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180.10 RCCBILANCIOGRV CH-BL

Ordinanza sulla presentazione dei conti dei comuni politici (Ordinanza sulla presentazione dei conti dei comuni, GRV) (Gemeinderechnungsverordnung, GRV) - Ambito di Applicazione (RCC)

66 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (66)

§ 1 Regolamento di Contabilità Comunale, RCC § 2 Regolamento di Contabilità Comunale, RCC § 3 Regolamento sulla Contabilità Comunale, RCC § 4 Regolamento sulla Contabilità Comunale, GRV § 5 Regolamento di contabilità comunale, RCC § 6 Regolamento sulla Contabilità Comunale, RCC § 7 Regolamento di Contabilità Comunale, RCC § 8 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 10 Regolamento di Contabilità Comunale, RCC § 11 Regolamento Comunale di Contabilità, RCC § 12 Regolamento sulla Contabilità Comunale, RCC § 13 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 14 Regolamento sui conti comunali, RCC § 15 Regolamento sui Conti Comunali, RCC § 16 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 17 Regolamento Contabilità Comunale, GRV § 18 Regolamento Comunale di Contabilità, RCC § 19 Regolamento Comunale di Contabilità, RCC § 20 Regolamento sulle Finanze Comunali, RFC § 21 Regolamento sulla Contabilità Comunale, RCC § 22 Regolamento della Contabilità Comunale, GRV § 23 Regolamento sulla Contabilità Comunale, RCC § 24 Regolamento di Contabilità Comunale, RCC § 24a Regolamento sul bilancio comunale, RBC § 25 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 26 Regolamento di contabilità comunale, RCC § 27 Regolamento Contabile Comunale, RCC § 28 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 29 Regolamento della Contabilità Comunale, RCC § 29a Regolamento di Contabilità Comunale, RCC § 30 Regolamento sui Conti Comunali, RCC § 31 Regolamento dei Conti Comunali, RCC § 32 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 33 Regolamento Comunale sulla Contabilità, RCC § 34 Verordnung über die Gemeinderechnungen, GRV § 35 Regolamento contabile comunale, RCC § 36 Regolamento Contabile Comunale, RCC § 37 Regolamento di contabilità comunale, RCC § 38 Regolamento di contabilità comunale, RCC § 39 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 40 Regolamento sui Conti Comunali, RCC § 41 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 42 Regolamento di Contabilità Comunale, RCC § 43 Regolamento Comunale di Contabilità, RCC § 44 Regolamento Contabile Comunale, RCC § 45 Regolamento sulla Contabilità Comunale, RCC § 46 Regolamento contabile comunale, RCC § 46a Regolamento di Contabilità Comunale, RCC § 47 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 48 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 49 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 50 Regolamento della contabilità comunale, RCC § 51 Regolamento sulla Contabilità Comunale, RCC § 52 Regolamento sulla Contabilità Comunale, GRV § 53 Regolamento contabile comunale, RCC § 54 Regolamento Contabile Comunale, RCC § 55 Regolamento dei conti comunali, RGC § 56 Regolamento sulla contabilità comunale, RCC § 57 Regolamento sui Conti Comunali, RCC § 57a Regolamento della Contabilità Comunale, RCC § 57b Regolamento sul Conto Comunale, RCC § 58 Regolamento sulla Contabilità Comunale, RCC § 59 Regolamento della Contabilità Comunale, RCC § 60 Regolamento sui conti comunali, RCC § 61 Regolamento sulla contabilità comunale, GRV § 62 Regolamento di contabilità comunale, RCC

Testo normativo (66 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento si applica ai comuni residenziali nonché alle loro associazioni di scopo e istituzioni.

