Legge sulla perequazione finanziaria (FAG) - Scopo (FAG)
Indice delle disposizioni (30)
Testo normativo (30 Articoli)
1. Questa legge ha lo scopo di garantire un equilibrio nei carichi fiscali e nelle prestazioni delle comunità locali.
2. Deve essere regolarmente verificata per quanto riguarda la sua efficacia e la sua efficienza.
1. Questa legge disciplina
a. il riequilibrio annuale delle risorse tra i comuni residenziali;
abis. * i contributi di solidarietà ai comuni residenziali;
b. i contributi di compensazione ai comuni residenziali;
c. il rimborso annuale degli oneri ai comuni residenziali;
d. le prestazioni di compensazione tra il cantone e i comuni residenziali;
e. i contributi transitori ai comuni residenziali.
1. Il Consiglio di Stato istituisce una commissione consultiva «Ripartizione dei Compiti e Perequazione Finanziaria» (in breve: Commissione Consultiva).
2. La Commissione Consultiva è composta da rappresentanti dell'amministrazione e dei comuni e fornisce raccomandazioni su questioni relative alla perequazione finanziaria e alla ripartizione dei compiti tra cantone e comuni.
1. L'aliquota fittizia dell'imposta sul reddito è la somma dei proventi dell'imposta sul reddito dei Comuni residenziali divisa per la somma dei loro proventi dell'imposta sul reddito elevati al 100%.
2. L'aliquota fittizia dell'imposta sul patrimonio così come le aliquote fittizie sull'utile e sul capitale sono definite in modo analogo all'aliquota fittizia dell'imposta sul reddito.
3. La capacità fiscale di un Comune residenziale è la somma dei suoi proventi fiscali convertiti con le aliquote e i tassi fittizi divisa per il numero dei suoi abitanti.
4. ...
1. I comuni la cui capacità fiscale supera il livello di compensazione («comuni contributori») versano contributi ai comuni la cui capacità fiscale è inferiore a tale livello («comuni beneficiari»).
2. Il Consiglio di Stato stabilisce il livello di compensazione per l'anno successivo tramite un decreto («decreto di perequazione finanziaria»). A tal fine, tiene conto della raccomandazione della commissione consultiva.
3. ...
1. I comuni donatori contribuiscono con il 15% della loro capacità fiscale (in breve: aliquota di prelievo) moltiplicata per il loro numero di abitanti. Fatte salve le disposizioni del comma 2.
2. Se l'aliquota di prelievo è superiore al 60% della differenza tra la loro capacità fiscale e il livello di equilibrio, il comune donatore contribuisce con il 60% di tale differenza moltiplicata per il suo numero di abitanti.
3. ...
1. Le comunità beneficiarie ricevono la differenza tra la loro capacità fiscale e il livello di riequilibrio, moltiplicata per il numero dei loro abitanti.
2. ...
1. Se i comuni contributori versano contributi più alti di quelli che i comuni beneficiari ricevono, la differenza viene depositata nel fondo di compensazione.
2. Se i comuni contributori versano contributi più bassi di quelli che i comuni beneficiari ricevono, la differenza viene prelevata dal fondo di compensazione.
3. Il livello di compensazione viene adeguato nell'anno di perequazione finanziaria qualora il fondo di compensazione dovesse altrimenti superare o scendere al di sotto di una certa soglia. Il consiglio di governo disciplina i dettagli nel regolamento.
1. Le comunità residenziali, la cui quota di assistenza sociale supera il 130% della media cantonale, ricevono contributi annuali («Contributi di solidarietà»). La loro somma è determinata secondo il § 7b paragrafo 2.
2. Il singolo contributo di solidarietà è determinato in base alla quota di assistenza sociale che supera il 130% della media cantonale e si riduce del 10% per ogni CHF 100 di capacità fiscale superiore al livello di compensazione.
3. La quota di assistenza sociale è la percentuale di persone beneficiarie di assistenza sociale rispetto al numero degli abitanti.
1. I contributi di solidarietà sono finanziati dai comuni.
2. Il singolo contributo comunale ammonta a CHF 10.- per abitante all'anno.
1. Un comune riceve un contributo straordinario da un fondo («fondo di emergenza») se altrimenti non potrebbe svolgere tutti o alcuni dei suoi compiti senza un carico eccessivo.
2. I requisiti per l'assegnazione del contributo sono un adeguato sfruttamento delle possibilità di autofinanziamento e una contabilità tenuta secondo il Regolamento finanziario comunale.
1. Tutti i comuni residenziali contribuiscono annualmente a un fondo di emergenza.
2. Il contributo non può superare CHF 2,50 per abitante. Viene stabilito annualmente dal consiglio esecutivo in base al fabbisogno previsto. Tiene conto delle raccomandazioni della commissione consultiva.
3. Dal fondo di emergenza non possono essere erogati contributi di emergenza superiori al patrimonio del fondo disponibile.
1. I comuni con un carico educativo superiore alla media ricevono un compenso per il carico educativo.
2. Il calcolo del compenso per il carico educativo si basa su
a. il numero ponderato di alunni della scuola dell'infanzia e primaria in rapporto al numero di abitanti, così come
b. la densità demografica e la posizione geografica.
c. ...
3. ...
