Legislator Giurisprudenza & Legislazione
118.300 CH-BS

Accordo tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla collaborazione delle autorità

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (18)

§ 1 Accordo tra i cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla collaborazione delle autorità § 2 Accordo tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla cooperazione delle autorità § 3 Accordo tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla collaborazione delle autorità § 4 Accordo tra i Cantoni Basilea Città e Basilea Campagna sulla Cooperazione delle Autorità § 5 Accordo tra i Cantoni Basilea Città e Basilea Campagna sulla Collaborazione delle Autorità § 6 Accordo tra i cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla collaborazione tra le autorità § 7 Accordo tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla Cooperazione delle Autorità § 8 Accordo tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla Collaborazione tra le Autorità § 9 Accordo tra i cantoni Basilea Città e Basilea Campagna sulla cooperazione tra le autorità § 10 Accordo tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla collaborazione tra le autorità § 11 Accordo tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla Collaborazione tra le Autorità § 12 Accordo tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla Cooperazione delle Autorità § 13 Accordo tra i Cantoni Basilea Città e Basilea Campagna sulla collaborazione delle autorità § 14 Accordo tra i cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla collaborazione delle autorità § 15 Accordo tra i cantoni Basilea Città e Basilea Campagna sulla collaborazione tra le autorità § 16 Accordo tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla Collaborazione delle Autorità § 17 Accordo tra i Cantoni di Basilea-Città e Basilea-Campagna sulla collaborazione tra le autorità § 18 Accordo tra i cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla cooperazione tra le autorità

Testo normativo (18 Articoli)

Collaborazione dei Consigli di Governo

1. I consiglieri di Stato dei due cantoni si incontrano regolarmente per riunioni congiunte.

2. La presidenza è assunta dalla presidente o dal presidente del governo del cantone ospitante l'incontro.

Collaborazione dei Consigli di Governo

1. Sviluppano gli obiettivi della collaborazione tra i due cantoni, si informano continuamente sulle revisioni legislative e sui progetti di pianificazione e discutono tutte le questioni di interesse comune.

Collaborazione dei Consigli di Governo

1. Non costituiscono un'autorità comune e non prendono decisioni comuni. Le proposte destinate ai due parlamenti, che riguardano gli affari di partnership, provengono dai consigli di governo dei due cantoni.

Collaborazione dei Consigli di Governo

1. Applicano agli affari in partenariato gli standard per il riequilibrio dei costi tra Basilea Campagna e Basilea Città (standard BL/BS) decisi dai consigli di governo di entrambi i cantoni.

Collaborazione dei Consigli di Governo

1. Il Consiglio di Stato informa il parlamento del suo cantone della sua intenzione di concludere un trattato statale importante non appena ha adottato un mandato di negoziazione.

Collaborazione dei Consigli di Governo

1. I consigli di governo dei due cantoni sono autorizzati a costituire gruppi di lavoro composti da membri scelti tra loro stessi, da rappresentanti delle amministrazioni cantonali e comunali e da esperti esterni, al fine di trattare congiuntamente questioni specifiche. Questi gruppi di lavoro presentano una relazione ai consigli di governo dei due cantoni.

Collaborazione tra i Parlamenti

1. Gli uffici del Gran Consiglio e del Consiglio Regionale si informano reciprocamente sull'ordine del giorno dei due parlamenti, nonché sui nuovi atti parlamentari che riguardano questioni di interesse comune.

Collaborazione tra i Parlamenti

1. Gli uffici di presidenza e le commissioni dei due parlamenti sono autorizzati a tenere riunioni congiunte regolarmente o secondo necessità.

Collaborazione tra i Parlamenti

1. Un affare viene trattato in modo congiunto,

a) quando, per sua natura, richiede la collaborazione dei due parlamenti, come l'approvazione di trattati, decisioni su istituzioni comuni o rapporti su mozioni parlamentari identiche trasmesse a entrambi i parlamenti;

b) quando i due parlamenti decidono, su proposta dei consigli di governo o di propria iniziativa, di trattare un affare in modo congiunto.

