Legislator · Canton Basilea Città — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
111.100 CH-BS

§ 97 Costituzione del Cantone di Basilea Città - Convocazione

Autorità Cantonali - Gran Consiglio
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (151 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 97 Costituzione del Cantone di Basilea Città — Convocazione

1. Il Gran Consiglio è convocato dal suo presidente o dalla sua presidente.

2. Si riunisce ogni volta che lo richiedono le attività.

3. Straordinariamente, è convocato

a) quando un quarto dei membri del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato o entrambe le municipalità di Bettingen e Riehen insieme lo richiedono, specificando gli affari che il Gran Consiglio deve trattare e che rientrano nella sua competenza;

b) su propria decisione, per discutere questioni riguardanti la comunità o per ricevere informazioni su di esse.

← § 96 Costituzione del Cantone di Basilea Città Costituzione del Cantone di Basilea Città - Il Cantone di Basilea-Città § 98 Costituzione del Cantone Basilea Città →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →