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Ordinanza sulla perequazione finanziaria (FAV) - Ambito Normativo (FAV)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina l'esecuzione della legge sul riequilibrio finanziario (FAG) del 25 giugno 2009.

2. Essa è attuata dalla Segreteria Generale della Direzione delle Finanze e della Chiesa.

1. Disposizioni Generali

1. Il numero delle rappresentanti e dei rappresentanti comunali nella Commissione Consultiva «Ripartizione delle competenze e perequazione finanziaria» è di almeno 12.

2. La presidenza della commissione è guidata dalla Direzione delle Finanze e delle Chiese (in breve: Direzione).

1. Disposizioni Generali

1. Il Consiglio di Stato stabilisce e dispone alla fine di giugno per l'anno solare in corso («anno di perequazione finanziaria»)

a. i contributi del risarcimento delle risorse,

b. * il contributo pro capite dei comuni di residenza per il fondo di solidarietà,

c. i contributi per la compensazione degli oneri,

d. i contributi di transizione,

e. * i contributi dei comuni di residenza ai sensi del § 13 della legge sulle prestazioni complementari all’AVS e IV del 15 febbraio 1973[4],

f. * le prestazioni compensative,

g. * i contributi di solidarietà,

h. * i costi dell'istruzione ospedaliera per i bambini della scuola dell'infanzia e primaria ai sensi dei §§ 10a e 16a del regolamento del 13 maggio 2003[5] per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria,

i. * i costi per i membri delle direzioni delle conferenze di gestione scolastica livello primario e delle scuole di musica ai sensi dei §§ 11 e 18a del regolamento del 13 maggio 2003[6] per le direzioni scolastiche e le segreterie scolastiche,

j. * i contributi dei comuni di residenza ai sensi dei §§ 7e Abs. 3 e 4 nonché § 30 Abs. 2 del regolamento sulle iscrizioni e registrazioni del 13 maggio 2014[7].

1bis. Allo stesso tempo, il Consiglio di Stato dispone il livello di compensazione per l'anno successivo.

2. I contributi vengono erogati o addebitati ai comuni di residenza all'inizio di agosto.

1. Disposizioni Generali

1. La quota a carico dei comuni residenti per le spese delle prestazioni complementari, secondo il § 13 della Legge sulle prestazioni complementari all'AVS e AI del 15 febbraio 1973, si basa sul conto statale dell'anno contabile.

2. Il numero degli abitanti si basa sulla popolazione residente media secondo le statistiche demografiche cantonali dell'anno contabile.

Compensazione delle Risorse

1. I proventi fiscali dei comuni si basano sui bilanci comunali dell'anno solare che precede l'anno di perequazione finanziaria (in breve: anno contabile).

2. Il comune trasmette al Segretariato Generale della Direzione delle Finanze e delle Chiese, entro il 30 aprile, il progetto del conto annuale del consiglio comunale in formato elettronico tramite la piattaforma web. Inoltre, presenta l'estratto firmato con i valori fiscali in formato PDF. Se la presentazione non avviene entro il termine, il Segretariato Generale della Direzione delle Finanze e delle Chiese effettua una stima dei proventi fiscali.

3. Se un comune non effettua correttamente il rinvio delle imposte ai sensi del § 15 comma 2 del Regolamento dei conti comunali del 14 febbraio 2012, il Segretariato Generale della Direzione delle Finanze e delle Chiese, in consultazione con il comune, corregge di conseguenza i proventi fiscali.

4. Qualora vi sia una differenza significativa tra il progetto del conto annuale del consiglio comunale e il conto annuale nei valori determinanti per il potere fiscale, tale differenza sarà considerata nella determinazione del potere fiscale nell'anno solare che segue l'anno di perequazione finanziaria.

5. Il numero degli abitanti si basa sulla popolazione residente media secondo le statistiche demografiche cantonali nell'anno contabile.

6. ...

