111.100
CH-BS
§ 128 Costituzione del Cantone di Basilea Città - Appartenenza, Diritto di Voto e di Elezione
Chiese e comunità religiose - Chiese e comunità religiose riconosciute di diritto pubblico
§ 128 Costituzione del Cantone di Basilea Città — Appartenenza, Diritto di Voto e di Elezione
1. Ogni persona che risiede nel Cantone appartiene alla Chiesa o comunità religiosa di diritto pubblico riconosciuta della sua confessione o religione, se soddisfa i requisiti previsti nella loro costituzione.
2. L'uscita è possibile in qualsiasi momento mediante dichiarazione scritta.
3. Le costituzioni delle Chiese e comunità religiose riconosciute di diritto pubblico stabiliscono i requisiti per il diritto di voto e di elezione.