Regolamento sulla vigilanza sulle fondazioni
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. L'ordinamento regola la vigilanza sulle fondazioni private secondo l'art. 80 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).
2. Non si applica alle fondazioni ecclesiastiche e alle fondazioni familiari. Per le fondazioni di previdenza del personale che operano nel settore della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, si applica l'ordinamento sulla previdenza professionale del 23 gennaio 2012.
1. Competente per la vigilanza è l'Autorità di vigilanza BVG e delle fondazioni di entrambi i Basilea (BSABB)
2. La BSABB garantisce che le fondazioni rispettino le disposizioni di legge.
1. In caso di nuove costituzioni, l'assunzione della vigilanza da parte della BSABB avviene, in linea di principio, dopo l'iscrizione della fondazione di nuova costituzione nel registro di commercio competente. Prerequisiti per l'emissione del provvedimento sono un atto di fondazione giuridicamente valido, eventuali regolamenti e organi della fondazione nominati in conformità all'atto.
2. In caso di trasferimento della sede da altri cantoni, l'assunzione della vigilanza avviene dopo l'acquisizione della forza legale del provvedimento relativo all'approvazione del trasferimento della sede da parte dell'autorità che cede la vigilanza. Il consiglio di fondazione competente sottopone l'atto di fondazione al registro di commercio competente per l'iscrizione.
3. In caso di costituzione di una fondazione mediante disposizione testamentaria, l'esecutrice testamentaria o l'esecutore testamentario deve provvedere all'iscrizione della fondazione. Se non esiste un atto di fondazione giuridicamente valido, ella o egli deve innanzitutto far autenticare la costituzione. Per l'assunzione della vigilanza si applica il comma 1.
**1. La BSABB esamina la relazione annuale della fondazione. Verifica in particolare**
a) * l'organizzazione della fondazione (Art. 83 e seguenti CC)
b) l'utilizzo del patrimonio (Art. 84 cpv. 2 CC)
c) l'investimento del patrimonio della fondazione secondo i principi di un'attenta gestione patrimoniale, in particolare secondo i principi di sicurezza, ottenimento di un rendimento adeguato, diversificazione del rischio e liquidità
d) la conformità dei regolamenti e altri atti della fondazione con l'atto costitutivo e la legge.
**2. La BSABB esamina e approva le modifiche dell'atto costitutivo ai sensi degli Art. 85, 86, 86a e 86b CC.**
**3. La BSABB scioglie le fondazioni su richiesta o d'ufficio quando queste dimostrabilmente non possono più perseguire il loro scopo, o quando il loro scopo è diventato illecito o immorale.**
1. Per l'esecuzione della sorveglianza, la BSABB adotta tutte le misure necessarie. In particolare, essa può
a) impartire istruzioni
b) disporre pareri e perizie
c) ordinare esecuzioni sostitutive
d) ammonire, avvertire o revocare gli organi della fondazione
e) nominare amministrazioni ufficiali
f) nominare o revocare un revisore presso una fondazione
g) ordinare una revisione ordinaria nelle fondazioni soggette a revisione limitata.
2. La BSABB può, d'ufficio o su segnalazione di terzi, richiedere in qualsiasi momento al consiglio di fondazione informazioni e la consegna di documenti pertinenti.
3. I costi delle misure di vigilanza sono a carico della fondazione interessata. In caso di revoca di un revisore, i costi sono a carico del revisore che ha causato la misura.
**1. Il BSABB mantiene un registro accessibile al pubblico di tutte le fondazioni sottoposte alla sua vigilanza.**
**2. Il registro contiene il nome, la sede e lo scopo delle fondazioni.**
**3. La fondazione può richiedere per iscritto di non essere inclusa nel registro.**
1. Nell'ambito dell'esame di documenti e regolamenti, la BSABB può invitare l'amministrazione fiscale competente a fornire un parere.
2. La BSABB notifica all'amministrazione fiscale competente la costituzione o la modifica di una fondazione e le trasmette una copia dell'atto.
3. Se, nell'esercizio delle sue attività di vigilanza, la BSABB riscontra problemi di natura fiscale (ad es. perdita dello status di ente di pubblica utilità, compromissione dell'esenzione fiscale della fondazione), essa richiede un parere dall'amministrazione fiscale competente.
