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Contratto sulla vigilanza LPP e sulle fondazioni dei due Basilea (Contratto sulla vigilanza LPP e sulle fondazioni) (BVG-und Stiftungsaufsichtsvertrag) - Nome, Forma giuridica e Sede

35 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (35)

§ 1 Contratto di Supervisione BVG e delle Fondazioni § 2 Contratto di Sorveglianza delle Fondazioni e del BVG § 3 Contratto di supervisione BVG e fondazioni § 4 Contratto di supervisione BVG e fondazioni § 5 Contratto di supervisione BVG e delle fondazioni § 6 Contratto di Sorveglianza su Fondazioni e LPP § 7 Contratto di Supervisione BVG e delle Fondazioni § 8 Contratto di Vigilanza LPP e delle Fondazioni § 9 Contratto di Vigilanza su BVG e Fondazioni § 10 Contratto di Sorveglianza BVG e Fondazioni § 11 Contratto di Supervisione BVG e delle Fondazioni § 12 Contratto di Sorveglianza sulle Fondazioni e BVG § 13 Contratto di Sorveglianza sugli Enti di Previdenza e Fondazioni § 14 Contratto di Vigilanza sulle Fondazioni e sulla Previdenza Professionale § 15 Contratto di Sorveglianza sugli Investimenti BVG e Fondazioni § 16 Contratto di Sorveglianza BVG e delle Fondazioni § 17 Contratto di supervisione BVG e delle fondazioni § 18 Contratto di Sorveglianza LPP e delle Fondazioni § 19 Contratto di Supervisione BVG e Fondazioni § 20 Contratto di Vigilanza BVG e sulle Fondazioni § 21 Contratto di Sorveglianza BVG e Fondazioni § 22 Contratto di Vigilanza LPP e delle Fondazioni § 23 Contratto di vigilanza LPP e sulle fondazioni § 24 Contratto di supervisione BVG e delle fondazioni § 25 Contratto di Sorveglianza sui Fondi Pensione e le Fondazioni § 26 Contratto di Vigilanza BVG e degli Enti di Previdenza § 27 Contratto di Supervisione del BVG e delle Fondazioni § 28 Contratto di vigilanza ai sensi della LPP e sulle fondazioni § 29 Contratto di vigilanza su BVG e fondazioni § 30 Contratto di Sorveglianza sulle Fondazioni e sul BVG § 31 Contratto di supervisione BVG e fondazioni § 32 Contratto di Supervisione delle Fondazioni e del BVG § 33 Contratto di Supervisione su BVG e Fondazioni § 34 Contratto di vigilanza BVG e delle fondazioni § 35 Contratto di vigilanza LPP e sulle fondazioni

Testo normativo (35 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. «L'Autorità di vigilanza sugli enti previdenziali e le fondazioni di Basilea (BSABB)» è un ente di diritto pubblico dei Cantoni contraenti con personalità giuridica propria.

2. La sede dell'ente è a Basilea.

1. Disposizioni Generali

1. La BSABB ha lo scopo di adempiere congiuntamente ai compiti spettanti ai Cantoni ai sensi dell'art. 61 e seguenti della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

2. I Cantoni contraenti trasferiscono inoltre alla BSABB la vigilanza sulle fondazioni classiche soggette a vigilanza cantonale ai sensi dell'art. 84 del Codice civile svizzero (CC). Possono inoltre trasferire alla BSABB la vigilanza sulle fondazioni sottoposte alla vigilanza dei comuni, in tutto o in parte.

3. Per i Cantoni contraenti, la BSABB assume anche il compito dell'autorità di modifica per le fondazioni classiche cantonali ai sensi degli art. 85 e 86 CC.

1. Disposizioni Generali

1. La BSABB è gestita secondo i principi dell'orientamento al cliente, alla prestazione e all'efficacia, nonché secondo criteri di economicità. I suoi servizi sono stabiliti in un mandato di prestazione.

Organizzazione e Competenze

1. Gli organi della vigilanza sui fondi pensione e sulle fondazioni di entrambi i cantoni Basilea sono

a. il Consiglio di amministrazione;

b. la Direzione generale;

c. l'organo di revisione.

Organizzazione e Competenze

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri ed è eletto per un periodo di quattro anni.

2. I governi dei cantoni contraenti eleggono ciascuno due membri e determinano inoltre, mediante decisioni di elezione identiche, il presidente o la presidente del Consiglio di amministrazione. Per il resto, il Consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente.

3. L'appartenenza al Consiglio di amministrazione è incompatibile con l'assunzione di funzioni in istituzioni soggette al potere direttivo della BSABB.

4. L’indennità dei membri è corrisposta dalla BSABB ed è regolata nel regolamento interno del Consiglio di amministrazione, salvo approvazione del regolamento di indennità da parte dei governi dei cantoni contraenti.