1. Disposizioni Generali

1. Per la contabilità si applicano i seguenti principi

a. Annualità: Bilancio preventivo e bilancio consuntivo sono redatti per un anno solare. Le associazioni di scopo possono prevedere nei loro statuti un'altra annualità, se giustificato.

b. Specificazione: Il bilancio è strutturato secondo il piano contabile.

c. Presentazione lorda: Costi e ricavi, attivo e passivo, così come le spese e le entrate per investimenti sono indicate separatamente e senza compensazione.

d. Competenza: Tutti i costi e ricavi sono registrati nel periodo in cui sono stati generati. Il bilancio è mantenuto come contabilità a data finale.

e. Rilevanza: Sono forniti quegli elementi informativi necessari per una rapida e completa valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

f. Chiarezza: Le informazioni sono presentate in modo chiaro e comprensibile.

g. Precisione: Le informazioni sono presentate in modo accurate e corretto.

h. Approccio economico: La contabilità è determinata dal contenuto economico.

i. Neutralità: Le informazioni sono presentate in modo imparziale.

k. Completezza: Sono considerate tutte le informazioni importanti.

l. Tempestività: La contabilità e il flusso di cassa sono gestiti tempestivamente. Le operazioni vengono registrate cronologicamente.

m. Verificabilità: Le operazioni sono registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni sono contrassegnate e le registrazioni sono supportate da documenti.

1. Disposizioni Generali

1. Sono tenute la contabilità dei risultati, il conto degli investimenti e il bilancio.

2. Il piano dei conti comprende la classificazione funzionale, la classificazione per natura nonché i conti di bilancio.

1. Disposizioni Generali

1. I documenti contabili devono essere conservati come segue

a. il budget e il bilancio annuale permanentemente;

b. i registri contabili per 20 anni;

c. i documenti giustificativi per 10 anni.

1. Disposizioni Generali

1. La Direzione delle Finanze e delle Chiese (in breve: Direzione) stabilisce il quadro contabile.

2. Essa redige un manuale finanziario.

BILANCIO

1. Il bilancio comprende le attività e le passività.

2. Le attività comprendono

a. il patrimonio finanziario,

b. il patrimonio amministrativo.

3. Le passività comprendono

a. il capitale di terzi,

b. il capitale proprio.

BILANCIO

1. Il patrimonio finanziario comprende quei beni materiali che possono essere alienati senza compromettere l'adempimento delle funzioni pubbliche.

2. L'investimento di beni patrimoniali è consentito solo in investimenti a basso rischio.

**Articolo 1: Bilancio** 1. **Finalità del Bilancio**: Il bilancio serve come strumento essenziale per la pianificazione finanziaria e il controllo delle risorse di un'organizzazione. 2. **Componenti Principali**: I principali componenti di un bilancio includono lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario. 3. **Stato Patrimoniale**: Questo documento fornisce un riassunto della situazione patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione in un determinato momento. 4. **Conto Economico**: Rappresenta il resoconto delle operazioni economiche dell'organizzazione in un determinato periodo, mostrando i ricavi e le spese. 5. **Rendiconto Finanziario**: Offrendo una panoramica dei flussi di cassa, questo documento illustra come le risorse finanziarie siano state generate e utilizzate in un periodo specifico. 6. **Norme di Redazione**: Il bilancio deve essere redatto secondo le norme contabili generalmente accettate, che garantiscono la trasparenza e la coerenza delle informazioni presentate. In caso di ulteriori dettagli o elementi specifici, procedere con l'adeguata inclusione nel testo.

1. La prima valutazione dei beni tangibili dell'attivo finanziario avviene al costo di acquisizione. Se non sono sostenuti costi di acquisizione, avviene al valore di mercato al momento dell'accesso.

2. I beni tangibili dell'attivo finanziario devono essere rivalutati in caso di variazione significativa del valore, ma almeno ogni 5 anni. Le altre posizioni dell'attivo finanziario devono essere rivalutate annualmente.

3. Le rivalutazioni avvengono al valore di mercato alla data di bilancio.

4. Le rivalutazioni dei titoli avvengono al valore fiscale.

**Articolo 1: Bilancio** 1. Il bilancio di un'entità giuridica deve essere redatto in conformità con i principi contabili generalmente accettati e riflettere fedelmente l'attuale situazione finanziaria dell'entità. 2. Il bilancio deve includere il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, fornendo informazioni dettagliate riguardanti le attività, le passività, i ricavi e le spese. 3. È obbligatorio che il bilancio venga sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente, al fine di garantire l'accuratezza e la trasparenza delle informazioni finanziarie presentate. 4. Il bilancio deve essere pubblicato entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, consentendo agli azionisti e alle parti interessate di accedere alle informazioni necessarie per una valutazione informata della performance economica dell'entità.

