111.100
CH-BS
§ 97 Costituzione del Cantone di Basilea Città - Convocazione
Autorità Cantonali - Gran Consiglio
§ 97 Costituzione del Cantone di Basilea Città — Convocazione
1. Il Gran Consiglio è convocato dal suo presidente o dalla sua presidente.
2. Si riunisce ogni volta che lo richiedono le attività.
3. Straordinariamente, è convocato
a) quando un quarto dei membri del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato o entrambe le municipalità di Bettingen e Riehen insieme lo richiedono, specificando gli affari che il Gran Consiglio deve trattare e che rientrano nella sua competenza;
b) su propria decisione, per discutere questioni riguardanti la comunità o per ricevere informazioni su di esse.