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211.58 KGeoIV CH-BL

Ordinanza cantonale sulla geoinformazione (KGeoIV) - Scopo (KGeoIV)

35 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (35)

Testo normativo (35 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento mira a garantire una raccolta, un aggiornamento, un'archiviazione e un uso sostenibili e ordinati dei dati geobasici. Promuove il loro utilizzo multiplo.

2. Garantisce all'amministrazione cantonale, alle autorità della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, nonché ai privati, un accesso semplice e rapido ai dati geobasici e alle informazioni geografiche relative al territorio del Cantone di Basilea-Campagna.

3. Crea le condizioni per la collaborazione tra la Confederazione, i cantoni e i comuni.

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone e i Comuni si impegnano a collaborare in modo partenariale nel settore delle informazioni geografiche e sfruttano le possibilità di sinergia.

2. Essi garantiscono un facile accesso reciproco ai dati di base geografiche e alle informazioni geografiche, e si accordano in particolare su interfacce dati comuni. Collegano tra loro i loro servizi geografici.

1. Disposizioni Generali

1. In questo regolamento si intende per

a. «Dati geospaziali»: dati digitali con riferimento spaziale che descrivono l'estensione e le caratteristiche di specifiche aree e oggetti con un riferimento temporale determinato, in particolare riguardo alla posizione, natura, utilizzo e rapporti giuridici;

b. «Informazioni geografiche»: informazioni spaziali ottenute collegando dati geospaziali;

c. «Dati geospaziali di base»: dati geospaziali basati su una disposizione normativa della Confederazione, di un cantone o di un comune;

d. «Dati georiferiti»: dati geospaziali di base che servono come base geometrica per altri dati geospaziali, in particolare dati di rilevamento ufficiale, cartografia nazionale e ortofotografie;

e. «Metadati geospaziali»: descrizioni formali delle caratteristiche dei dati geospaziali, ad esempio origine, contenuto, struttura, validità, attualità, precisione, diritti d'uso, modalità di accesso o metodi di elaborazione;

f. «Modelli di dati geospaziali»: rappresentazioni della realtà che stabiliscono, indipendentemente dal sistema, la struttura e il contenuto dei dati geospaziali;

g. «Servizi geospaziali»: applicazioni interconnesse che semplificano l'uso di servizi elettronici nel campo dei dati geospaziali e rendono accessibili i dati geospaziali in forma strutturata;

h. «Sistema informativo geografico» (GIS): sistema informativo supportato da computer con il quale i dati geospaziali possono essere raccolti, modificati, memorizzati, modellati, analizzati e rappresentati graficamente e descrittivamente;

i. «Banca dati geospaziali cantonale»: raccolta centrale di dati e informazioni geospaziali del cantone;

j. * «Geoportale»: nodo di accesso nella rete dei dati pubblici per l'accesso ai dati e alle informazioni geospaziali del cantone;

k. * «Rilievi ambientali»: riprese fotografiche georiferite per la documentazione e il rilevamento di oggetti di interesse pubblico.

1. Disposizioni Generali

1. I requisiti minimi per la qualità dei dati geobase e dei metadati geografici corrispondono alle norme riconosciute dalla Confederazione e dal Cantone.

2. La qualità dei dati geografici si misura in base ai criteri di completezza, coerenza logica, precisione spaziale, aggiornamento e correttezza del contenuto.

Organizzazione

1. Organi del GIS Basel-Landschaft sono

a. * ...

a.bis * il gruppo tecnico GIS;

b. l'ufficio tecnico GIS;

c. il gruppo di coordinamento GIS Comuni-Cantone.

Organizzazione

1. Il Gruppo di Lavoro GIS tratta aspetti interdirezionali e strategici del sistema informativo geografico cantonale (GIS) e dell'infrastruttura di dati geografici cantonale. Esso

a. garantisce uno sviluppo ordinato dei sistemi informativi geografici nell'amministrazione cantonale;

b. coordina progetti GIS interdirezionali;

c. affronta questioni fondamentali e strategiche riguardanti le informazioni geografiche e le attività correlate;

d. mantiene lo scambio di informazioni e conoscenze.

2. Il Gruppo di Lavoro GIS è composto da

a. il responsabile o la responsabile dell'ufficio specializzato GIS (Presidenza);

b. 1-2 collaboratori per ciascuna Direzione, nominati dalle Direzioni.