1. Il patrimonio amministrativo comprende quei beni materiali che servono all'adempimento delle funzioni pubbliche.

**Articolo 1: Bilancio** 1. Il bilancio di un'entità giuridica deve essere redatto in conformità con i principi contabili generalmente accettati e riflettere fedelmente l'attuale situazione finanziaria dell'entità. 2. Il bilancio deve includere il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, fornendo informazioni dettagliate riguardanti le attività, le passività, i ricavi e le spese. 3. È obbligatorio che il bilancio venga sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente, al fine di garantire l'accuratezza e la trasparenza delle informazioni finanziarie presentate. 4. Il bilancio deve essere pubblicato entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, consentendo agli azionisti e alle parti interessate di accedere alle informazioni necessarie per una valutazione informata della performance economica dell'entità.

1. La valutazione iniziale dei beni patrimoniali nel patrimonio amministrativo avviene al valore dei costi di acquisto o di produzione. Se non sono sostenuti costi, avviene al valore di mercato al momento dell'accesso.

2. I beni patrimoniali del patrimonio amministrativo, che subiscono un deprezzamento a causa dell'uso, devono essere ammortizzati linearmente per la loro durata d'uso categorizzata secondo l'Appendice I (in breve: ammortamento programmato). I prestiti e le partecipazioni devono essere valutati in modo analogo al patrimonio finanziario.

3. Se un bene patrimoniale presenta una durata d'uso più breve rispetto a quella categorizzata, deve essere ammortizzato straordinariamente oltre all'ammortamento programmato. Le ammortizzazioni avvengono in modo lineare durante la durata d'uso residua.

4. L'ammortamento inizia nell'anno successivo all'immissione in uso del bene patrimoniale. Questo vale di norma anche per gli impianti acquisiti usati o trasferiti dal patrimonio finanziario.

BILANCIO

1. I beni patrimoniali che non sono più necessari per l'adempimento delle funzioni pubbliche devono essere trasferiti dal patrimonio amministrativo al patrimonio finanziario al valore contabile e successivamente rivalutati.

2. I beni patrimoniali del patrimonio finanziario che sono necessari per l'adempimento delle funzioni pubbliche devono essere trasferiti dal patrimonio finanziario al patrimonio amministrativo al valore di mercato.

**Articolo 1: Bilancio** 1. Il bilancio di un'entità giuridica deve essere redatto in conformità con i principi contabili generalmente accettati e riflettere fedelmente l'attuale situazione finanziaria dell'entità. 2. Il bilancio deve includere il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, fornendo informazioni dettagliate riguardanti le attività, le passività, i ricavi e le spese. 3. È obbligatorio che il bilancio venga sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente, al fine di garantire l'accuratezza e la trasparenza delle informazioni finanziarie presentate. 4. Il bilancio deve essere pubblicato entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, consentendo agli azionisti e alle parti interessate di accedere alle informazioni necessarie per una valutazione informata della performance economica dell'entità.

1. Il capitale di terzi è composto da

a. le passività,

b. i fondi con vincolo di destinazione stabilito da terzi,

c. gli accantonamenti,

d. i risconti passivi.

2. Gli accantonamenti vengono costituiti per passività il cui ammontare esiste, ma di cui l'importo o la scadenza non sono ancora determinati.

Here is the Italian translation: --- **Bilanz** **Articolo 1: Definizioni** Ai fini del presente atto, i termini seguenti avranno i significati qui definiti: 1. "Conto": qualsiasi documento contabile contenente la codifica dei diversi movimenti economici che permettono di determinare la situazione patrimoniale di un'entità. 2. "Bilancio": il documento che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità alla data di riferimento, e il risultato economico dell'esercizio finanziario. 3. "Attivo": tutti gli elementi del patrimonio che appartengono all'entità, valutati economicamente positivi. 4. "Passivo": tutti gli elementi che rappresentano obbligazioni o debiti dell'entità verso terzi. 5. " Patrimonio netto": la differenza tra attivo e passivo, che rappresenta l'effettiva ricchezza dell'entità. **Articolo 2: Obblighi di Bilancio** 1. Ogni entità giuridica è tenuta a redigere un bilancio annuale che rifletta in modo veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria. 2. Il bilancio deve essere conforme ai principi contabili generalmente accettati e deve includere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. 3. Gli amministratori devono garantire che il bilancio sia completato entro il periodo di tempo stabilito dalla legge applicabile. **Articolo 3: Revisione Legale dei Conti** 1. Le entità che superano determinati limiti di grandezza, come stabilito dalla normativa vigente, sono obbligate a sottoporre la propria contabilità e i bilanci alla revisione legale da parte di un revisore indipendente. 2. Il revisore ha il compito di esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio con le norme di legge e i principi contabili. 3. Il rapporto del revisore deve essere allegato al bilancio e messo a disposizione dei soci o azionisti. --- Note: Make sure to maintain the legal terminology and structure as reflected above in any translation task similar to this.

