Ordinanza sulla sperimentazione del voto elettronico - Funzionamento di prova
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Il Consiglio di governo determina, nell'ambito di un progetto pilota a tempo indeterminato, per ogni votazione o elezione che possa prevedere il ricorso al voto elettronico, se debba essere concessa la possibilità di voto elettronico, e presenta una richiesta a tal fine alle autorità federali competenti.
2. ...
3. Non sussiste alcun diritto di sottoporre una votazione o un'elezione al voto elettronico.
1. Hanno diritto al voto elettronico gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto con domicilio politico nel Cantone di Basilea-Città, iscritti nel registro elettorale del cantone di Basilea-Città entro il 55° giorno prima della relativa votazione.
2. Hanno inoltre diritto al voto gli aventi diritto con disabilità che si registrano presso l'autorità elettorale competente entro il 55° giorno prima della relativa votazione e dimostrano di percepire una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (AI) o presentano un attestato medico che confermi l'impossibilità di votare con mezzi convenzionali senza assistenza altrui.
3. Il Consiglio del Governo può estendere il voto elettronico ad ulteriori aventi diritto di voto.
1. Il Servizio Elezioni e Votazioni del Dipartimento Presidenziale organizza il voto elettronico.
1. Ai fini dell'attuazione del voto elettronico, il Cantone di Basilea Città stipula un contratto di servizio con un fornitore che dispone di un sistema verificato secondo le normative del diritto federale.
2. ...
3. ...
1. Gli aventi diritto al voto elettronico, conformemente al § 2, ricevono dall'autorità organizzatrice il materiale per la votazione o l'elezione, il certificato elettorale e le informazioni relative alla procedura di votazione o elezione elettronica in un'unica spedizione.
2. L'invio viene effettuato mediante una busta a due vie. Il certificato elettorale in essa contenuto include i dati di accesso per la votazione elettronica.
1. I cittadini aventi diritto al voto, autorizzati ai sensi del § 2 alla votazione elettronica, possono scegliere liberamente ad ogni consultazione elettorale tra il voto per corrispondenza, elettronico o in presenza.
2. Gli aventi diritto al voto possono esprimere il loro voto una sola volta.
1. Nell'ambito del voto elettronico, gli aventi diritto esercitano il loro diritto di voto su una pagina Internet dedicata alla votazione.
2. Il controllo del diritto di voto nel sistema è garantito attraverso l'autenticazione degli aventi diritto mediante codici personali.
3. Il certificato di voto può includere elementi di sicurezza aggiuntivi.
1. Il comitato elettorale è composto dai delegati del Consiglio di Stato per le elezioni e votazioni e dai collaboratori della Cancelleria di Stato. Ha in particolare i seguenti compiti
a) * Verifica della correttezza della versione del software di verifica;
b) * Controllo della votazione tramite il software di verifica;
c) * Definizione e inserimento di una password complessa per la crittografia e decrittografia delle voti;
d) * Emissione di almeno un voto di controllo e verifica della sua correttezza nel weekend della votazione;
e) * Se necessario, incarico di un'indagine;
f) * Conferma con firma che le procedure sono state eseguite correttamente.
1. L'urna elettronica viene aperta il penultimo lunedì, alle 12:00, prima della domenica di votazione o elezioni e chiusa il sabato precedente la domenica di votazione o elezioni alle 12:00.
2. Per tutte le indicazioni temporali relative al voto elettronico, si fa riferimento all'ora svizzera, cioè all'ora centrale europea (CET), tenendo conto dell'ora legale secondo gli articoli 1 e 2 della legge federale sull'ora del 21 marzo 1980.
1. L'autorità organizzatrice gestisce un helpdesk. Durante l'orario d'ufficio del Cantone di Basilea Città, le domande degli aventi diritto di voto riguardanti i diritti politici, il voto elettronico, le questioni procedurali o i problemi tecnici vengono risposte telefonicamente o via e-mail.
1. Al momento della votazione, le schede votate vengono separate dai dati personali attraverso il sistema in modo tale che non possano essere riunite.
1. Ogni voto espresso elettronicamente, per corrispondenza o di persona è registrato nel sistema.
2. La registrazione del voto elettronico avviene in modo automatizzato, mentre quella del voto per corrispondenza o di persona è effettuata manualmente.
3. La prima votazione registrata nel sistema viene dichiarata valida. Tutte le successive votazioni registrate della stessa persona non vengono prese in considerazione.
1. I voti espressi elettronicamente sono indicati separatamente nel verbale finale, a condizione che ciò non violi la segretezza del voto e non permetta deduzioni sul comportamento di voto di un gruppo specifico di elettori aventi diritto.
1. Dopo la convalida dei risultati di voto o di elezione da parte della Confederazione, tutte le banche dati e l'urna elettronica vengono cancellate.
2. Fatto salvo l'art. 27o (Assistenza scientifica) dell'ordinanza federale sui diritti politici del 24 maggio 1978.
1. Se un caso non è disciplinato da questo regolamento, si applica in via sussidiaria il regolamento alla Legge sulle elezioni e votazioni del 3 gennaio 1995.
1. L'autorità organizzatrice emana istruzioni dettagliate relative a questo regolamento.
1. Il regolamento deve essere pubblicato. Diventa immediatamente efficace.