111.100
CH-BS
§ 117 Costituzione del Cantone di Basilea Città - Organizzazione, Procedura e Supervisione
Autorità Cantonali - Autorità Giudiziarie
§ 117 Costituzione del Cantone di Basilea Città — Organizzazione, Procedura e Supervisione
1. La Corte d'Appello funge da istanza cantonale suprema in controversie civili, penali, amministrative e costituzionali.
2. La legge disciplina l'organizzazione, le competenze e le procedure dei tribunali. Devono essere garantiti lo svolgimento affidabile e rapido delle procedure e l'autonomia organizzativa dei tribunali.
3. La legge può, nell'ambito di accordi regionali, trasferire determinate competenze in controversie legali ai tribunali regionali.
4. La Corte d'Appello esercita la sorveglianza sui tribunali inferiori.
5. I tribunali presentano una relazione annuale al Gran Consiglio.