Contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente l'indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base del diritto federale tra autorità - Oggetto (Art. 14 cpv. 3 GeoIG)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
1. Il contratto regola la compensazione e le modalità dello scambio di dati geospaziali di diritto federale tra le autorità federali e cantonali ai sensi dell'art. 14 della Legge sulla geoinformazione (GeoIG) e degli art. 37 seguenti del Regolamento sulla geoinformazione (GeoIV).
1. Le autorità del governo federale e dei cantoni sono autorizzate all'uso.
2. Sono considerate autorità
a. Gli organi e l'amministrazione del governo federale e dei cantoni;
b. Le autorità di comuni, altre persone giuridiche di diritto pubblico e strutture regionali, cui sono affidati dai diritti cantonali compiti pubblici del governo federale o di un cantone;
c. Gli enti di diritto pubblico del governo federale e dei cantoni cui sono assegnati compiti pubblici del governo federale o di un cantone;
d. Persone fisiche e giuridiche di diritto privato cui sono attribuiti compiti pubblici del governo federale o di un cantone.
3. L'autorizzazione a utilizzare i dati di altre autorità esiste solo per l'adempimento di compiti pubblici nell’ambito del mandato legale, inclusi gli obblighi di comunicazione legislativa. È autorizzato a ricevere e a utilizzare i dati solo chi dispone di una base legale per l'elaborazione dei dati o chi necessita dei dati per l’adempimento del compito pubblico.
1. Quando un'autorità svolge contemporaneamente compiti pubblici e offre servizi commerciali, e non può dimostrare che i due ambiti siano chiaramente separati per quanto riguarda i processi aziendali e la contabilità, essa rientra nel suo complesso nella sezione 8 della GeoIV.
1. I dati geografici di base del diritto federale devono essere offerti inclusi il modello dei dati, i metadati e, se disponibile, un modello di rappresentazione.
2. I dati geografici di base devono essere verificabili e corrispondere al modello minimo di dati geografici.
3. Per i dati disponibili unicamente in forma stampata e che possono essere scambiati, deve essere fornita una copia della stampa o una copia.
4. Oltre ai paragrafi 1 a 3, non sussiste l'obbligo di offrire dati in altra forma per lo scambio o di scambiarli su richiesta, a meno che il diritto federale non preveda una disposizione differente.
1. I dati geospaziali del diritto federale possono essere pubblicati nell'ambito dell'utilizzo come segue
a. I dati geospaziali del livello di accesso A possono essere pubblicati dall'autorità utilizzatrice nel proprio servizio di rappresentazione e, inoltre, laddove esista un obbligo legale supplementare di pubblicazione;
b. I dati geospaziali del livello di accesso B o C non possono essere pubblicati dall'autorità utilizzatrice.
2. È necessario indicare in modo appropriato la fonte e lo stato temporale.
3. Per la divulgazione a terzi si applica l'art. 40 GeoIV.
1. Lo scambio di dati tra le autorità ai sensi del presente contratto, inclusi l'utilizzo e la pubblicazione e l'uso di servizi geospaziali, nonché le spese connesse allo scambio di dati, sono gratuiti.
2. Servizi che vanno oltre il presente contratto tra le autorità federali e cantonali (ad esempio, fornitura di dati speciali, formato particolare, sistema di riferimento particolare, valutazioni, utilizzo eccessivo) sono a pagamento secondo le tariffe dell'ente che li offre.
1. L'adesione di una parte contraente avviene dopo l'approvazione definitiva del contratto da parte dell'organo competente, con la comunicazione all'Ufficio Federale di Topografia.
1. Il contratto diventa giuridicamente valido quando la Confederazione e almeno 8 cantoni hanno dichiarato l'adesione. L'Ufficio federale di topografia mette in vigore il contratto entro 3 mesi all'inizio di un mese.
2. Per tutti i cantoni che aderiscono dopo l'entrata in vigore, il contratto entra in vigore il 1° giorno del 3° mese successivo alla comunicazione.
3. Il contratto rimane in vigore fintanto che
a. non viene annullato tramite decisione conforme di tutti i partner contrattuali;
b. la condizione secondo il comma 1 è soddisfatta.
1. La modifica del contratto necessita del consenso di tutte le parti contraenti.
2. La modifica entra in vigore per tutte le parti contraenti a una data stabilita nella delibera di modifica.
1. Il Consiglio federale e ogni governo cantonale può disdire il contratto rispettando un termine di preavviso di 2 anni.
2. La disdetta deve essere indirizzata all'Ufficio federale di topografia. Quest'ultimo comunica la disdetta agli altri contraenti.
3. A decorrere dal momento dell'uscita, il presente contratto non si applica più al Cantone che ha disdetto. L'acquisizione e l'uso dei dati per il Cantone uscito sono a pagamento secondo le tariffe dell'ente offerente.