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Legge sui diritti delle persone con disabilità (Behindertenrechtegesetz, BRG) - Scopo (BRG)

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo legge ha lo scopo di realizzare i diritti delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, con l'obiettivo di consentire loro una vita autodeterminata e autodiretta.

2. Protegge le persone con disabilità in particolare dall'essere svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti fondamentali e dei diritti umani, come sancito nel diritto internazionale, nella Costituzione federale e nella Costituzione cantonale, a causa della loro disabilità.

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge contiene le disposizioni fondamentali della legislazione cantonale sui diritti delle persone con disabilità e della procedura per la loro attuazione, nonché le disposizioni per la messa in opera.

1. Disposizioni Generali

1. Le persone con disabilità includono coloro che hanno menomazioni fisiche, psichiche, mentali o sensoriali a lungo termine, che in interazione con diverse barriere possono ostacolare la loro piena, efficace e paritaria partecipazione alla società.

2. Una discriminazione significa un trattamento diseguale legale o di fatto di una persona a causa di una disabilità o l'omissione di un'azione con l'obiettivo o l'effetto di un peggioramento della sua condizione.

Principi Materiali

1. Le persone non devono essere discriminate, né direttamente né indirettamente, a causa della loro disabilità.

2. Il cantone, i comuni, gli enti che svolgono compiti pubblici e i fornitori di servizi aperti al pubblico adottano misure adeguate per prevenire, eliminare o ridurre le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità.

3. Gli enti di cui al comma 2 tengono conto dei rischi particolari di discriminazione ai quali sono esposte le persone con disabilità che presentano un ulteriore caratteristica ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della costituzione cantonale.

Principi Materiali

1. Cantone e comuni promuovono la parità di partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare nel lavoro, nell'istruzione, nell'abitare, nella comunicazione, nella mobilità, nella salute e nel tempo libero.

2. Le misure a favore delle persone con disabilità devono essere strutturate in modo tale da consentire loro un'esistenza il più possibile autodeterminata e autogestita.

Principi Materiali

1. Le istituzioni elencate al § 4 comma 2 adottano misure appropriate per rendere accessibili i loro servizi alle persone con disabilità, al fine di prevenire la loro discriminazione.

2. Esse comunicano con le persone con disabilità in una maniera a loro comprensibile.

3. Su richiesta delle persone con disabilità, garantiscono che gli aiuti necessari per il caso concreto, come ad esempio interpreti di lingua dei segni, documenti in un linguaggio comprensibile o spiegazioni orali, siano disponibili.

4. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le applicazioni Internet, impiegate dalle istituzioni conformemente al § 4 comma 2 devono essere accessibili alle persone con disabilità linguistiche, uditive e visive, nonché con disabilità motorie.

Principi Materiali

1. Gli interessi pubblici e privati che si oppongono ai diritti sanciti in questa legge e nella legislazione speciale possono giustificare una loro limitazione nella misura in cui prevalgano sugli interessi all'effettiva uguaglianza delle persone con disabilità.

2. Nella valutazione della proporzionalità di una limitazione ai sensi del comma 1, è necessario considerare in particolare i seguenti interessi pubblici

a) la protezione ambientale;

b) la protezione della natura, del patrimonio e dei monumenti;

c) la sicurezza del traffico e dell'operatività.

3. Dal lato degli enti ai sensi del § 4 comma 2, è necessario considerare in particolare i seguenti interessi

a) l'onere economico, in particolare l'impatto finanziario e la sua accettabilità;

b) l'onere per ulteriori processi operativi;

c) gli effetti sulla competitività dell'ente.

4. Dal lato delle persone con disabilità, è necessario considerare in particolare i seguenti interessi

a) la natura e l'importanza del diritto in questione;

b) la disponibilità di alternative comparabili;

c) il numero di persone con disabilità coinvolte.

5. Non verrà ordinata alcuna misura il cui onere economico per l'ente ai sensi del § 4 comma 2 non sia accettabile.

Reclami legali e procedimenti

1. Chiunque sia interessato da una discriminazione da parte di un ente elencato nel § 4 comma 2 o un'organizzazione ai sensi del § 10, può richiedere all'autorità amministrativa o al tribunale

a) di vietare una discriminazione imminente;

b) di eliminare una discriminazione esistente;

c) di accertare una discriminazione.

2. Se il diritto non può essere attuato con misure proporzionate, possono essere adottate soluzioni sostitutive adeguate.

Reclami legali e procedimenti

1. Nei procedimenti secondo il diritto cantonale, una discriminazione è presunta quando viene resa credibile da una parte.

Reclami legali e procedimenti

1. Le organizzazioni cantonali, che perseguono uno scopo ideale e si impegnano da almeno cinque anni per gli interessi delle persone con disabilità, possono far valere autonomamente i diritti legali ai sensi di questa legge e delle disposizioni legislative speciali in materia di disabilità, purché la discriminazione denunciata possa avere effetti su un grande numero di persone con disabilità.

2. Il Consiglio di Stato designa le organizzazioni per disabili con diritto di denuncia e ricorso.

Reclami legali e procedimenti

1. Il ricorso giurisdizionale si conforma alle disposizioni generali sulla giurisdizione ovvero alle disposizioni procedurali speciali applicabili.

Attuazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce periodicamente, con il coinvolgimento dei dipartimenti, le priorità del Cantone per l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità e riferisce una volta per legislatura.

Attuazione

1. Il Cantone istituisce un ufficio sotto la denominazione di Ufficio Specializzato per i Diritti delle Persone con Disabilità. Esso può essere gestito congiuntamente ad altri Cantoni sulla base di un trattato statale.

2. L'Ufficio Specializzato per i Diritti delle Persone con Disabilità svolge in particolare i seguenti compiti

a) Sorveglia e coordina l'attuazione di questa legge e delle disposizioni sui diritti delle persone con disabilità della legislazione speciale federale e cantonale.

b) Fornisce consulenza agli enti elencati nel § 4 comma 2 nell'attuazione.

c) Garantisce il coinvolgimento dei dipartimenti nello sviluppo dei diritti delle persone con disabilità nel Cantone.

d) Cura lo scambio con altre comunità, nonché con le persone con disabilità e le loro organizzazioni in merito ai diritti delle persone con disabilità.

e) Elabora le priorità a favore del Consiglio di Stato.

f) Promuove la consapevolezza nella popolazione e nell'economia sui diritti delle persone con disabilità.

g) È il punto di contatto per le istanze delle persone con disabilità.

h) Rende relazione periodica al Consiglio di Stato sulle proprie attività.

Attuazione

1. L'ufficio competente può formulare raccomandazioni alle autorità elencate nel § 4 comma 2.

2. Il destinatario di una raccomandazione dichiara all'ufficio competente se e in che misura seguirà la raccomandazione.

Attuazione

1. Le unità del cantone e dei comuni, così come le organizzazioni che svolgono compiti pubblici, informano tempestivamente l'ufficio competente sui progetti di normazione e ulteriori atti amministrativi di notevole importanza per i diritti delle persone con disabilità.

Attuazione

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie mediante regolamento.

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