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§ 128 Costituzione del Cantone di Basilea Città - Appartenenza, Diritto di Voto e di Elezione

Chiese e comunità religiose - Chiese e comunità religiose riconosciute di diritto pubblico
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§ 128 Costituzione del Cantone di Basilea Città — Appartenenza, Diritto di Voto e di Elezione

1. Ogni persona che risiede nel Cantone appartiene alla Chiesa o comunità religiosa di diritto pubblico riconosciuta della sua confessione o religione, se soddisfa i requisiti previsti nella loro costituzione.

2. L'uscita è possibile in qualsiasi momento mediante dichiarazione scritta.

3. Le costituzioni delle Chiese e comunità religiose riconosciute di diritto pubblico stabiliscono i requisiti per il diritto di voto e di elezione.

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