Ordinanza sul registro fondiario di Basilea Campagna (GBV BL) - Oggetto
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina
a. i dettagli della tenuta del registro fondiario;
b. la pubblicità del registro fondiario;
c. l'attività commerciale con l'ufficio del registro fondiario.
1. Il registro fondiario è tenuto tramite l'informatica.
1. La lingua ufficiale è il tedesco.
2. Le domande al catasto devono essere presentate in lingua tedesca.
3. I documenti giuridici e gli allegati devono essere presentati in lingua tedesca o con una traduzione giurata in tedesco.
1. Possono essere istituiti ulteriori registri ausiliari riguardanti
a. tutti i diritti iscritti nel registro fondiario, che spettano alle persone, e
b. gli indirizzi delle persone iscritte nel registro fondiario.
1. Gli indirizzi delle persone iscritte nel registro fondiario possono essere ottenuti dal Registro cantonale delle persone (arbo).
2. Il registro fondiario informatizzato può essere collegato ai servizi geodetici e alle applicazioni conformemente all'articolo 26, comma 1, del Regolamento cantonale sull'informazione geografica del 17 giugno 2008.
3. Lo scambio di informazioni tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario avviene reciprocamente tramite l'interfaccia dati digitale della misurazione ufficiale e del registro fondiario (AVGBS).
1. Le informazioni nel documento di registrazione ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Catasto (GBV) del 23 settembre 2011 possono essere memorizzate elettronicamente.
1. La Direzione della sicurezza è responsabile della comunicazione di modifiche sostanziali del sistema di gestione del catasto informatizzato all'Ufficio federale del registro fondiario e del diritto fondiario.
1. La Direzione della sicurezza emette un concetto di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni per il catasto informatizzato.
1. I dati giuridicamente validi del registro principale, accessibili senza necessità di dimostrare un interesse ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a GBV, possono essere resi pubblicamente accessibili in formato elettronico.
2. L'accesso a questi dati è possibile solo per quanto riguarda un immobile specifico.
3. Le interrogazioni multiple non sono ammesse.
4. L'accesso elettronico ai dati personali ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a GBV deve essere bloccato su richiesta della persona interessata.
1. L'accesso esteso viene concesso alle persone e alle autorità ai sensi dell'art. 28 GBV tramite un accesso elettronico in modalità di consultazione, sulla base di accordi speciali.
2. La Direzione della sicurezza nomina un incaricato privato per garantire l'accesso ai dati del catasto in modalità di consultazione. Essa stipula con quest'ultimo un contratto quadro.
2bis Possono essere utilizzati anche portali informativi di proprietà cantonale.
3. La Direzione della sicurezza conclude accordi con
a. Uffici e servizi dell'amministrazione cantonale;
b. Tribunali cantonali;
c. * Settori di servizio dei comuni e le cooperazioni comunali ai sensi del § 34 della legge del 28 maggio 1970 sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (Legge comunale).
4. Con le altre persone e autorità, l'incaricato privato stipula direttamente accordi per l'accesso al proprio portale informativo.
5. Gli accessi vengono registrati automaticamente dal sistema informativo. I registri sono conservati per 2 anni.
1. La Direzione della sicurezza autorizza l'accesso ampliato ai dati del registro fondiario in seguito a una richiesta scritta e motivata.
2. Le autorizzazioni di accesso sono concesse alle utenti e agli utenti in base all'Allegato I. Sono fatte salve le disposizioni del paragrafo 2bis.
2bis. Quando si accede agli elenchi delle proprietà, l'accesso ai dati è limitato secondo l'articolo 26 paragrafo 1 lettera a GBV.
3. Con l'autorizzazione dell'accesso ampliato, vengono assegnati conti utente. Questi devono essere intestati a persone fisiche e possono essere utilizzati solo da loro.
4. La Direzione della sicurezza stabilisce le modalità di identificazione degli utenti e i requisiti della password secondo il concetto di sicurezza delle informazioni (ISK BL).
