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Ordinanza sulla presentazione dei conti dei patriziati (Ordinanza sulla presentazione dei conti dei patriziati) (Bürgergemeinderechnungsverordnung) - Ambito di Applicazione

38 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (38)

§ 1 Regolamento sul Bilancio della Comunità Cittadina § 2 Ordinanza sui conti comunali cittadini § 3 Ordinanza sui Bilanci Comunali dei Cittadini § 4 Regolamento sui Conti della Commina Civica § 5 Regolamento della contabilità delle comunità civiche § 6 Regolamento sul Conto della Comune Cittadina § 7 Ordinanza sui Conti delle Comunità Cittadine § 8 Regolamento di contabilità del comune borghese § 9 Regolamento sulla Contabilità della Comune Civica § 10 Ordinanza sui conti delle comunità civiche § 11 Regolamento sul calcolo della comunità civica § 12 Regolamento sui Conti della Comune Cittadina § 13 Ordinanza sulla Contabilità delle Corporazioni Locali § 14 Regolamento sulla Contabilità della Comunità Cittadina § 15 Ordinanza sui Conti della Comunità dei Cittadini § 16 Regolamento sul Conto della Comunità Civica § 17 Ordinanza sui conti della comunità civica § 18 Ordinanza sui Conti delle Comuni Borghesi § 19 Regolamento dei Conti della Comunità Borghese § 20 Ordinanza sui conti delle comunità civili § 21 Ordinanza sui Conti della Comunità Civica § 22 Regolamento Contabile del Comune Cittadino § 24 Ordinanza sul Bilancio Comunale § 26 Regolamento di Contabilità della Comunità Civica § 27 Regolamento sui conti della borgata § 28 Regolamento Finanziario del Comune § 29 Regolamento sui Conti della Comunità Civica § 30 Regolamento sulla contabilità della comunità civica § 31 Regolamento dei Conti della Comunità Civica § 32 Regolamento sui conti della comunità civica § 33 Regolamento contabile della comunità civica § 34 Regolamento sui conti delle comunità cittadine § 35 Regolamento sul Bilancio della Comunità Civica § 36 Regolamento contabile del Comune dei Cittadini § 37 Ordinanza sui conti delle corporazioni comunali § 38 Regolamento sulla Contabilità delle Comuni Cittadine § 39 Regolamento contabile della comunità cittadina § 40 Regolamento sul Rendiconto del Comune dei Cittadini

Testo normativo (38 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento si applica alle comunità cittadine e alle corporazioni borghesi, nonché alle associazioni distrettuali forestali in quanto associazioni di scopo.

2. Le corporazioni borghesi non sono soggette a questo regolamento.

1. Disposizioni Generali

1. Per la contabilità sono applicabili i seguenti principi

a. Annualità: Il bilancio preventivo e il conto annuale sono redatti per 1 anno solare; i consorzi forestali possono prevedere negli statuti che l'annualità si riferisca all'anno forestale.

b. Chiarezza: I conti devono essere denominati in modo chiaro e completo.

c. Completezza: Tutte le operazioni finanziarie e le registrazioni contabili devono essere annotate in contabilità.

d. Veridicità: Tutti i fatti economici devono essere correttamente rilevati e trattati.

e. Contabilizzazione lorda: Non è consentita la compensazione tra entrate e uscite.

f. Momento della registrazione: Entrate e uscite devono essere registrate al momento in cui sono dovute.

g. Ratei e risconti: Le operazioni di pagamento che riguardano una prestazione che si estende su più periodi contabili o che attengono ad un altro esercizio contabile devono essere temporalmente ripartite.

1. Disposizioni Generali

1. Vengono gestiti il conto economico e il bilancio.

2. Si applica il piano dei conti conforme all'allegato. La Direzione delle Finanze e delle Chiese (abbreviato: Direzione) prepara una guida al modello contabile.

3. Le corporazioni possono estendere il piano dei conti in presenza di circostanze particolari. L'estensione richiede l'approvazione della Direzione.

4. I comuni cittadini possono applicare, in luogo del piano dei conti conforme all'allegato, il piano dei conti valido per i comuni di residenza. Una volta effettuata, l'applicazione è definitiva.

**Bilancio** If you have specific text from the article that you need to be translated, please provide it so I can assist you further.

