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Contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente l'indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base del diritto federale tra autorità - Oggetto (Art. 14 cpv. 3 GeoIG)

10 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (10)

Art. 1 Contratto tra la Confederazione e i Cantoni riguardante la compensazione e le modalità di scambio dei dati geobasici del diritto federale tra le autorità - Oggetto (Art. 14 cpv. 3 GeoIG) Art. 2 Contratto tra la Confederazione e i Cantoni relativo alla compensazione e alle modalità dello scambio di dati geospaziali del diritto federale tra autorità Art. 3 Contratto tra la Confederazione e i cantoni relativo al compenso e alle modalità dello scambio di dati geospaziali del diritto federale tra autorità Art. 4 Contratto tra la Confederazione e i Cantoni relativo alla compensazione e alle modalità di scambio dei dati geo-referenziali del diritto federale tra autorità Art. 5 Contratto tra la Confederazione e i Cantoni relativo alla compensazione e alle modalità di scambio dei dati geospaziali di diritto federale tra le autorità Art. 6 Contratto tra la Confederazione e i Cantoni riguardante l'indennizzo e le modalità di scambio dei dati geobase del diritto federale tra autorità Art. 7 Contratto tra la Confederazione e i Cantoni riguardante il compenso e le modalità dello scambio di dati geospaziali di diritto federale tra le autorità Art. 8 Contratto tra la Confederazione e i Cantoni riguardante la compensazione e le modalità di scambio dei dati geospaziali del diritto federale tra autorità - Durata del contratto Art. 9 Contratto tra la Confederazione e i Cantoni riguardante il compenso e le modalità dello scambio di dati geospaziali di diritto federale tra autorità Art. 10 Contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente il compenso e le modalità di scambio dei dati geospaziali del diritto federale tra le autorità - Risoluzione

Testo normativo (10 Articoli)

Abgeltung del **Data** scambio tra le Autorità

1. Il contratto regola la compensazione e le modalità dello scambio di dati geospaziali di diritto federale tra le autorità federali e cantonali ai sensi dell'art. 14 della Legge sulla geoinformazione (GeoIG) e degli art. 37 seguenti del Regolamento sulla geoinformazione (GeoIV).

Abgeltung del **Data** scambio tra le Autorità

1. Le autorità del governo federale e dei cantoni sono autorizzate all'uso.

2. Sono considerate autorità

a. Gli organi e l'amministrazione del governo federale e dei cantoni;

b. Le autorità di comuni, altre persone giuridiche di diritto pubblico e strutture regionali, cui sono affidati dai diritti cantonali compiti pubblici del governo federale o di un cantone;

c. Gli enti di diritto pubblico del governo federale e dei cantoni cui sono assegnati compiti pubblici del governo federale o di un cantone;

d. Persone fisiche e giuridiche di diritto privato cui sono attribuiti compiti pubblici del governo federale o di un cantone.

3. L'autorizzazione a utilizzare i dati di altre autorità esiste solo per l'adempimento di compiti pubblici nell’ambito del mandato legale, inclusi gli obblighi di comunicazione legislativa. È autorizzato a ricevere e a utilizzare i dati solo chi dispone di una base legale per l'elaborazione dei dati o chi necessita dei dati per l’adempimento del compito pubblico.

Abgeltung del **Data** scambio tra le Autorità

1. Quando un'autorità svolge contemporaneamente compiti pubblici e offre servizi commerciali, e non può dimostrare che i due ambiti siano chiaramente separati per quanto riguarda i processi aziendali e la contabilità, essa rientra nel suo complesso nella sezione 8 della GeoIV.

Compensazione dello scambio di dati tra autorità

1. I dati geografici di base del diritto federale devono essere offerti inclusi il modello dei dati, i metadati e, se disponibile, un modello di rappresentazione.

2. I dati geografici di base devono essere verificabili e corrispondere al modello minimo di dati geografici.

3. Per i dati disponibili unicamente in forma stampata e che possono essere scambiati, deve essere fornita una copia della stampa o una copia.

4. Oltre ai paragrafi 1 a 3, non sussiste l'obbligo di offrire dati in altra forma per lo scambio o di scambiarli su richiesta, a meno che il diritto federale non preveda una disposizione differente.

Abgeltung del **Data** scambio tra le Autorità

1. I dati geospaziali del diritto federale possono essere pubblicati nell'ambito dell'utilizzo come segue

a. I dati geospaziali del livello di accesso A possono essere pubblicati dall'autorità utilizzatrice nel proprio servizio di rappresentazione e, inoltre, laddove esista un obbligo legale supplementare di pubblicazione;

b. I dati geospaziali del livello di accesso B o C non possono essere pubblicati dall'autorità utilizzatrice.

2. È necessario indicare in modo appropriato la fonte e lo stato temporale.

3. Per la divulgazione a terzi si applica l'art. 40 GeoIV.

Abgeltung del **Data** scambio tra le Autorità

1. Lo scambio di dati tra le autorità ai sensi del presente contratto, inclusi l'utilizzo e la pubblicazione e l'uso di servizi geospaziali, nonché le spese connesse allo scambio di dati, sono gratuiti.

2. Servizi che vanno oltre il presente contratto tra le autorità federali e cantonali (ad esempio, fornitura di dati speciali, formato particolare, sistema di riferimento particolare, valutazioni, utilizzo eccessivo) sono a pagamento secondo le tariffe dell'ente che li offre.

### Modalità del Contratto

1. L'adesione di una parte contraente avviene dopo l'approvazione definitiva del contratto da parte dell'organo competente, con la comunicazione all'Ufficio Federale di Topografia.

**Modalità del Contratto**

1. Il contratto diventa giuridicamente valido quando la Confederazione e almeno 8 cantoni hanno dichiarato l'adesione. L'Ufficio federale di topografia mette in vigore il contratto entro 3 mesi all'inizio di un mese.

2. Per tutti i cantoni che aderiscono dopo l'entrata in vigore, il contratto entra in vigore il 1° giorno del 3° mese successivo alla comunicazione.

3. Il contratto rimane in vigore fintanto che

a. non viene annullato tramite decisione conforme di tutti i partner contrattuali;

b. la condizione secondo il comma 1 è soddisfatta.

Modalità del Contratto

1. La modifica del contratto necessita del consenso di tutte le parti contraenti.

2. La modifica entra in vigore per tutte le parti contraenti a una data stabilita nella delibera di modifica.

### Modalità del Contratto

1. Il Consiglio federale e ogni governo cantonale può disdire il contratto rispettando un termine di preavviso di 2 anni.

2. La disdetta deve essere indirizzata all'Ufficio federale di topografia. Quest'ultimo comunica la disdetta agli altri contraenti.

3. A decorrere dal momento dell'uscita, il presente contratto non si applica più al Cantone che ha disdetto. L'acquisizione e l'uso dei dati per il Cantone uscito sono a pagamento secondo le tariffe dell'ente offerente.

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