111.100
CH-BS
§ 88 Costituzione del Cantone di Basilea Città - Deliberazioni finanziarie
Autorità Cantonali - Gran Consiglio
§ 88 Costituzione del Cantone Basilea Città · Deliberazioni finanziarie
1. Il Gran Consiglio delibera
a) le spese, nella misura in cui queste non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato,
b) il bilancio,
c) sull'approvazione del conto dello Stato,
d) sul quadro dell'assunzione di mezzi di finanziamento esterni.
2. Se il Gran Consiglio autorizza risorse come spesa complessiva o sotto forma di bilancio globale, collega tale decisione a un contratto di prestazione.