Organizzazione

1. L'Ufficio Specializzato GIS

a. pianifica e coordina la creazione e l'ampliamento del GIS cantonale;

b. gestisce i dati geobase e le informazioni geografiche nella banca dati geografiche cantonale;

c. si occupa del funzionamento, della manutenzione e dello sviluppo continuo della banca dati geografiche cantonale, del portale geografico cantonale, dei servizi geografici e delle applicazioni geografiche;

d. fornisce l'infrastruttura tecnica nel settore GIS;

e. acquisisce i dati di riferimento geografici necessari della Confederazione, del Cantone e dei Cantoni confinanti;

f. distribuisce dati geobase e prodotti derivati a enti statali e privati;

g. consiglia e supporta le direzioni e gli uffici nell'elaborazione di modelli di dati geografici, in progetti, acquisti e formazioni nel settore dell'informazione geografica;

h. informa regolarmente e adeguatamente gli utenti del GIS sulle novità e crea le condizioni per lo scambio di esperienze all'interno dell'amministrazione;

i. mantiene contatti con terzi, in particolare con la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, gruppi tecnici e di utenti nonché con le aziende produttrici di software.

Organizzazione

1. Il gruppo di coordinamento GIS Comuni-Cantone è composto pariteticamente da rappresentanti dei comuni e dell'amministrazione cantonale. Comprende da 6 a 10 membri.

2. Il Consiglio di Stato elegge i membri, ma è vincolato alle proposte di nomina dei comuni per la loro rappresentanza.

2bis. Il capo o la capa dell'Ufficio di Geoinformazione e il capo o la capa dell'unità specializzata GIS sono membri di diritto del gruppo di coordinamento GIS Comuni-Cantone.

3. Il gruppo di coordinamento GIS Comuni-Cantone discute tutte le questioni che sorgono dalla collaborazione tra comuni e cantone nel campo del GIS.

4. Essa presenta proposta al Consiglio di Stato tramite la direzione competente.

Organizzazione

1. Le direzioni assicurano un'organizzazione adeguata del GIS nel loro ambito.

2. Le direzioni garantiscono che il GIS sia utilizzato a supporto dei processi aziendali dell'amministrazione.

3. Gli uffici sono responsabili dei loro dati geospaziali di base, applicazioni geografiche e progetti specifici.

4. Gli uffici coordinano i loro acquisti e progetti con l'ufficio tecnico del GIS.

Organizzazione

1. I comuni possono utilizzare la banca dati geodetica cantonale e i servizi geodetici fondamentali del cantone.

2. Essi forniscono al cantone copie dei loro dati geodetici di base, che si basano sul diritto cantonale o federale.

1. Modellazione, Raccolta, Aggiornamento e Gestione

1. Le autorità competenti per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei dati geobasici sono determinate dalla legislazione. In mancanza di disposizioni pertinenti, la responsabilità ricade sull'autorità competente per la supervisione del settore cui si riferiscono i dati geobasici.

2. Nell'allegato a questo regolamento sono indicate le autorità competenti.

1. Modellazione, Raccolta, Aggiornamento e Gestione

1. Ai dati geobase è associato un modello di geodati.

2. Se per un settore specifico esiste un modello di geodati stabilito a livello federale, armonizzato dai cantoni o normato da associazioni professionali, questo deve essere utilizzato come base. Tale modello di geodati può essere ampliato per soddisfare ulteriori esigenze cantonali e comunali.

3. La definizione e la modifica dei modelli di geodati dei dati geobase del cantone competono all'autorità responsabile per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei corrispondenti dati geobase.

4. I modelli di geodati dei dati geobase dei comuni, che si basano sul diritto federale o cantonale, sono stabiliti e modificati congiuntamente dal gruppo di coordinamento GIS Comuni-Cantone e dall'autorità cantonale che ha la supervisione sul settore specifico.

5. L'ufficio tecnico GIS emana istruzioni tecniche per la definizione dei modelli di geodati.

6. I modelli di geodati devono essere approvati dall'ufficio tecnico GIS.

1. Modellazione, Raccolta, Aggiornamento e Gestione

1. I modelli di dati dei geodati di base devono essere descritti in INTERLIS secondo la norma svizzera SN 612030 (edizione 1998) o SN 612031 (edizione 2006).

2. I geodati di base del cantone e dei comuni devono essere intercambiabili tramite INTERLIS.

3. Se vengono assegnati incarichi a terzi per la raccolta e l'aggiornamento dei geodati di base, il trasferimento dei dati deve avvenire in INTERLIS.

Modellazione, Rilevazione, Aggiornamento e Gestione

1. Se le disposizioni normative specifiche non contengono prescrizioni sul momento e il tipo di aggiornamento, l'organo responsabile della supervisione della materia stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Questo considera

a. i requisiti tecnici;

b. le esigenze delle utenti e degli utenti;

c. lo stato della tecnica;

d. i costi dell'aggiornamento.

1. Modellazione, Raccolta, Aggiornamento e Gestione

1. La gestione dei dati geobasici è generalmente effettuata dall'autorità responsabile per la raccolta e l'aggiornamento. Essa garantisce la qualità, la sicurezza e la protezione di tali dati.

