * decide sulla partecipazione dei tribunali alle sedute del Gran Consiglio in conformità all'art. 27a,
k) * rappresenta il Gran Consiglio in tutti i procedimenti giuridici che lo riguardano,
l) * adotta misure per la protezione dell'integrità personale dei membri del Consiglio e stabilisce in un regolamento i dettagli quali ambito di applicazione, misure e procedura,
m) * è responsabile della redazione e scelta dell'istituto di previdenza per la previdenza professionale.