1. I comuni la cui indice sociale è superiore alla media ponderata, in base al numero di abitanti, degli indici sociali del cantone, ricevono un contributo come compensazione degli oneri per l'assistenza sociale.
2. Il contributo è determinato dal numero di punti indice superiore alla media cantonale.
3. Il Consiglio di Stato disciplina la definizione dell'indice sociale.
1. Comuni residenziali, il cui rapporto tra superficie non edificabile e superficie totale è superiore alla media cantonale corrispondente, ricevono un contributo a titolo di compensazione dei costi per la superficie non edificabile.
2. Il contributo è determinato in base alla superficie che supera la media cantonale.
1. Come contributi ai sensi dei §§ 11-13, vengono complessivamente distribuiti CHF 22,68 milioni.
2. Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento per i §§ 11-13
a. la ripartizione dei CHF 22,68 milioni tra le singole compensazioni degli oneri, tenendo conto delle raccomandazioni della commissione consultiva;
b. le basi di calcolo e i metodi di calcolo delle compensazioni degli oneri.
1. Per compensare gli spostamenti di compiti passati, i comuni versano al Cantone
a. * ...
b. * ...
c. * ...
d. * nel 2023 CHF 6'650'000.-,
e. * nel 2024 CHF 4'750'000.-,
f. * nel 2025 CHF 2'850'000.-,
g. * nel 2026 CHF 950'000.-.
1bis ...
2. La quota di ciascun comune è determinata in base al numero di abitanti.
1. Per compensare lo spostamento di compiti passati, a partire dall'anno 2027 il Cantone erogherà ai comuni locali un importo annuale di CHF 950'000.-.
2. La quota di ciascun comune dipenderà dal numero di abitanti.
1. Per compensare lo spostamento di compiti dell'«6° anno della scuola primaria», il Cantone fornisce ai comuni
a. nell'anno 2015 CHF 14'537'500.-,
b. negli anni successivi CHF 34'890'000.- annualmente.
2. La quota di un comune si basa sul numero delle alunne e degli alunni della scuola primaria del comune stesso.
1. Per compensare il trasferimento di compiti «PC-AVS/PC-AI», il Cantone fornisce ai comuni residenziali un contributo annuo di CHF 14,3 milioni.
1bis. Per compensare l'alleggerimento del carico delle prestazioni complementari (PC) al Cantone attraverso il finanziamento dell'assistenza comunale negli anni 2011-2015, il Cantone rimborserà ai comuni residenziali un totale di CHF 45 milioni entro la fine dell'anno 2020. Da tale importo sarà decurtato il pagamento di CHF 15 milioni secondo la decisione del consiglio cantonale del 28 gennaio 2016.
2. La quota individuale di ciascun comune si basa sul numero ponderato di residenti molto anziani e sulle loro condizioni economiche. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
1. Alla compensazione proporzionale dell'indennità per mancato guadagno anticipata dal Cantone e dalla Confederazione per la cura dei bambini Covid-19, le comunità municipali versano al Cantone una tantum nel 2020 CHF 1'604'192.-.
2. La quota di ogni comune è determinata in base al numero di abitanti.
1. La Legge per la Promozione del Trasporto Pubblico del 18 aprile 1985 è modificata come segue: ...
1. La Legge sulle Prestazioni Complementari all'AVS e all'AI del 15 febbraio 1973 è modificata come segue: ...
1. La legge sull'assistenza sociale, giovanile e per disabili (Legge sull'assistenza sociale, SHG) del 21 giugno 2001 è modificata come segue: ...
1. La Legge di Riequilibrio Finanziario del 5 giugno 2003 viene abrogata.
1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
1. Per attenuare la transizione al nuovo diritto, le comuni residenziali che risultano peggiorate a causa delle nuove normative rispetto a quelle precedenti, ricevono contributi scalari dal fondo di compensazione (detti: contributi di transizione).
2. I contributi di transizione sono determinati dalla differenza tra
a. gli importi effettivamente ricevuti dal fondo di perequazione finanziaria negli anni 2010-2014 e
b. gli importi ipotetici del fondo di perequazione finanziaria calcolati secondo le nuove normative negli anni 2010-2014.
3. I contributi di transizione ammontano rispettivamente all'80% nel 2016, al 60% nel 2017, al 40% nel 2018 e al 20% nel 2019 della differenza di cui al comma 2.
4. Nel regolamento sono fissati gli importi differenziali di cui al comma 2 per le comuni residenziali interessate.
1. Per attenuare gli effetti della riforma dell'imposta patrimoniale I, il Cantone fornisce ai Comuni residenziali, in aggiunta alla ridotta prestazione compensativa prevista dagli articoli § 15a e § 15abis
a. nell'anno 2023 CHF 7'600'000,-,
b. nell'anno 2024 CHF 5'700'000,-,
c. nell'anno 2025 CHF 3'800'000,-,
d. nell'anno 2026 CHF 1'900'000,-.
2. La quota parte di ciascun comune si basa sui rendimenti dell'imposta patrimoniale delle persone fisiche degli anni contabili 2018-2020.
1. Al 1° gennaio 2019, CHF 4 milioni saranno trasferiti dal fondo di compensazione al fondo per i casi di rigore.
1. Il Consiglio di Stato stabilisce il livello di compensazione per l'anno 2023 nel decreto di perequazione finanziaria 2023.