1. Il bilancio indica le attività e le passività.

2. Le attività comprendono

a. il patrimonio finanziario;

b. il patrimonio amministrativo;

c. i finanziamenti finalizzati;

d. il disavanzo di bilancio.

3. Le passività comprendono

a. il capitale di terzi;

b. i finanziamenti finalizzati;

c. il capitale proprio.

**Bilancio** If you have specific text from the article that you need to be translated, please provide it so I can assist you further.

1. Il patrimonio finanziario è costituito dai beni che non servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico. L'investimento di beni è consentito solo in investimenti a basso rischio.

2. Il patrimonio amministrativo è costituito dai beni che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico.

3. I finanziamenti finalizzati consistono negli anticipi per finanziamenti speciali. Questi mostrano il disavanzo di bilancio delle attività finanziate in modo speciale.

**Bilancio** If you have specific text from the article that you need to be translated, please provide it so I can assist you further.

1. Il capitale di terzi è costituito dai debiti e dagli obblighi.

2. I finanziamenti specifici sono costituiti dagli obblighi per i finanziamenti speciali, dai fondi e dai prefinanziamenti.

3. Il capitale netto indica le riserve.

**Bilancio** If you have specific text from the article that you need to be translated, please provide it so I can assist you further.

1. Le attività sono iscritte a bilancio al loro costo di acquisto, produzione o trasferimento. È necessario considerare gli ammortamenti e le eventuali rettifiche di valore.

2. I beni patrimoniali che non sono più necessari per l'adempimento di compiti di diritto pubblico devono essere trasferiti al valore contabile dal patrimonio amministrativo al patrimonio finanziario.

3. I beni del patrimonio finanziario, che sono richiesti per l'adempimento di compiti di diritto pubblico, devono essere trasferiti al valore contabile dal patrimonio finanziario al patrimonio amministrativo.

Conto economico

1. Il conto economico contiene i costi e i ricavi di un periodo contabile. Il suo saldo modifica il capitale proprio o il disavanzo di bilancio.

Conto Economico

1. Il patrimonio amministrativo è soggetto all'obbligo di ammortamento. L'ammortamento avviene in modo forfettario sul valore residuo contabile all'inizio dell'anno fiscale.

2. Le aliquote di ammortamento ammontano al 20% per mobili, macchinari e veicoli e al 10% per gli altri beni patrimoniali.

3. Il bosco acquisito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento deve essere ammortizzato al 10%.

Conto Economico

1. Si possono effettuare ulteriori ammortamenti sul patrimonio amministrativo.

2. Per i beni di breve durata deve essere perseguita, tramite ulteriori ammortamenti, una durata di ammortamento che corrisponda al periodo di utilizzo.

Conto Economico

1. Le prestazioni interne all'amministrazione, che avvengono per finanziamenti speciali, devono essere riportate come addebiti interni.

2. Le altre prestazioni interne all'amministrazione possono essere riportate come addebiti interni.

3. Sono considerate prestazioni addebitabili le spese per il personale e quelle materiali, nonché i servizi di capitale.

Conto degli investimenti

1. Le corporazioni possono tenere una contabilità degli investimenti. Per questa si applicano le disposizioni del Regolamento sulla contabilità dei comuni del 14 febbraio 2012, fatta salva la sezione 3 paragrafo 4, il piano dei conti conforme all'allegato.

**Finanziamenti finalizzati**

1. Con delibera dell'assemblea comunale, può essere previsto di finanziare separatamente compiti specificamente designati e gestirli come finanziamenti speciali.

2. I finanziamenti speciali devono essere equilibrati a medio termine. Le altre disposizioni del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

**Finanziamenti finalizzati**

1. Con delibera dell'assemblea comunale possono essere previsti fondi. I fondi sono costituiti da mezzi vincolati a uno scopo specifico.

**Finanziamenti finalizzati**

1. I mezzi vincolati in base al diritto privato e che non possono essere assegnati a un fondo devono essere indicati come Vincoli di destinazione di diritto privato.

**Finanziamenti finalizzati**

1. Per futuri progetti di investimento espressamente indicati, possono essere stanziati fondi come prefinanziamenti, a condizione che non ne derivi un disavanzo di bilancio.