4. Sono fatte salve ulteriori obblighi di informazione e comunicazione previsti dalle leggi fiscali applicabili.
1. Il Consiglio della Fondazione presenta annualmente alla BSABB la relazione entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Eventuali richieste di proroga del termine devono essere presentate per iscritto, in tempo utile, e accompagnate da una breve motivazione.
2. La relazione comprende i seguenti documenti
a) il bilancio annuale approvato dal Consiglio della Fondazione, legalmente sottoscritto, composto da bilancio patrimoniale e conto economico con i dati dell'anno precedente e l'allegato
b) il verbale relativo all'approvazione del bilancio annuale
c) il rapporto del revisore, qualora la fondazione non sia esonerata ai sensi del § 9
d) la relazione sull'attività della fondazione
e) eventuali ulteriori documenti richiesti dalla BSABB, in particolare la relazione completa in caso di revisione ordinaria.
3. Le norme del Codice delle Obbligazioni in materia di contabilità mercantile e rendiconto si applicano per analogia.
4. I documenti della relazione devono essere presentati in originale e firmati legalmente.
5. ...
1. L'Autorità di Vigilanza sugli Albori delle Fondazioni (BSABB) può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un organo di revisione, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 83b CC nonché il Regolamento sulla revisione delle fondazioni, e sussistano semplici rapporti finanziari. Tale esonero può essere revocato in qualsiasi momento.
2. La domanda di esonero deve essere presentata alla BSABB almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio contabile della fondazione. L'esonero è efficace per il prossimo anno contabile.
3. Se la fondazione è esonerata dall'obbligo di designare un organo di revisione, deve confermare che
a) il bilancio è completo e tutti i fatti economici e le circostanze rilevanti sono rappresentati in conformità con la legge (dichiarazione di completezza);
b) il bilancio è redatto ai valori correnti;
c) il patrimonio è stato utilizzato in conformità con lo scopo;
d) le condizioni per l'esonero sono ancora soddisfatte.
1. Le modifiche agli atti devono essere presentate alla BSABB insieme a una specifica richiesta di approvazione.
2. La richiesta comprende
a) l'atto costitutivo della fondazione
b) la motivazione della modifica
c) la delibera del consiglio di fondazione relativa alla modifica
d) eventualmente, la modifica autenticata dell'atto costitutivo della fondazione.
3. I documenti di cui al paragrafo 2 lettere a-c devono essere presentati alla BSABB. La modifica autenticata di cui al paragrafo 2 lettera d deve essere presentata direttamente al Registro di commercio. La BSABB comunica al Registro di commercio l'approvazione della modifica agli atti.
4. Qualora una modifica agli atti sia richiesta dalla fondatrice o dal fondatore ai sensi dell'art. 86a del CC, e siano rispettati gli altri requisiti di legge, non è necessaria né una motivazione separata né la delibera del consiglio di fondazione secondo quanto previsto al paragrafo 2 lettere b e c.
5. I documenti possono essere presentati in bozza per una pre-valutazione presso la BSABB.
1. I regolamenti emanati dal Consiglio di fondazione e le loro modifiche devono essere immediatamente comunicati alla BSABB. Questo vale anche per gli atti costitutivi della fondazione modificati. I documenti devono essere inviati alla BSABB in forma cartacea o elettronicamente tramite il loro portale.
2. Tutti i membri del Consiglio di fondazione, nonché l'organo di revisione, devono essere registrati nel registro di commercio competente.
3. Le variazioni degli organi della fondazione e della loro composizione devono essere, nella misura in cui devono essere registrate nel registro di commercio, comunicate per l'iscrizione al registro di commercio competente. Le modifiche devono essere immediatamente comunicate alla BSABB, indipendentemente dall'obbligo di iscrizione.
1. La BSABB riscuote per la propria attività tariffe conformi all'allegato. L'ammontare delle tariffe è determinato in base all'onere lavorativo e al patrimonio delle fondazioni.
1. Questo regolamento deve essere pubblicato; entra in vigore il 1° gennaio 2012.