Legge sulla dimora e lo stabilimento (NAG) - Oggetto (NAG)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. Questa legge disciplina l'iscrizione, il cambiamento e la cancellazione delle persone fisiche presso il domicilio o la residenza nel comune di residenza e la gestione di un registro cantonale degli abitanti.
1. Le autorità di controllo degli abitanti dei comuni sono competenti per
a) le registrazioni, modifiche e cancellazioni anagrafiche secondo le normative sul controllo abitanti e
b) la gestione del registro degli abitanti.
2. L'ufficio cantonale competente per il controllo degli abitanti esercita la supervisione sul sistema di registrazione della popolazione.
3. Per la regolamentazione del soggiorno sotto il profilo del diritto delle migrazioni è competente l'autorità cantonale per le migrazioni. Essa è l'autorità cantonale competente per l'esecuzione della LStrI e delle relative disposizioni di esecuzione ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 OASA.
1. In questa legge significano
a) Stabilimento: Quando una persona risiede in un comune con l'intenzione di stabilirvi il centro della propria vita in modo tale che sia riconoscibile da terzi come una permanenza duratura.
b) Soggiorno: Quando una persona risiede in un comune per almeno tre mesi consecutivi senza soddisfare i requisiti di cui alla lettera a.
1. Chi si trasferisce in un comune per stabilirsi o soggiornare, chi cambia indirizzo di residenza o cambia appartamento all'interno dello stesso immobile, o chi si trasferisce fuori dal comune, deve comunicarlo entro 14 giorni a un'autorità di controllo della popolazione residente.
2. Il rapporto di stabilimento o soggiorno cessa con la cancellazione.
3. L'iscrizione, il cambio o la cancellazione può avvenire tramite presentazione personale presso lo sportello di un'autorità di controllo della popolazione residente, per iscritto o in forma elettronica.
1. La persona soggetta all'obbligo di notifica fornisce all'autorità del controllo abitanti informazioni veritiere e complete riguardanti i dati da registrare nel registro degli abitanti, concernenti
a) Identità;
b) Stato civile;
c) Cancellazione nel comune di residenza precedente;
d) Numero amministrativo dell’abitazione.
2. Essa dimostra la correttezza delle proprie dichiarazioni in particolare con i seguenti documenti o documenti equivalenti
a) Passaporto o carta d'identità;
b) Patente di guida rilasciata in Svizzera;
c) Certificati di stato civile;
d) Certificato di cancellazione del comune di partenza;
e) Contratto di locazione o attestato di abitazione.
1. Qualora la persona soggetta all'obbligo di notifica non ottemperi ai propri obblighi, l'autorità competente per il controllo degli abitanti effettuerà d'ufficio l'iscrizione, il trasferimento o la cancellazione con addebito dei relativi costi.
2. La persona inadempiente è tenuta a sostenere i costi aggiuntivi, a meno che non possa dimostrare un impedimento non imputabile a sua colpa.
3. Le persone che hanno causato un'azione ufficiale conformemente al comma 1 e desiderano annullarla devono dimostrare che l'azione ufficiale è stata eseguita ingiustamente. In particolare, devono dimostrare dove si sono trattenute.
1. Chi concede alloggio a titolo oneroso a una persona soggetta all'obbligo di registrazione, in particolare affittando un appartamento, deve comunicare alla autorità di controllo degli abitanti entro 14 giorni dalla nascita dell'obbligo di registrazione o cancellazione in merito all'arrivo, partenza e trasferimento di abitazione.
2. Se l'obbligo di registrazione, cambio o cancellazione secondo il § 4 non viene rispettato, i datori di lavoro sono tenuti a fornire gratuitamente all'autorità di controllo degli abitanti, su richiesta, informazioni appropriate sulle persone impiegate presso di loro.
3. Le Industrie opere di Basilea e altri enti responsabili del mantenimento dei registri, così come le locatrici o i locatori, le amministrazioni immobiliari e le persone che concedono alloggi sono obbligate a mettere a disposizione gratuitamente, su richiesta, dell'autorità di controllo degli abitanti i dati secondo RHG, necessari per determinare e aggiornare il numero di appartamento di una persona.
4. I nuclei familiari collettivi secondo il § 2 lett. b del Regolamento per l'attuazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone nel Cantone Basilea-Città (Regolamento di armonizzazione dei registri; EV RHG) del 23 dicembre 2008 comunicano all'autorità di controllo degli abitanti di Basilea entro il 15 gennaio dell'anno successivo tutti gli abitanti che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, si trovano nel loro nucleo familiare collettivo da almeno tre mesi.
1. I lavoratori autonomi senza sede o residenza, che non sono iscritti nel registro delle imprese, devono segnalare le loro ditte o stabilimenti all'ufficio controllo abitanti di Basilea.