2. Il prefinanziamento deve essere sciolto al più tardi al momento della realizzazione del progetto. Lo scioglimento avviene tramite ammortamenti aggiuntivi.

3. Si estingue, se l'esecuzione del progetto non viene deliberata entro i successivi 5 anni contabili dall'ultimo versamento nel prefinanziamento.

Spese

1. Per le spese non vincolate, il bilancio è la base giuridica per effettuarle per la funzione designata durante l'esercizio finanziario. Fatte salve le disposizioni del § 21.

Spese

1. In casi giustificati, le somme di bilancio non impegnate o solo parzialmente emesse possono ancora essere utilizzate per lo scopo designato entro sei mesi dalla fine dell'anno contabile (Trasferimento).

2. Con decisione dell'assemblea comunale, può essere previsto che le somme di bilancio non impegnate possano essere utilizzate per uno scopo diverso da quello designato (Spostamento). La decisione dell'assemblea comunale definisce le possibilità di spostamento consentite. Non è consentita una possibilità di spostamento oltre la funzione a due cifre del quadro contabile.

Spese

1. La disposizione speciale è la base giuridica per spendere l'importo stabilito per lo scopo designato.

2. La somma parziale da spendere nell'anno finanziario deve essere inclusa nel bilancio.

**Bilancio**

1. Il bilancio comprende il conto economico. Deve essere strutturato secondo il piano dei conti.

2. Esso contiene

a. il prospetto dei risultati;

b. il riepilogo dei costi e dei ricavi del conto economico per natura;

c. il riepilogo dei costi e dei ricavi del conto economico per funzione;

d. il bilancio dettagliato del conto economico strutturato per funzioni, il quale contiene le cifre del bilancio attuale e di quello precedente, nonché quello dell'ultimo rendiconto annuale;

e. le proposte dell'autorità amministrativa ed esecutiva.

**Bilancio**

1. Se l'assemblea comunale omette di approvare il bilancio entro il 31 dicembre, l'autorità amministrativa ed esecutiva è autorizzata a effettuare le spese indispensabili per la propria attività amministrativa.

**Bilancio annuale**

1. Il bilancio annuale comprende lo stato patrimoniale e il conto economico. Deve essere strutturato secondo il piano dei conti.

2. Esso contiene

a. il prospetto dei risultati con il certificato di finanziamento;

b. l'indicazione sull'utilizzo di un'eccedenza di entrate;

c. il conto economico strutturato secondo il budget;

d. il riassunto dello stato patrimoniale;

e. il dettaglio dello stato patrimoniale;

f. la tabella degli ammortamenti;

g. l'elenco delle proposte straordinarie con indicazione degli importi parziali emessi;

h. l'elenco del patrimonio amministrativo escludendo strade, impianti e lotti boschivi;

i. l'elenco delle immobilizzazioni patrimoniali di natura finanziaria;

k. l'elenco dei debiti a medio e lungo termine;

l. l'elenco delle obbligazioni e crediti eventuali;

m. le richieste dell'autorità amministrativa ed esecutiva.

**Bilancio annuale**

1. Un'eccedenza di reddito nel bilancio annuale può essere utilizzata come apporto al capitale proprio, per ammortamenti aggiuntivi o per apporti in anticipazioni finanziarie.

**Bilancio annuale**

1. Le comunità civiche presentano il bilancio annuale con tutti gli elenchi al Segretariato Generale della Direzione Finanze e Chiesa entro e non oltre 2 settimane dalla delibera dell'assemblea comunale.

2. I bilanci annuali presentati entro il termine stabilito, per i quali la Direzione non ha redatto un rapporto entro il 30 settembre, sono considerati approvati.

**Bilancio annuale**

1. I documenti contabili devono essere conservati come segue

a. il bilancio e il rendiconto annuale: permanentemente;

b. i fogli contabili: per 20 anni;

c. i giustificativi: per 10 anni.

Globalbudgetierung Finanziamento globale

1. Con delibera dell'assemblea comunale può essere introdotto il bilancio globale.

2. Il bilancio globale comprende

a. la descrizione di tutti o alcuni compiti come prodotti;

b. la sintesi di prodotti correlati in gruppi di prodotti, che devono corrispondere a uno o più conti della suddivisione funzionale del conto economico;

c. il collegamento dei gruppi di prodotti con un incarico di prestazione e con un bilancio globale;

d. la facoltà dell'autorità amministrativa ed esecutiva di spostare gli importi dei singoli conti all'interno del bilancio globale o di trasferirli al nuovo esercizio finanziario;

e. l'effettuazione di controlli di efficacia.