Compensazione delle Risorse

1. Il livello di compensazione per l'anno successivo viene normalmente stabilito in modo tale che, partendo dalla previsione attuale delle entrate fiscali e da un saldo del fondo

a. * inferiore a CHF -15 milioni con un versamento nel fondo di CHF 5 milioni,

b. * tra CHF -15 milioni e CHF -5 milioni con un versamento nel fondo di CHF 2,5 milioni,

c. * tra CHF -5 milioni e CHF 5 milioni senza alcun versamento né prelievo dal fondo,

d. * tra CHF 5 milioni e CHF 15 milioni con un prelievo dal fondo di CHF 2,5 milioni,

e. * superiore a CHF 15 milioni con un prelievo dal fondo di CHF 5 milioni.

2. Il livello di compensazione non dovrebbe aumentare o diminuire di più di CHF 50.- da un anno all'altro.

Compensazione delle Risorse

1. Il fondo di compensazione non deve scendere al di sotto di un saldo di CHF -25 milioni né superare un saldo di CHF 25 milioni.

2. Se al paragrafo 1 nell'anno di compensazione finanziaria non viene rispettato a causa del livello di compensazione stabilito l'anno precedente, il livello di compensazione verrà adeguato di conseguenza.

Contributo di solidarietà

1. Il Consiglio di governo concede contributi per casi di rigore su richiesta.

2. La richiesta deve essere presentata alla direzione e deve contenere le seguenti informazioni

a. Descrizione delle necessità;

b. Rappresentazione della politica finanziaria comunale degli ultimi 5 anni;

c. Prospettive comunali per i prossimi 10 anni;

d. Piano finanziario, basato sull'ultimo esercizio contabile;

e. Tipologia e quota di autofinanziamento.

Contributo di solidarietà

1. La domanda è esaminata in base ai seguenti criteri

a. Necessità e adeguatezza del fabbisogno,

b. Conformità al Regolamento contabile comunale del 14 febbraio 2012,

c. Cause di un eventuale squilibrio di bilancio domestico,

d. Tipologia e quota di autofinanziamento,

e. confronto del carico intercomunale, in particolare per quanto riguarda imposte e tasse.

2. La Segreteria Generale della Direzione delle Finanze e dei Culti invita la richiedente a un colloquio.

Contributo di solidarietà

1. Il Segretariato Generale della Direzione delle Finanze e della Chiesa riferisce regolarmente ai comuni e al pubblico sui contributi di solidarietà erogati.

Indennità per bambini

1. Il compenso per il numero di studenti è fissato annualmente a CHF 7,2 milioni.

2. Gli studenti non di lingua tedesca sono ponderati 1,5 volte, quelli di lingua tedesca una sola volta.

3. Le basi di calcolo per il numero di studenti della scuola dell'infanzia e primaria pesati, secondo § 11 comma 2 lett. a FAG, sono le statistiche degli studenti del Cantone di Basilea Campagna e il numero di abitanti alla fine dell'anno contabile secondo la statistica della popolazione cantonale.

4. I comuni residenziali interessati ricevono per ogni studente ponderato al di sopra della media lo stesso importo.

Indennità per bambini

1. La compensazione degli oneri per la densità demografica e la posizione geografica viene annualmente stabilita a CHF 4,54 milioni.

2. Le basi di calcolo per la densità demografica ai sensi del § 11 comma 2 lettera b FAG sono la popolazione residente media secondo le statistiche demografiche cantonali e l'intera superficie comunale secondo le statistiche areali del Cantone di Basilea-Campagna. La densità demografica viene considerata fino all'80% della media cantonale e ponderata all'80%.

3. Le basi di calcolo per la posizione geografica ai sensi del § 11 comma 2 lettera b FAG sono le distanze di percorrenza tra i centri abitati e le sedi delle scuole secondarie dei singoli comuni. La distanza dalla scuola secondaria viene considerata dalla media cantonale e ponderata al 20%.

4. La compensazione degli oneri è erogata per metà in base al numero di abitanti e per metà in base alla superficie totale dei comuni di residenza interessati.

Indennità per bambini

1. L'indennizzo per i carichi dell'assistenza sociale è stabilito annualmente a CHF 8,38 milioni.

2. La base di calcolo per l'indennizzo per i carichi dell'assistenza sociale è l'indice sociale.

3. L'indice sociale è la somma delle seguenti quote ponderate con l'analisi della componente principale

a. Quota delle persone disoccupate rispetto al numero di abitanti di età compresa tra i 15 e i 64 anni;

b. Quota dei genitori single beneficiari dell'assistenza sociale rispetto al numero di abitanti;

c. Quota delle persone straniere provenienti da paesi di origine che, rispetto alla quota della popolazione cantonale, presentano un tasso di assistenza sociale superiore alla media, rispetto al numero di abitanti; e

d. Quota delle persone beneficiarie dell'assistenza sociale rispetto al numero di abitanti.

