Ordinanza sugli emolumenti per l'autorizzazione d'impiego di manodopera straniera - Autorità Competente
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. L'Ufficio dell'Economia e del Lavoro (UEL) è responsabile della riscossione delle tasse secondo il presente regolamento.
1. Le tasse per l'esame del mercato del lavoro e il parere del Cantone all'autorità del mercato del lavoro federale ammontano a CHF 180 ciascuna per le domande a carico dei contingenti.
1. Le tasse per la verifica del mercato del lavoro relative ai permessi di lavoro senza contingente ammontano a CHF 100 ciascuna.
1. In casi particolarmente complessi (ad es. documentazione eccessivamente voluminosa o in lingua straniera, corrispondenza particolarmente vasta, consulenze eccezionalmente impegnative), le spese vengono calcolate in base all'impegno, ma ammontano al massimo a CHF 500 ciascuna.
1. La tassa per la disposizione o la minaccia di una sanzione ai sensi degli articoli 115 fino a 122 AIG è calcolata in base all'impegno, ma non supera CHF 700 ciascuna.
1. Le tasse ai sensi dei §§ 2 fino a 4 devono essere pagate anche se la domanda viene respinta in tutto o in parte.
1. Le tasse sono a carico del datore di lavoro richiedente, in conformità con l'Art. 11 GebV-AIG.
1. L'Ufficio per l'Economia e il Lavoro può ridurre o esonerare completamente le tasse in casi eccezionali di difficoltà.
1. Non è prevista alcuna tassa per l'esame del mercato del lavoro per i soggetti bisognosi di protezione.
1. Questo regolamento deve essere pubblicato; entra in vigore immediatamente. Nello stesso momento, è abrogato il regolamento relativo alle tariffe per il permesso di impiego dei lavoratori stranieri del 25 gennaio 2005.