Organizzazione e Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione

a. ha la direzione strategica e supervisiona la BSABB;

b. prende atto del rapporto della società di revisione e approva il rapporto annuale, il bilancio annuale, il budget annuale e il piano finanziario;

c. è responsabile del rispetto del mandato di prestazione e presenta annualmente un rapporto ai governi dei cantoni contraenti sull'esecuzione dello stesso e sul rapporto della società di revisione;

d. elegge e assume il direttore o la direttrice della BSABB;

e. elegge alternativamente il controllo finanziario di un cantone contraente come società di revisione;

f. emette un regolamento interno per il Consiglio di Amministrazione;

g. approva il regolamento operativo della BSABB;

h. emana, ai sensi dell'art. 12 di questo contratto, regolamenti in materia di personale;

i. decide sull'organizzazione del regime pensionistico per il personale della BSABB, restando salvo quanto previsto dall'art. 11 LPP;

j. stabilisce la regolamentazione delle tariffe;

k. emana le disposizioni esecutive che, secondo la LPP, sono delegate ai cantoni;

l. emana le disposizioni esecutive relative ai compiti della BSABB nel settore delle fondazioni classiche.

Organizzazione e Competenze

1. Le delibere del consiglio di amministrazione richiedono per la loro validità la maggioranza semplice di tutti i membri presenti. I dettagli sono disciplinati dal regolamento interno.

2. La direttrice o il direttore generale della BSABB partecipa di norma alle riunioni del consiglio di amministrazione e ha voto consultivo nonché diritto di presentare proposte.

Organizzazione e Competenze

1. Una direttrice o un direttore guida la BSABB sotto il profilo operativo e del personale nell'ambito della legislazione e del mandato di prestazione.

Organizzazione e Competenze

1. La Direttrice o il Direttore

a. redige il bilancio e il piano finanziario;

b. sorveglia il rispetto del mandato di prestazioni e del bilancio annuale;

c. si occupa di un sistema informativo finanziario e contabile concreto (incluso il controllo di gestione e la reportistica);

d. conclude i contratti d'impiego con le collaboratrici e i collaboratori ed è responsabile delle questioni relative al personale;

e. rende periodicamente conto al Consiglio di amministrazione;

f. prepara gli affari del Consiglio di amministrazione.

2. Alla Direzione spettano inoltre tutte le competenze che non sono attribuite ad un altro organo. Le competenze ad essa attribuite possono essere ulteriormente delegate in un regolamento interno da approvare dal Consiglio di amministrazione.

Organizzazione e Competenze

1. L'organo di revisione verifica annualmente il bilancio annuale secondo le disposizioni di legge e i principi riconosciuti di revisione contabile.

2. Essa presenta relazione e proposta al consiglio di amministrazione.

Gestione e Personale della BSABB

1. I requisiti della supervisione legale, gli obiettivi principali e gli indicatori per la misurazione della prestazione sono stabiliti in un mandato di prestazione.

2. Il mandato di prestazione è conferito tramite decisioni concordi dei governi dei cantoni contraenti e, di regola, per un periodo di prestazione di quattro anni.

3. Il mandato di prestazione può essere modificato durante il periodo di prestazione, se sono necessarie revisioni legislative o un cambiamento della natura dell'incarico. La procedura corrisponde a quella per la conferimento del mandato di prestazione.

Gestione e Personale della BSABB

1. La BSABB impiega il suo personale in regime di diritto pubblico secondo le disposizioni della legislazione del cantone di sede Basilea Città.

2. Il consiglio di amministrazione può emanare, tramite un regolamento, disposizioni divergenti che tengano conto delle particolari circostanze dell'ente inter-cantonale autonomo.

Gestione e Personale della BSABB

1. La responsabilità della BSABB nonché la responsabilità dei suoi organi e del personale per l'intera attività sovrana sono soggette al diritto del cantone in cui ha sede. Le controversie saranno giudicate secondo la procedura prevista dalla legge sulla responsabilità dello Stato del cantone in cui si trova la sede.

2. Negli altri casi si applica il diritto civile federale.

3. Per i danni causati dalla BSABB, è esclusivamente questa ad essere responsabile. Non esiste alcuna responsabilità sussidiaria dei cantoni. Sono fatte salve eventuali prestazioni assicurative e diritti di rivalsa dell’istituto.

Esercizio e Personale della BSABB

1. Le BSABB e le autorità amministrative e giudiziarie dei cantoni contraenti si sostengono reciprocamente nell'adempimento delle loro funzioni; esse sono tenute a fornire gratuitamente le comunicazioni opportune, a fornire le informazioni necessarie e a consentire l'accesso agli atti.

Finanza e Contabilità

1. La BSABB è gestita secondo procedure di gestione aziendale. Essa dispone degli strumenti necessari, di una contabilità finanziaria, di una contabilità dei costi e delle prestazioni, nonché di una pianificazione finanziaria.

2. Il bilancio d'esercizio è redatto e strutturato secondo i principi della contabilità regolare ai sensi delle disposizioni della società per azioni. Esso contiene un bilancio, un conto economico e una nota integrativa.

3. L'esercizio contabile corrisponde all'anno solare.

Finanza e Contabilità

1. I cantoni contraenti mettono a disposizione della BSABB un capitale di dotazione per il finanziamento della fase iniziale pari a CHF 1'500'000. Essi versano il capitale di dotazione proporzionalmente al numero di istituzioni supervisionate, al più tardi al momento dell'inizio delle attività. Il capitale di dotazione è remunerato sulla base del rendimento medio annuo dei buoni del tesoro federali a 10 anni.

