111.100
CH-BS
§ 102 Costituzione del Cantone di Basilea Città - Presidenza del Governo
Autorità Cantonali - Consiglio di Stato e Amministrazione
§ 102 Costituzione del Cantone di Basilea Città — Presidenza del Governo
1. Il presidente del governo o la presidente del governo presiede il consiglio di governo per la durata di un mandato.
2. Egli o ella dirige, pianifica e coordina l'attività del consiglio di governo come autorità collegiale e lo rappresenta internamente ed esternamente.