2. I dati geobasici sono riuniti nella banca dati geospaziale cantonale e messi a disposizione per l'uso.

3. L'ufficio tecnico del GIS garantisce la sicurezza e la protezione dei dati geobasici memorizzati nella banca dati geospaziale cantonale.

1. Modellazione, Raccolta, Aggiornamento e Gestione

1. Chi acquisisce e elabora riprese ambientali deve garantire la sicurezza dei dati necessaria e proteggere le riprese ambientali non ancora anonimizzate da accessi non autorizzati.

2. Gli enti competenti ai sensi del § 11 si occupano di anonimizzare le riprese ambientali prima che queste vengano utilizzate per scopi di misurazione o documentazione.

3. L'anonimizzazione delle riprese ambientali deve avvenire il più rapidamente possibile dopo la loro acquisizione.

4. Le riprese ambientali non anonimizzate devono essere completamente eliminate dopo il controllo di qualità della loro anonimizzazione.

1. Modellazione, Raccolta, Aggiornamento e Gestione

1. Gli uffici, i comuni e i geometri incaricati del mantenimento trasferiscono i loro dati geospaziali aggiornati alla sede GIS nei tempi e con la qualità concordati.

2. La sede GIS verifica i dati geospaziali in arrivo e li memorizza centralmente nel database geodetico cantonale. Può delegare questo compito ad altri uffici per certi dati geospaziali.

1. Modellazione, Raccolta, Aggiornamento e Gestione

1. Ai dati geobase del cantone e dei comuni devono essere associati metadati geografici.

2. Responsabile per la raccolta e l'aggiornamento dei metadati geografici è l'ufficio competente per la raccolta e l'aggiornamento dei corrispondenti dati geobase. L'ufficio specializzato in GIS garantisce la gestione, la pubblicazione e la rete dei metadati geografici.

3. Per i metadati geografici è vincolante il modello di metadati GM03 secondo la norma svizzera SN 612050. L'ufficio specializzato in GIS stabilisce gli attributi obbligatori da acquisire. Resta impregiudicata l'applicazione di disposizioni divergenti della Confederazione.

Accesso e Utilizzo

1. I dati geobasici sono assegnati ai seguenti livelli di accesso autorizzato

a. dati geobasici di accesso pubblico: livello di accesso autorizzato A;

b. dati geobasici di accesso pubblico limitato: livello di accesso autorizzato B;

c. dati geobasici di accesso non pubblico: livello di accesso autorizzato C.

2. I livelli di accesso autorizzato dei dati geobasici sono stabiliti nell'allegato.

Accesso e Utilizzo

1. Viene concesso l'accesso ai dati di base geografici di livello di accesso A.

2. L'accesso è limitato, sospeso o negato, caso per caso o in generale, per parti del set di dati quando

a. l'esecuzione conforme ai fini di misure amministrative concrete sarebbe compromessa;

b. potrebbe essere messa in pericolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

c. i rapporti tra la Confederazione e il Cantone potrebbero essere compromessi;

d. potrebbero essere violati obblighi di segretezza previsti da leggi speciali.

3. Se l'accesso è concesso, non è necessario il consenso per l'uso.

Accesso e Utilizzo

1. Non viene concesso alcun accesso ai dati geografici di base del livello di autorizzazione B.

2. L'accesso viene concesso in singoli casi o in generale, totalmente o parzialmente al dataset, se

a. non contrasta con gli interessi di riservatezza; oppure

b. gli interessi di riservatezza possono essere tutelati attraverso misure legali, organizzative o tecniche.

Accesso e Utilizzo

1. Non viene concesso alcun accesso ai dati geografici di base del livello di autorizzazione C.

Accesso e Utilizzo

1. I dati geografici di base sono generalmente accessibili liberamente a tutte le autorità cantonali e comunali.

2. Per i dati geografici di base di livello di accesso B e C, l'accesso deve essere limitato ai dipendenti che ne abbiano bisogno per adempiere al loro mandato legale.

3. Quando i dati geografici di base di livello di accesso B non contrastano con interessi di riservatezza, possono essere resi accessibili a tutti i dipendenti nella rete dati interna.

Accesso e Utilizzo

1. I dati geobase del livello di accesso A sono resi accessibili attraverso la rete dati pubblica dall'ufficio GIS, purché siano disponibili in qualità sufficiente.

2. A terzi può essere concesso un accesso protetto da password ai dati geobase con livello di accesso B, se agiscono per conto del Cantone o dei Comuni oppure dimostrano un interesse legittimo. L'ente responsabile della raccolta, aggiornamento e gestione dei dati geobase decide se l'ufficio GIS può concedere l'accesso.

3. Se l'accesso ai dati geobase nella rete dati pubblica comporta problemi imprevisti di protezione dei dati, segreti d'ufficio o sicurezza, l'ufficio GIS è autorizzato a sospendere l'accesso parzialmente o totalmente fino alla risoluzione degli stessi.

Accesso e Utilizzo

1. L'Ufficio GIS gestisce i seguenti servizi geografici sulla rete dati pubblica

a. Servizio di rappresentazione per la consultazione e visualizzazione dei dati geografici di base;

b. Servizio di ricerca per l'indagine sui dati geografici di base basata su metadati geografici;

c. Servizio di «Download» per l'acquisizione dei dati geografici di base tramite procedura di recupero;

d. Servizio geografico per la rappresentazione dei dati geografici di base come dati immagine in altri sistemi informatici (Web Map Service).

2. Per l'aggiornamento del registro cantonale degli edifici e delle abitazioni («kGWR») da parte dei comuni o di terzi incaricati, l'Ufficio GIS offre servizi geografici speciali.

3. Ulteriori servizi geografici possono essere offerti dal Cantone secondo necessità.

Accesso e Utilizzo

1. L'Ufficio tecnico GIS disciplina quali metodi tecnici e applicazioni possono essere utilizzati per accedere direttamente al database cantonale dei dati geospaziali. Può limitare questi metodi e applicazioni a gruppi specifici di utenti sia all'interno dell'amministrazione cantonale sia nella rete pubblica dei dati.

Accesso e Utilizzo

1. I servizi geodetici e le applicazioni possono essere collegati con il registro immobiliare informatizzato, purché siano rispettate le autorizzazioni di accesso corrispondenti del registro immobiliare.

2. I servizi geodetici del Cantone possono essere integrati con geoportali e servizi geodetici di altre istituzioni statali e private, previa approvazione dell'ufficio specializzato GIS.

Accesso e Utilizzo

1. La fornitura di dati geospaziali di base è effettuata centralmente dall'Ufficio Specializzato GIS o dagli enti responsabili per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei relativi dati geospaziali di base.

2. La fornitura dei dati può avvenire anche tramite il portale geospaziale cantonale e la piattaforma per l'Open Government Data mediante procedura di recupero.

3. L'ufficio responsabile per i dati del catasto ufficiale, per quanto riguarda i riferimenti locali, è di norma la geometra o il geometra incaricata/o dell'aggiornamento. I riferimenti ai dati per l'amministrazione cantonale e i suoi responsabili di progetto, così come per aree intercomunali o in combinazione con dati geospaziali di altri settori, avvengono tramite l'Ufficio Specializzato GIS.

Accesso e Utilizzo

1. Il punto di riferimento per i dati può all'interno di un progetto condividere i dati con le sue partner di progetto.

2. Con il trasferimento dei dati geografici di base, tutti gli obblighi del punto di riferimento per i dati si trasferiscono inoltre ai terzi destinatari.

3. I dati geografici di base possono essere pubblicati o distribuiti solo con l'indicazione della fonte.

Accesso e Utilizzo

1. Gli utenti sono responsabili del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Accesso e Utilizzo

1. Il diritto d'autore sui dati geospaziali di base cantonali appartiene al Cantone.

2. Il diritto d'autore sui dati geospaziali di base comunali spetta al comune competente.

3. La pubblicazione dei dati geospaziali di base nella rete dati pubblica avviene senza garanzia e non ha alcun effetto legale. Vincolanti sono unicamente i documenti autenticati dalle autorità competenti.

4. Per motivi tecnici, l'esattezza, la completezza e l'attualità dei dati non possono essere garantite.

5. Il Cantone di Basilea-Campagna non si assume alcuna responsabilità per danni materiali o immateriali derivanti dall'accesso o dall'utilizzo o mancato utilizzo dei dati pubblicati o causati da malfunzionamenti tecnici.

**Finanziamento**

1. L'Ufficio di Geoinformazione sostiene integralmente i costi dell'infrastruttura di base del GIS cantonale.

2. Fanno parte dell'infrastruttura di base la banca dati geospaziale cantonale, il geoportale cantonale, i servizi geospaziali e le geoapplicazioni fondamentali, inclusa la loro infrastruttura tecnica.

3. L'Ufficio di Geoinformazione sostiene le spese per le licenze relative all'utilizzo di dati georiferiti di terzi, che siano di interesse per tutta l'amministrazione.

**Finanziamento**

1. All'interno dell'amministrazione cantonale, i costi di acquisizione delle licenze dei sistemi GIS desktop, definiti come standard dal gruppo di lavoro GIS, così come i costi annuali di manutenzione degli stessi, ricadono a carico dell'Ufficio di informazione geografica.

2. Lo sviluppo, l'acquisizione e la manutenzione delle geoapplicazioni e dei geoservizi specifici delle varie unità sono a loro carico.

Disposizioni finali

1. L'ordinanza del 16 agosto 2005 sull'accesso ai dati geografici del Cantone tramite Internet è abrogata.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2008.

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