4. L'indennizzo per i carichi si basa sui punti indice superiori alla media moltiplicati per il numero di abitanti.

Indennità per bambini

1. L'indennizzo per l'area non abitativa è fissato annualmente a CHF 2,56 milioni.

2. La base di calcolo per l'indennizzo dell'area non abitativa è la statistica territoriale del Cantone di Basilea Campagna.

3. I comuni residenti interessati ricevono lo stesso importo per ettaro di area non abitativa al di sopra della media.

Prestazioni di compensazione

1. Sono considerati anziani nel senso di § 15c comma 2 della legge sulla perequazione finanziaria gli abitanti e le abitanti con età pari o superiore a 80 anni.

2. Sono considerate condizioni economiche nel senso di § 15c comma 2 della legge sulla perequazione finanziaria il reddito imponibile più il 10% del patrimonio imponibile.

3. Ai comuni con una percentuale superiore alla media di abitanti anziani in condizioni economiche inferiori a CHF 50‘000, viene aumentato il numero di abitanti anziani della differenza percentuale rispetto alla media, rafforzata dal fattore 1,5.

4. Ai comuni con una percentuale inferiore alla media di abitanti anziani in condizioni economiche inferiori a CHF 50‘000, viene ridotto il numero di abitanti anziani della differenza percentuale rispetto alla media, rafforzata dal fattore 1,5.

5. I comuni ricevono lo stesso importo per ogni abitante anziano o abitante anziana ponderato per reddito.

Ulteriori disposizioni

1. Il precedente fondo del progetto viene sciolto al 31 dicembre 2016 e i suoi mezzi vengono trasferiti all'Associazione dei Comuni del Cantone di Basilea Campagna.

2. ...

3. ...

4. ...

Ulteriori disposizioni

1. Ai sensi del § 21 comma 2 FAG, nelle seguenti comuni i seguenti importi differenziali (in CHF) risultano

1. Aesch: 549 986

2. Anwil: 164 548

3. Augst: 18 799

4. Bennwil: 69 506

5. Birsfelden: 449 258

6. Böckten: 35 373

7. Bretzwil: 211 141

8. Brislach: 279 856

9. Bubendorf: 206 734

10. Buckten: 201 040

11. Burg i.L.: 27 780

12. Buus: 9 340

13. Diegten: 212 481

14. Diepflingen: 99 271

15. Dittingen: 76 025

16. Ettingen: 251 004

17. Frenkendorf: 452 360

18. Füllinsdorf: 234 716

19. Gelterkinden: 508 025

20. Giebenach: 22 349

21. Grellingen: 161 869

22. Häfelfingen: 43 673

23. Hemmiken: 60 702

24. Hölstein: 175 897

25. Itingen: 79 607

26. Kilchberg: 13 259

27. Langenbruck: 64 864

28. Läufelfingen: 86 546

29. Laufen: 393 770

30. Lausen: 326 604

31. Lauwil: 61 850

32. Liedertswil: 12 627

33. Liestal: 656 968

34. Lupsingen: 31 963

35. Nenzlingen: 63 129

36. Niederdorf: 254 924

37. Oltingen: 127 583

38. Ormalingen: 33 056

39. Pratteln: 902 112

40. Reigoldswil: 235 374

41. Rickenbach: 104 120

42. Roggenburg: 44 953

43. Röschenz: 49 590

44. Rothenfluh: 91 484

45. Rümlingen: 102 708

46. Rünenberg: 16 111

47. Tecknau: 173 133

48. Tenniken: 7 940

49. Titterten: 77 557

50. Wahlen: 225 650

51. Waldenburg: 131 633

52. Wenslingen: 96 064

53. Wintersingen: 82 728

54. Wittinsburg: 34 586

55. Zeglingen: 115 299

56. Ziefen: 138 085

57. Zunzgen: 300 770

58. Zwingen: 177 818

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