2. La BSABB costituisce un fondo di riserva. Questo deve essere accumulato almeno fino all'ammontare del 75% del fatturato annuo.

3. Non appena il fondo di riserva ha raggiunto il 75% del fatturato dell'ultimo anno, il consiglio di amministrazione può rimborsare il capitale di dotazione, inclusi gli interessi maturati, per la parte eccedente. Il rimborso avviene proporzionalmente alle quote concesse.

Finanza e Contabilità

1. L'Autorità di Sorveglianza Bancaria e dei Mercati (BSABB) riscuote delle tasse per le sue attività.

2. Le tasse coprono i costi (inclusi i contributi al fondo di riserva) e consistono in

a. una tassa annuale di vigilanza;

b. tasse per operazioni e servizi.

3. La tassa di vigilanza si basa sul patrimonio lordo. Le tasse per operazioni e servizi sono addebitate agli enti previdenziali e alle fondazioni in base ai costi effettivi.

Finanza e Contabilità

1. I contributi dovuti per la supervisione generale sono riscossi dagli enti previdenziali secondo le disposizioni del diritto federale e versati alla supervisione generale.

Finanza e Contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'utilizzo del risultato operativo. Decide la parte da assegnare al fondo di riserva.

2. Il fondo di riserva serve a coprire le perdite.

**Diritto Applicabile**

1. Laddove il presente contratto non disponga altrimenti, si applica il diritto del cantone della sede. Ciò vale in particolare per i settori della presentazione delle offerte e della protezione dei dati.

2. L'archiviazione è disciplinata dalla normativa sull'archiviazione del rispettivo cantone contraente.

**Diritto Applicabile**

1. Questo contratto non pregiudica la supervisione superiore dei parlamenti di entrambi i cantoni e delle loro commissioni di revisione dei conti.

**Diritto Applicabile**

1. Le disposizioni della BSABB riguardanti la previdenza professionale possono essere impugnate ai sensi dell'art. 74 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982.

2. Le disposizioni della BSABB nel campo delle fondazioni classiche possono essere impugnate secondo le disposizioni di giustizia del cantone contrattuale in cui si trova la sede della fondazione.

**Diritto Applicabile**

1. Le controversie tra i Cantoni contraenti derivanti da questo trattato devono essere risolte, per quanto possibile, escludendo le vie legali.

2. Se non è possibile trovare un accordo, la decisione finale è presa da un tribunale arbitrale composto da tre persone.

3. In caso di controversia, ciascuna parte nomina un giudice, i quali insieme designano un presidente. Se non riescono a trovare un accordo, il presidente viene designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero.

**Diritto Applicabile**

1. Le pubblicazioni della BSABB avvengono negli organi di pubblicazione dei cantoni contraenti. Sono fatti salvi i regolamenti del diritto federale.

Disposizioni transitorie

1. Tutti i dipendenti sono assicurati presso l'istituto di previdenza designato dal consiglio di amministrazione. Al momento del trasferimento, devono essere tutelati i diritti acquisiti degli assicurati.

2. Gli anni di servizio precedentemente prestati in un cantone contraente vengono conteggiati.

Disposizioni transitorie

1. I rapporti e i conti delle istituzioni previdenziali e delle fondazioni, nonché le procedure in corso, vengono presi in carico per l'elaborazione dalla BSABB alla data di inizio delle operazioni. Le tasse derivanti da tali affari rimangono presso la BSABB.

Disposizioni finali

1. Il contratto è valido a durata illimitata.

2. I cantoni contraenti possono recedere da questo accordo rispettando un termine di preavviso di due anni alla fine di un periodo di prestazione.

3. Finché il contratto è in vigore soltanto tra due cantoni, la disdetta comporta la risoluzione della BSABB secondo le disposizioni di questo contratto.

4. Nel caso in cui al momento della disdetta esistano più di due cantoni contraenti, il contratto rimane valido tra i cantoni contraenti rimanenti.

Disposizioni finali

1. Recesso di un Cantone dal contratto: un Cantone che recede dal contratto è responsabile per le obbligazioni assunte dalla BSABB durante il suo periodo di appartenenza. L'eventuale quota di responsabilità si calcola in base alla proporzione del numero di strutture supervisionate nei quattro anni precedenti il recesso. Il Cantone che recede ha diritto alla restituzione proporzionale del capitale di dotazione che ha versato e che non è stato rimborsato fino al recesso. Eventuali ulteriori pretese sono regolate dal consiglio di amministrazione.

Disposizioni finali

1. La decisione di risolvere questo contratto richiede l'unanimità dei governi cantonali dei cantoni contraenti. Resta riservato il § 32 comma 3.

2. Un eventuale utile o perdita di liquidazione viene ripartito al momento della risoluzione in base al numero di istituzioni sorvegliate.

Disposizioni finali

1. Altri cantoni possono aderire a questo contratto. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concludere accordi di adesione pertinenti e a disciplinare i dettagli delle modalità di adesione ai sensi di questo contratto.

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