2. Durante l'esame di affari congiunti si applicano le seguenti disposizioni

a) Gli uffici dei parlamenti coordinano il trattamento dell'affare in entrambi i parlamenti e ne armonizzano i tempi.

b) Per l'esame preliminare di affari congiunti, i due parlamenti designano commissioni pre-consultive (di seguito, le commissioni).

c) Le presidenze delle commissioni si accordano reciprocamente sulla procedura appena viene assegnato un progetto congiunto e si informano reciprocamente sulle decisioni prese dalle commissioni.

d) Le commissioni dei due parlamenti di regola si riuniscono congiuntamente almeno una volta per ogni affare.

e) Le commissioni possono invitare membri dei due consigli di governo alle loro sedute comuni e richiedere rapporti supplementari a entrambi i consigli di governo.

f) Le commissioni riferiscono ai loro rispettivi parlamenti in modo coordinato nel tempo, ma - ad eccezione delle commissioni d'esame degli affari interparlamentari - con relazioni e proposte separate.

g) I due parlamenti esaminano separatamente le proposte congiunte e adottano autonomamente la decisione definitiva, salvo riserva di referendum.

Collaborazione tra i Parlamenti

1. Nelle commissioni preparatorie, i progetti di legge in partenariato vengono discussi due volte, quando una commissione del Consiglio Cantonale crea una differenza sostanziale rispetto a una proposta precedente di una commissione del Gran Consiglio o quando una commissione del Gran Consiglio crea una differenza sostanziale rispetto a una proposta precedente di una commissione del Consiglio Cantonale.

2. Se le proposte delle commissioni su una questione in partenariato differiscono l'una dall'altra, si riuniscono le presidenze delle commissioni responsabili, le presidenze di tutte le commissioni coinvolte, le delegazioni di tutte le commissioni coinvolte o tutte le commissioni coinvolte con l'obiettivo di elaborare una proposta comune da presentare ai parlamenti.

Collaborazione tra i Parlamenti

1. Nei parlamenti, le proposte di collaborazione vengono discusse due volte quando il Consiglio Territoriale apporta una differenza sostanziale a una decisione precedente del Consiglio Grande o quando il Consiglio Grande apporta una differenza sostanziale a una decisione precedente del Consiglio Territoriale.

2. Se le decisioni dei parlamenti su un affare di collaborazione differiscono tra loro, i presidenti delle commissioni principali, i presidenti di tutte le commissioni coinvolte, le delegazioni di tutte le commissioni coinvolte o tutte le commissioni coinvolte si riuniscono con l'obiettivo di elaborare una proposta di conciliazione.

3. Le commissioni coinvolte riferiscono ai rispettivi parlamenti sull'esito delle negoziazioni di conciliazione e presentano una proposta.

Collaborazione tra i Parlamenti

1. Le delibere relative agli affari di partenariato si considerano adottate dopo essere state approvate materialmente da entrambi i parlamenti.

2. Se non si perviene a una proposta materialmente concorde delle commissioni preparatorie o a una delibera materialmente concorde dei parlamenti su un affare designato come di partenariato ai sensi del § 9 cpv. 1 lett. b, la continuazione del trattamento secondo questo accordo viene meno per decisione di un parlamento.

Collaborazione tra i Parlamenti

1. Nei trattati tra stati riguardanti istituzioni con sponsorizzazioni intercantonali, è prevista la formazione di commissioni interparlamentari di revisione aziendale per garantire la sorveglianza parlamentare.

2. Gli uffici del Consiglio del Cantone e del Gran Consiglio elaborano raccomandazioni per i compiti e le modalità operative delle commissioni interparlamentari di revisione aziendale.

Referendum su proposte di tipo partenariale

1. Le votazioni sulle proposte di partnership devono essere eseguite contemporaneamente nei due cantoni.

Recesso

1. Ogni cantone è autorizzato a recedere da questo accordo, con un preavviso di un anno, entro la fine di un anno solare.

Disposizioni finali

1. Questo accordo richiede l'approvazione del Gran Consiglio e del Consiglio Regionale.

Disposizioni finali

1. Questa convenzione deve essere notificata alla Confederazione ai sensi dell'art. 48 comma 3 frase 2 della Costituzione federale dopo l'entrata in vigore definitiva.

Disposizioni finali

1. Il presente accordo deve essere pubblicato. Diventerà efficace con il raggiungimento della forza di legge a partire dal 1° gennaio 2012. Contestualmente, l'accordo tra i Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna sulla collaborazione delle autorità del 22/17 febbraio 1977 verrà abrogato.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →