Ordinanza cantonale sulla misurazione ufficiale (KVAV) - Scopo (KVAV)
Indice delle disposizioni (48)
Testo normativo (48 Articoli)
1. Questo regolamento attua
a. il Codice civile svizzero (CC) del 10 dicembre 1907;
b. la Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (GeoIG);
c. l'Ordinanza del 18 novembre 1992 sulla misurazione ufficiale (VAV);
d. l'Ordinanza tecnica del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (TVAV);
e. la Legge del 16 novembre 2006 sull'introduzione del Codice civile (EG CC).
1. La Direzione dell’Economia e della Sanità stabilisce la pianificazione della misurazione ufficiale insieme alla Direzione Federale delle Misurazioni in un accordo programmatico pluriennale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Stato.
2. Nella misura in cui i comuni sono interessati dai singoli punti del programma, essi sono invitati a presentare osservazioni prima della decisione del Consiglio di Stato.
3. La supervisione cantonale delle misurazioni stipula un accordo annuale sulle prestazioni con la Direzione Federale delle Misurazioni, nel quale viene attuato l'accordo programmatico.
1. La sorveglianza cantonale del rilevamento emana prescrizioni amministrative e tecniche sui procedimenti di rilevamento ufficiale.
2. Sono considerati procedimenti in particolare
a. il primo rilevamento delle misurazioni provvisoriamente riconosciute secondo lo standard AV93;
b. il rinnovo delle misurazioni definitivamente riconosciute secondo lo standard AV93;
c. l'aggiornamento degli elementi variabili del rilevamento ufficiale;
d. gli adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinariamente elevato (BANI).
1. L'esecuzione della prima rilevazione e del rinnovo avviene sotto la direzione di un'ingegnere geometra patentata o di un ingegnere geometra patentato, in seguito denominata imprenditrice o imprenditore.
2. L'esecuzione dell'aggiornamento avviene sotto la direzione di un'ingegnere geometra patentata o di un ingegnere geometra patentato, in seguito denominata geometra dell'aggiornamento o geometra dell'aggiornamento.
3. L'esecuzione dei lavori all'interno dell'area ferroviaria si attiene alle disposizioni federali.
4. I lavori di misurazione sul posto devono essere segnalati in modo adeguato alla proprietaria o al proprietario del terreno.
1. Lo scambio di informazioni tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario avviene bilateralmente attraverso l'interfaccia dati digitale AVGBS.
2. La direzione dell’area del diritto civile e la supervisione catastale cantonale garantiscono la standardizzazione dell'AVGBS.
3. Oltre all'AVGBS, all'ufficio del registro fondiario vengono forniti il piano delle mutazioni e la tabella delle mutazioni in forma analogica.
1. Il modello di dati della misurazione ufficiale della Confederazione è ampliato dai seguenti requisiti aggiuntivi cantonali
a. Livello di informazione «servitù pubbliche»;
b. * ...
c. * ...
2. La sorveglianza cantonale della misurazione stabilisce ulteriori suddivisioni degli oggetti e attributi aggiuntivi per gli oggetti del modello di dati.
3. Tutte le estensioni sono definite nel modello di dati cantonale della misurazione ufficiale.
1. La revisione della commercializzazione comprende la determinazione dei confini e l'apposizione dei segnali di confine nelle rilevazioni iniziali.
2. La sorveglianza catastale cantonale
a. determina la procedura e bandisce i lavori insieme alla rilevazione iniziale;
b. è responsabile dell'assegnazione dei lavori e della stipula del contratto con l'imprenditore o l'imprenditrice, nella misura in cui non rientri, secondo la legge sugli appalti pubblici, nella competenza della direzione o del consiglio di governo;
c. elabora il rapporto di verifica;
d. gestisce la contabilità.
3. Il Comune è responsabile di
a. l'esposizione al pubblico dei piani di commercializzazione;
b. la ripartizione dei costi tra i proprietari dei fondi interessati.
4. I piani di commercializzazione vengono esposti al pubblico per 30 giorni. I proprietari dei fondi sono informati tramite posta ordinaria dell'esposizione e dei mezzi di ricorso a loro disposizione.
5. Per la procedura di opposizione e per l'approvazione si applicano le disposizioni relative alla rilevazione iniziale e al rinnovo.
1. I confini vengono di norma determinati sul posto con il coinvolgimento delle proprietarie e dei proprietari dei terreni interessati.
2. Al di fuori delle aree insediative, i confini dei terreni possono essere stabiliti sulla base di piani, immagini aeree o altre basi adeguate.
1. In occasione di una prima rilevazione o di un rinnovo, si dovrebbe mirare a semplificare i confini delle proprietà inopportuni per renderli lineari.
2. Nella prima rilevazione, ciò avviene nell'ambito della revisione della demarcazione, mentre nel rinnovo, attraverso le mutazioni dei confini.
1. I punti di confine che definiscono geometricamente un terreno devono essere contrassegnati con segni di confine.
2. Sono ammessi come segni di confine pietre naturali, bulloni di metallo, marcatori in plastica, pali di legno duro e croci incise.
3. La supervisione catastale cantonale determina l'uso consentito, l'esecuzione e le dimensioni.
1. L'apposizione di segni di confine può essere omessa
a. in caso di prime indagini in aree che necessitano di riordino fondiario;
b. per i terreni in cui i segni di confine sono permanentemente minacciati da attività agricole o altri fattori;
c. per sentieri campestri e forestali, nonché strade al di fuori dell'area edificata, fatta eccezione per i confini delle proprietà che le intersecano;
d. in presenza di ostacoli la cui rimozione non è ragionevolmente praticabile.
1. Il posizionamento dei segni di confine può essere temporaneamente omesso finché questi siano minacciati da lavori di costruzione in corso o imminenti.
2. Il posizionamento dei segni di confine verrà effettuato non appena il motivo della proroga cessa di esistere.
1. Terreni, che sono attraversati da confini comunali, strade o corsi d'acqua, devono essere registrati come proprietà separate in occasione delle prime rilevazioni, dei rinnovi e, se necessario, nel corso della manutenzione continua.
2. Le proprietà separate conservano i diritti di utilizzo esistenti.
3. Se richiesto dalla pianificazione dell'uso del suolo e dai regolamenti edilizi, le nuove proprietà saranno collegate in modo soggettivo e reale.
1. L'autorità cantonale di sorveglianza catastale elabora un progetto preliminare per tutte le rilevazioni iniziali e i rinnovi, raccogliendo dati sul campo rappresentativi.
2. I risultati del progetto preliminare comprendono un'analisi della situazione relativa ai lavori di misurazione esistenti, una descrizione del progetto e il capitolato d'oneri che ne deriva.
1. La sorveglianza catastale cantonale è responsabile per
a. la gara d'appalto dei lavori;
b. l'assegnazione dei lavori e la conclusione del contratto con l'imprenditrice o l'imprenditore, nella misura in cui non rientri nella competenza della Direzione o del Consiglio di Stato ai sensi della legge sugli appalti pubblici;
c. il rapporto di verifica;
d. la contabilità.
2. Il comune è responsabile, nelle prime rilevazioni, per la ripartizione dei costi tra le proprietarie e i proprietari dei fondi interessati.
1. Il comune espone al pubblico il piano per il catasto e le descrizioni dei terreni per un periodo di 30 giorni, al termine di una prima indagine o di un rinnovo.
2. Pubblica l'esposizione nel Bollettino Ufficiale del Cantone e, se disponibile, anche nell'organo di pubblicazione comunale.
3. I proprietari immobiliari, i cui diritti reali sono interessati o la cui superficie del terreno è stata modificata, vengono informati tramite posta ordinaria sull'esposizione e sui rimedi legali a loro disposizione.
4. Alla lettera informativa è allegata la descrizione del terreno, con l'indicazione della vecchia e della nuova superficie catastale.
1. Le obiezioni sui risultati del primo rilevamento o del rinnovo devono essere presentate per iscritto e con motivazione al consiglio comunale durante il periodo di esposizione.
2. Il consiglio comunale le risolve, insieme all'imprenditrice o all'imprenditore, per quanto possibile, tramite intesa.
3. Delle trattative e dei risultati viene redatto un verbale.
4. Le obiezioni non risolte devono essere trasmesse insieme al verbale alla supervisione cantonale dei rilievi per la decisione.
1. La vigilanza catastale cantonale richiede all'Autorità della Direzione dell'Economia e della Salute l'approvazione della prima rilevazione o del rinnovo.
2. Alla richiesta devono essere allegati
a. il rapporto tecnico dell'imprenditrice o dell'imprenditore sull'andamento dei lavori;
b. il prospetto dei costi di realizzazione e la loro ripartizione;
c. il rapporto di verifica della vigilanza catastale cantonale;
d. l'elenco delle controversie da risolvere giudizialmente.
3. Le proprietà o le linee di confine contestate vengono contrassegnate nel dataset di base con l'attributo «contesa».
1. Dopo l'approvazione, la supervisione catastale cantonale richiede il riconoscimento del lavoro di rilevamento presso la Direzione federale di rilevamento.
1. Alla scadenza della consegna finale stabilita nel contratto, l'imprenditrice o l'imprenditore consegna
a. al geometra di aggiornamento i componenti della misurazione ufficiale, inclusi tutti i calcoli essenziali e i piani di lavoro;
b. alla sorveglianza cantonale della misurazione l'elenco dei documenti da consegnare al geometra di aggiornamento;
c. all'ufficio del registro fondiario le descrizioni delle proprietà tramite AVGBS e in forma analogica;
d. al comune i piani per il registro fondiario e le descrizioni delle proprietà in forma digitale o analogica.
1. Il comune bandisce pubblicamente l'aggiornamento della misurazione ufficiale.
1. Il comune presenta il progetto del contratto di aggiornamento all'autorità cantonale di sorveglianza catastale.
2. Questa verifica il progetto per conformità con le disposizioni relative all'aggiornamento della misurazione ufficiale.
3. Il contratto di aggiornamento può essere concluso solo dopo la risoluzione di eventuali obiezioni.
4. Il comune invia un esemplare del contratto concluso all'autorità cantonale di sorveglianza catastale.
1. La geometra incaricata o il geometra incaricato della revisione consegna alla sorveglianza cantonale della misurazione almeno 90 giorni prima della cessazione del rapporto contrattuale gli elementi della misurazione ufficiale per la verifica.
2. La precedente geometra incaricata o il precedente geometra incaricato corregge i difetti riscontrati entro 30 giorni.
3. Dopo la verifica finale, la sorveglianza cantonale della misurazione consegna gli elementi della misurazione ufficiale, alla data contrattualmente concordata, alla nuova geometra incaricata o al nuovo geometra incaricato.
1. La Geometra Incaricata o il Geometra Incaricato
a. svolge i compiti a lei o lui assegnati secondo le disposizioni federali e cantonali in maniera competente e entro i termini;
b. certifica l'esattezza dei prodotti derivati dai dati con data e firma;
c. è tenuta o tenuto alla riservatezza riguardo alle informazioni riservate ottenute dalla sua attività;
d. si occupa del personale necessario e dei mezzi materiali richiesti per l'esecuzione dei compiti;
e. stipula un'assicurazione di responsabilità civile professionale;
f. presenta all'autorità cantonale di sorveglianza catastale, entro la fine di febbraio di ogni anno, un rapporto sulle sue attività svolte nell'anno precedente. Gli ambiti tematici del rapporto sono comunicati dall'autorità cantonale di sorveglianza catastale entro la fine di novembre dell'anno di riferimento.
1. Qualora nel set di dati di base siano individuati errori, la geometra o il geometra incaricato dell'aggiornamento ne informa la supervisione catastale cantonale. Quest'ultima decide in merito alla loro correzione.
2. Se la correzione incide su diritti reali, viene effettuata una pubblica esposizione.
3. Si può rinunciare alla pubblica esposizione se è presente il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nei loro diritti reali.
1. La supervisione cantonale della misurazione controlla di norma ogni 3 anni presso gli uffici di aggiornamento la loro attività di aggiornamento.
2. Essa redige un rapporto destinato alla geometra responsabile dell'aggiornamento o al geometra responsabile dell'aggiornamento.
3. Il rapporto include una valutazione e le eventuali misure da adottare e ne stabilisce i termini di attuazione.
4. In caso di ritardo dei termini, il comune interessato viene informato.
1. L'Ufficio per l'informazione geografica è responsabile del mantenimento aggiornato dei punti fissi di posizione e altitudine di categoria 2 nonché del confine cantonale.
2. Il geometra addetto al mantenimento aggiornato è responsabile per l'intero territorio di un comune.
3. Resta salva la competenza dell'impresa per il perimetro
a. di un piano di ripartizione del terreno edificabile secondo procedura di diritto pubblico fino a un massimo di tre mesi dopo l'approvazione del piano di nuova assegnazione;
b. di una migliorazione fondiaria generale fino all'approvazione dell'opera di rilevamento;
c. di una prima misurazione o di un rinnovo fino alla consegna finale.
4. Resta altresì escluso l'area ferroviaria per i livelli informativi di punti fissi, copertura del suolo e oggetti singoli, se l'impresa ferroviaria provvede essa stessa al mantenimento aggiornato. In tal caso, il sistema di riferimento e il livello informativo dei punti fissi devono essere concordati con la sorveglianza catastale cantonale.
1. Per garantire l'aggiornamento continuo, i seguenti uffici devono comunicare alla geometra marcante o al geometra marcante entro 10 giorni lavorativi
a. l'ufficio del registro fondiario riguardo a
1. costituzione e cancellazione di proprietà per piani e comproprietà;
2. diritti di passaggio pubblici registrati nel registro fondiario;
3. mutazioni di confini registrate nel registro fondiario.
b. l'Istituto di assicurazione degli edifici del Cantone di Basilea Campagna riguardo a nuove o modificate assicurazioni sugli edifici (scheda informativa sull'edificio).
c. i comuni riguardo a
1. nuove e modificate denominazioni stradali e indirizzi di edifici;
2. cambiamenti strutturali di vie di traffico;
3. cambiamenti strutturali di acque pubbliche.
d. l'ufficio delle costruzioni stradali riguardo a
1. nuove o modificate linee di costruzione del Cantone o delle imprese ferroviarie;
2. cambiamenti strutturali di vie di traffico;
3. cambiamenti strutturali di acque pubbliche.
e. l'impresa ferroviaria, se non gestisce essa stessa l'aggiornamento continuo, riguardo a
1. nuova o modificata tracciatura dei percorsi ferroviari;
2. cambiamenti strutturali di costruzioni civili e infrastrutture nell'area ferroviaria.
f. l'ufficio forestale riguardo a
1. nuove o modificate strade forestali;
2. disboscamenti e riforestazioni;
3. confini forestali.
g. l'ufficio competente per i sistemi informativi geografici (GIS) riguardo a
1. gli identificatori di edificio federali (EGID) con la consegna di una copia del piano di situazione con l'edificio progettato disegnato, dopo il rilascio del permesso di costruzione;
2. lo stato di completamento della richiesta di costruzione archiviata dall'ispettorato edilizio;
3. le modifiche alle aree dei codici postali stabilite dalla Direzione Federale di Misurazione;
4. * gli identificatori di edificio federali (EGID) dopo l'integrazione o modifica nel registro cantonale degli edifici e delle abitazioni.
1. La geometra di aggiornamento o il geometra di aggiornamento aggiorna i dati come segue
a. * edifici progettati inclusi EGID entro 30 giorni dall'ottenimento del permesso di costruzione;
b. modifiche strutturali soggette ad autorizzazione entro 6 mesi dalla prima comunicazione all'ufficio GIS o all'assicurazione edilizia;
c. * la modifica degli indirizzi degli edifici o degli EGID entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del comune o dell'ufficio GIS;
d. aggiornamenti effettuati dalle imprese ferroviarie entro 30 giorni dal ricevimento dei dati;
e. gli altri dati entro 6 mesi dalla segnalazione;
f. la cancellazione degli edifici progettati non costruiti entro 30 giorni dall'archiviazione della domanda di costruzione da parte dell'ispettorato edilizio.
2. L'impresa ferroviaria aggiorna i suoi livelli informativi fino a 5 mesi dopo l'esecuzione dell'intervento strutturale e trasmette i dati alla geometra di aggiornamento o al geometra di aggiornamento nel formato INTERLIS.
1. Se le mutazioni di confine non vengono iscritte nel registro fondiario entro un anno dalla redazione degli atti di mutazione, la geometra o il geometra addetto all'aggiornamento sollecita il responsabile.
2. Se il sollecito viene ignorato, la geometra o il geometra addetto all'aggiornamento dispone le misure necessarie nel dataset di base della misurazione ufficiale e informa l'autorità cantonale di sorveglianza della misurazione.
1. L'aggiornamento periodico comprende tutti i componenti della misurazione ufficiale per i quali non esiste un sistema di notifica.
2. Include anche i componenti dell'aggiornamento continuo per i quali non è stata effettuata la notifica.
3. La supervisione cantonale della misurazione determina il principio secondo cui i livelli di informazione vengono raccolti.
1. La supervisione cantonale delle misurazioni è responsabile dell'esecuzione amministrativa.
2. Il comune informa i proprietari terrieri interessati sulle modifiche avvenute al termine dei lavori di misurazione mediante la consegna della descrizione del terreno.
3. Per la consegna finale degli aggiornamenti periodici si applicano le disposizioni relative alla prima rilevazione e al rinnovo.
1. Il comune è responsabile della manutenzione dei punti fissi di posizione e di livello della categoria 3 (LFP3/HFP3) nonché dei segni di confine del comune.
2. I pericoli e i danni accertati ai LFP3/HFP3 e ai segni di confine del comune devono essere segnalati dal comune al geometra addetto all'aggiornamento.
3. Il controllo della completezza e della qualità dei LFP3/HFP3 deve essere eseguito di norma ogni 8 anni dal geometra addetto all'aggiornamento.
1. Se, a causa di lavori di costruzione, i segni di confine sono minacciati o danneggiati, la responsabile o il responsabile deve informare la geometra incaricata o il geometra incaricato della manutenzione.
2. Al termine dei lavori di costruzione, la geometra incaricata o il geometra incaricato ricostruisce i segni di confine mancanti o danneggiati a spese della responsabile o del responsabile.
1. La geometra incaricata o il geometra incaricato segnala alla sorveglianza cantonale del catasto l'area di un possibile spostamento permanente del terreno.
2. Nell'analisi, lei o lui considera i seguenti indicatori
a. ampio territorio continuo;
b. spostamento persistente per almeno 10 anni;
c. spostamento verso il basso del pendio;
d. velocità media superiore a 1 cm all'anno.
1. La supervisione catastale cantonale esamina i fatti del caso e, d'accordo con il comune, dispone un nuovo rilievo.
1. L'autorità di sorveglianza cantonale della misurazione incarica di regola il geometra di aggiornamento o la geometra di aggiornamento della nuova rilevazione.
2. Per l'esecuzione tecnica si applicano le disposizioni relative alla prima rilevazione.
1. All'approvazione della nuova indagine, la Direzione dell'economia pubblica e della sanità identifica i fondi che si trovano in una zona con spostamenti del suolo permanenti.
2. Questi fondi ricevono nel registro fondiario l'annotazione «zona con spostamenti del suolo permanenti».
3. Le proprietarie e i proprietari dei fondi devono essere informati del possibile diritto a uno spostamento del confine e del conseguente conguaglio dei maggiori e minori valori.
1. La geomatra di aggiornamento o il geometra di aggiornamento garantisce i componenti della misurazione ufficiale contro la perdita, la falsificazione e l'accesso non autorizzato secondo la norma svizzera SN 612010.
1. La geometra registratrice o il geometra registratore verifica immediatamente dopo ogni modifica effettuata al dataset di base la sua correttezza rispetto al modello dei dati e al contenuto, e trasferisce questi dati all'ufficio GIS competente.
1. I documenti tecnici e gli estratti per la conduzione del catasto delle opere di rilevamento vecchie ed esistenti devono essere conservati integralmente presso il geometra incaricato della manutenzione. Tra questi si annoverano, in particolare
a. la documentazione relativa alle misurazioni e ai calcoli utilizzati per la determinazione dei punti fissi di categoria 3;
b. le misurazioni originali incluse le bozze manuali e gli schizzi di rilevamento;
c. la suddivisione del piano;
d. il rapporto dell’impresa per la prima indagine e il rinnovo con tutti i calcoli essenziali e i piani di lavoro;
e. i piani di mutazione, le tabelle di mutazione e la documentazione dei calcoli, le descrizioni dei fondi nonché tutti gli atti amministrativi;
f. il piano del perimetro per le aree con spostamenti permanenti del suolo.
2. La documentazione delle misurazioni e dei calcoli utilizzati per la determinazione dei punti fissi della categoria 2 viene conservata presso la supervisione catastale cantonale.
3. L'ufficio competente del GIS archivia i dati trasferiti dal geometra manutentore e i piani base generati in modo generico in un archivio intermedio.
4. Il trasferimento di questi dati nell'archivio a lungo termine dell'archivio di Stato è disciplinato dalla versione vigente del concetto di archiviazione dei dati geobase stabilito dall'archivio di Stato e dall'ufficio competente del GIS.
1. Tutti i lavori aggiuntivi non previsti contrattualmente durante i rilevamenti iniziali, i rinnovi o gli aggiornamenti periodici devono essere sottoposti dall'imprenditrice o dall'imprenditore all'approvazione della vigilanza cantonale delle misurazioni.
2. Se i costi aggiuntivi superano il 10% dei costi imprenditoriali stabiliti contrattualmente, la vigilanza cantonale delle misurazioni ne informa la Direzione Federale delle Misurazioni e il comune.
1. La superficie degli appezzamenti di terreno (superficie catastale) viene calcolata a partire dalle coordinate dei punti di confine e arrotondata al m².
2. La supervisione cantonale del catasto può autorizzare delle eccezioni.
1. L'Ufficio Tecnico GIS elabora il piano base del rilevamento catastale ufficiale in conformità alle disposizioni federali.
1. L'autorità cantonale di sorveglianza delle misurazioni determina le regole per l'aggiornamento delle misurazioni catastali che sono state create secondo il vecchio ordine.
1. Nelle zone con numerazioni provvisorie, la superficie catastale attuale viene mantenuta fino alla sostituzione mediante un rilevamento iniziale o rinnovamento.
1. Vengono abrogati
a. il regolamento cantonale sulla misurazione del 12 dicembre 1995;
b. il regolamento del 4 dicembre 2007 sulla manutenzione della misurazione ufficiale da parte di un'ingegnere geometra patentata o di un ingegnere geometra patentato (Regolamento sulla manutenzione).
1. Questo regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012.