Bilancio globale

1. L'autorità amministrativa ed esecutiva è competente per

a. la descrizione dei prodotti e il loro raggruppamento in gruppi di prodotti;

b. la redazione dei mandati di prestazione e dei budget globali corrispondenti;

c. l'effettuazione delle verifiche di efficacia.

2. L'assemblea comunale è competente per

a. l'approvazione dei prodotti, dei gruppi di prodotti e dei mandati di prestazione;

b. la deliberazione sui budget globali.

3. Con delibera dell'assemblea comunale, tutte o singole funzioni in conformità al comma 1 possono essere trasferite all'assemblea comunale.

Globalbudgetierung Finanziamento globale

1. L'assemblea comunale delibera il bilancio e il conto annuale nella forma dei budget globali. Se questi non comprendono l'intero conto economico, la parte restante deve essere deliberata nella forma del piano dei conti.

2. Il bilancio e il conto annuale devono essere presentati nella forma prevista dal comma 1. Inoltre, devono essere presentati integralmente nella forma del piano dei conti.

**Globalbudgetierung - Commissione di Revisione dei Conti**

1. La Commissione di revisione dei conti verifica la contabilità, prepara eventualmente singole operazioni finanziarie, valuta il bilancio e controlla il rendiconto annuale.

2. Essa esamina in particolare la tenuta della contabilità, la chiusura dei conti e il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

3. La valutazione del bilancio comprende specificamente i seguenti compiti

a. Verifica del bilancio e dei suoi allegati in merito alla correttezza e legalità;

b. Valutazione della politica finanziaria del bilancio riguardo alla sostenibilità e al raggiungimento di un equilibrio finanziario a lungo termine.

4. La verifica del rendiconto annuale comprende specificamente i seguenti compiti

a. Controllo del rendiconto annuale e dei suoi allegati in merito al rispetto dei principi di rendicontazione e alla legalità;

b. Esame dei documenti connessi alla gestione contabile.

5. La Direzione redige una guida per le commissioni di revisione dei conti.

**Globalbudgetierung - Commissione di Revisione dei Conti**

1. Prima dell'invio all'assemblea comunale, la commissione di revisione dei conti presenta il proprio rapporto all'autorità amministrativa ed esecutiva per conoscenza e offre a quest'ultima la possibilità di esprimere il proprio parere in merito.

2. Se, durante la sua attività, la commissione di revisione dei conti rileva un atto potenzialmente illecito, presenta una denuncia penale.

Disposizioni finali

1. Sulla validità di questo regolamento

a. nella contabilità patrimoniale, il bosco deve essere valutato a scopo memoria con CHF 1.-;

b. i beni patrimoniali dell'amministrazione, per i quali è indicata una correzione di valutazione, possono essere valutati a scopo memoria con CHF 1.-.

2. La correzione di valutazione deve essere effettuata in un'unica fase al 31 dicembre 1999 o al 31 dicembre 2000 ed è efficace solo sul bilancio.

3. La correzione di valutazione del bosco deve essere effettuata attraverso il fondo di riserva forestale e, se questo è esaurito, attraverso il capitale proprio. I fondi di riserva forestale, che non risultano esauriti dopo la correzione di valutazione, devono essere sciolti e i loro mezzi devono essere trasferiti nel capitale proprio o in un fondo secondo § 17.

Disposizioni finali

1. La Direzione può, su richiesta dei singoli comuni di cittadini o comuni patriziali, dichiarare questo regolamento come valido per la prima volta per l'anno contabile 2000.

2. Per le restanti entità giuridiche, questo regolamento entrerà in vigore per la prima volta per l'anno contabile 2001.

Disposizioni finali

1. Il Regolamento del 24 novembre 1998 sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni (Regolamento Comunale di Finanza) è modificato come segue: ...

Disposizioni finali

1. Abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2001

a. il Regolamento del Consiglio di Stato del 5 luglio 1977 in materia di contabilità dei Comuni,

b. il Regolamento del 18 luglio 1978 sul piano contabile delle Comuni civiche.

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