2. Il termine per la registrazione è di 14 giorni a partire dall'inizio dell'attività.
3. In caso di modifica o cessazione dell'attività, la comunicazione deve avvenire entro 14 giorni.
1. Organi pubblici, in particolare l'autorità di protezione dei minori e degli adulti, l'ufficio dello stato civile, l'autorità competente per le adozioni, l'autorità per l'esecuzione delle pene e delle misure, nonché il tribunale penale, civile e di appello, segnalano alle autorità di controllo degli abitanti i dati rilevanti per la tenuta dei registri.
1. Nel registro degli abitanti devono essere riportati i seguenti dati
a) gli identificatori e le caratteristiche secondo gli artt. 6 e 7 RHG di persone che si sono stabilite o che soggiornano;
b) tutele che limitano o revocano la capacità di agire;
c) tutela legale sui minori;
d) annotazioni di confidenzialità.
1. Nei limiti in cui la presente legge non preveda disposizioni divergenti, la divulgazione dei dati personali da parte dell'autorità competente per il controllo degli abitanti è regolata dalle disposizioni della legge sull'informazione e la protezione dei dati (Legge sull'Informazione e Protezione dei Dati; LIPD) del 9 giugno 2010.
2. L'autorità di controllo degli abitanti è autorizzata
a) a divulgare i dati necessari agli enti competenti per la pubblicazione dell'elenco degli indirizzi di Basilea e per la redazione della statistica demografica. Tenendo conto del blocco della divulgazione dei dati personali ai sensi del § 28 LIPD, le autorità di controllo degli abitanti sono inoltre autorizzate a divulgare i dati necessari per le pubblicazioni ufficiali dei comuni;
b) a scambiare i dati in caso di arrivi, partenze e cambi di residenza all'interno di un immobile degli abitanti con gli uffici di registrazione di altri comuni, cantoni e della Confederazione secondo le disposizioni federali in forma elettronica;
c) a fornire a persone o organizzazioni private, su richiesta scritta, il nome, il cognome, l'indirizzo e la data di nascita di singole persone. Ulteriori dati, ad esclusione dei dati personali particolari, possono essere divulgati nella misura in cui venga dimostrato per iscritto un interesse legittimo;
d) a divulgare a persone e organizzazioni private, su richiesta scritta, i nomi, i cognomi, le date di nascita e gli indirizzi di persone residenti nel comune, ordinati secondo determinati criteri, esclusivamente se i dati vengono utilizzati per fini ideali meritevoli di protezione. I criteri ammessi sono esclusivamente età, sesso, indirizzo, diritto di voto e arrivo.
3. La divulgazione di dati personali a persone e organizzazioni private è soggetta alla riserva del diritto al blocco secondo la LIPD.
1. L'autorità competente di controllo degli abitanti può comunicare i dati degli indirizzi necessari per contattare alcune residenti e alcuni residenti selezionati per un determinato progetto di ricerca o di prevenzione a
a) enti e organizzazioni pubbliche e private incaricate dal governo federale, da un cantone o da un comune della realizzazione di un determinato progetto di ricerca o di prevenzione; oppure
b) istituti di ricerca di diritto pubblico per i loro progetti di ricerca.
2. La destinataria o il destinatario deve impegnarsi, prima della comunicazione dei dati, a
a) utilizzare i dati degli indirizzi esclusivamente per contattare per il determinato progetto di ricerca o per la determinata misura di prevenzione;
b) non divulgare i dati degli indirizzi a terzi; e
c) garantire la sicurezza delle informazioni.
3. L'autorità competente di controllo degli abitanti può comunicare agli enti pubblici i dati degli indirizzi necessari per eseguire sondaggi nell'ambito delle loro funzioni legali, selezionando alcune residenti e alcuni residenti.
1. Chiunque, nonostante ripetuti solleciti, non adempie agli obblighi di notificazione previsti dalla legge ai sensi del § 4, può essere condotto dalla polizia.
1. Chiunque contravviene ai §§ 4, 5, 7 e 8 della presente legge è punito con una multa.
2. Gli articoli 115 - 120 AuG rimangono riservati.
1. L'autorità competente per il controllo degli abitanti riscuote tasse per gli atti amministrativi che svolge nell'adempimento dei compiti di questa legge.
2. Il Consiglio di Governo emana un regolamento sulle tasse.
3. I comuni sono autorizzati a emettere propri regolamenti sulle tasse per la loro autorità di controllo degli abitanti.
1. Contro le disposizioni delle autorità cantonali basate su questa legge si può ricorrere al dipartimento competente conformemente ai §§ 41 e ss. della legge concernente l'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione del Cantone di Basilea Città (legge sull'organizzazione; OG) del 22 aprile 1976.
2. Contro le disposizioni delle autorità di controllo degli abitanti di Riehen e Bettingen basate su questa legge si può ricorrere al consiglio comunale competente.
1. Il Consiglio di Governo emana disposizioni di attuazione per l'esecuzione di questa legge.
1. Scritti che secondo la normativa vigente sono stati depositati presso l’autorità di controllo abitanti, vengono conservati fino alla restituzione durante la vita della persona interessata. In caso di cancellazione, gli scritti ancora depositati vengono consegnati dietro restituzione del permesso di domicilio o soggiorno.