5. I titolari dell'autorizzazione devono adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati. In particolare, hanno i seguenti obblighi
a. Assicurano che l'accesso online non venga abusato e che i dati non siano resi accessibili a terzi non autorizzati.
b. Informano il personale delle condizioni associate all'autorizzazione e assicurano che siano rispettate.
c. Tengono un elenco dei conti utente e lo forniscono alla Direzione della sicurezza una volta all'anno.
d. Notificano immediatamente alla Direzione della sicurezza le modifiche, in particolare le dimissioni e i cambiamenti di funzione del loro personale.
e. Forniscono alla Direzione della sicurezza le informazioni richieste e le concedono accesso ai documenti necessari.
1. I dati del catasto ottenuti tramite procedura di richiamo costituiscono solo un mezzo di informazione ai sensi dell'art. 33 GBV.
2. Si esclude qualsiasi garanzia per l'esattezza dei dati ottenuti tramite procedura di richiamo.
3. Solo gli estratti catastali autenticati rilasciati dall'ufficio del catasto hanno effetto legale.
1. La Direzione della Sicurezza assicura il rispetto delle disposizioni cantonali e federali in materia di protezione dei dati e revoca immediatamente l'autorizzazione di accesso in caso di utilizzo improprio o trattamento illecito dei dati.
2. A tal fine, la Direzione della Sicurezza può avvalersi di esperti esterni a carico degli utenti.
3. In caso di sospetto di utilizzo improprio dei dati catastali, l'accesso elettronico viene sospeso fino a chiarimento della situazione.
4. La divulgazione di dati a terzi non autorizzati e l'utilizzo dell'accesso ampliato da parte di terzi non autorizzati è vietata.
1. Le notifiche di trasferimento di proprietà vengono generate ed inviate elettronicamente.
1. Il commercio elettronico ai sensi dell'art. 39 ss. GBV è ammesso per l'ufficio del registro fondiario.
2. Esso comprende le istanze all'ufficio del registro fondiario e le notifiche dell'ufficio del registro fondiario alle parti coinvolte ai sensi dell'art. 38 GBV.
3. Il commercio con l'ufficio del registro fondiario avviene interamente in forma cartacea oppure interamente in forma elettronica.
4. I certificati cartacei di credito ipotecario relativi a un'istanza elettronica devono essere integrati entro 10 giorni, indicando il numero di riferimento elettronico.
1. Il commercio elettronico con l'Ufficio del registro fondiario viene effettuato con le persone e le autorità con accesso esteso ai sensi degli Art. 28 e seguenti GBV attraverso una piattaforma di trasmissione ai sensi degli Art. 2 e 4 dell'Ordinanza del 18 giugno 2010 sulla trasmissione elettronica nell'ambito dei procedimenti civili e penali nonché delle procedure d'esecuzione e fallimento, o ai sensi dell'Art. 40 cpv. 2 GBV tramite una piattaforma di trasmissione alternativa riconosciuta.
2. Con le restanti persone e autorità, il commercio elettronico con l'Ufficio del registro fondiario può avvenire tramite siti internet della Confederazione o dei Cantoni, purché questi soddisfino i requisiti legali federali di cui all'Art. 40 cpv. 1 lett. a e b GBV.
3. La direzione della sicurezza regola il commercio elettronico con il fornitore della piattaforma di trasmissione tramite contratto.
1. L'accesso ai dati del registro fondiario tramite procedura di consultazione è soggetto a tassa.
2. Le tasse sono applicate
a. per ogni estratto di base del registro fondiario ai sensi dell'art. 26 GBV: CHF 2,00;
b. per ogni estratto ampliato del registro fondiario ai sensi dell'art. 28 GBV: CHF 3,00.
3. L'amministrazione cantonale e i tribunali cantonali, così come i servizi delle comuni e le cooperative comunali ai sensi del § 34 della legge sui comuni, sono esonerati dall'obbligo di pagamento delle tasse.
4. L'accesso ai dati giuridicamente vincolanti del registro principale secondo il § 8a è gratuito.