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111.100 CH-BS

§ 102 Costituzione del Cantone di Basilea Città - Presidenza del Governo

Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione
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§ 102 Costituzione del Cantone di Basilea Città — Presidenza del Governo

1. Il presidente del governo o la presidente del governo presiede il consiglio di governo per la durata di un mandato.

2. Egli o ella dirige, pianifica e coordina l'attività del consiglio di governo come autorità collegiale e lo rappresenta internamente ed esternamente.

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