1. Il capitale proprio è composto da

a. i finanziamenti speciali,

b. i fondi con vincolo di destinazione specifico comunale,

c. l'eccedenza o il disavanzo di bilancio,

d. * ...

e. * i prefinanziamenti,

f. * la riserva di politica finanziaria.

**Articolo 1: Bilancio** 1. Il bilancio di un'entità giuridica deve essere redatto in conformità con i principi contabili generalmente accettati e riflettere fedelmente l'attuale situazione finanziaria dell'entità. 2. Il bilancio deve includere il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, fornendo informazioni dettagliate riguardanti le attività, le passività, i ricavi e le spese. 3. È obbligatorio che il bilancio venga sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente, al fine di garantire l'accuratezza e la trasparenza delle informazioni finanziarie presentate. 4. Il bilancio deve essere pubblicato entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, consentendo agli azionisti e alle parti interessate di accedere alle informazioni necessarie per una valutazione informata della performance economica dell'entità.

1. Le spese e i ricavi, così come le uscite e le entrate per investimenti, devono essere rilevati nel conto economico o nel conto degli investimenti al momento della fruizione dei servizi o della fornitura delle prestazioni.

2. I proventi fiscali devono essere registrati nella loro entità presunta (principio di competenza fiscale).

Conto Economico

1. Un disavanzo di bilancio deve essere estinto, tenendo conto del risultato dell'anno successivo, entro un termine massimo di 4 anni, tramite un'eccedenza di entrate minima del 25% annuo.

2. Se esiste una riserva di politica finanziaria, un disavanzo di bilancio deve essere estinto, per quanto possibile o necessario, tramite un prelievo corrispondente da tale riserva.

Conto Economico

1. Le prestazioni interne all'amministrazione devono essere riportate come imputazioni interne quando avvengono per o attraverso finanziamenti speciali.

2. Altre prestazioni interne all'amministrazione possono essere riportate come imputazioni interne.

3. Sono considerate prestazioni imputabili le spese per il personale e i beni, nonché i servizi di capitale.

Conto degli investimenti

1. Il calcolo degli investimenti comprende le spese e le entrate per i beni materiali che servono all'adempimento dei compiti pubblici e che possono essere utilizzati a lungo termine (in breve: spese e entrate per investimenti). Resta salva la disposizione di cui all'articolo 20.

2. Le spese e le entrate per investimenti devono essere attivate o passivate alla fine dell'esercizio finanziario.

Conto degli investimenti

1. Le spese di investimento possono essere registrate nel conto economico fino ai seguenti limiti massimi

a. dai comuni con fino a 1'000 abitanti fino a CHF 25'000.-;

b. dai comuni con fino a 5'000 abitanti fino a CHF 50'000.-;

c. dai comuni con fino a 10'000 abitanti fino a CHF 75'000.-;

d. dai comuni con più di 10'000 abitanti fino a CHF 100'000.-.

Finanziamenti Finalizzati

1. Le finanziamenti speciali sono finanziamenti vincolati a uno scopo specifico e sostenuti esclusivamente da tasse.

2. I comuni gestiscono come finanziamento speciale

a. l'approvvigionamento idrico,

b. lo smaltimento delle acque reflue,

c. lo smaltimento dei rifiuti.

3. Possono prevedere tramite regolamento che ulteriori compiti, secondo le funzioni del piano contabile, siano gestiti come finanziamenti speciali.

4. I finanziamenti speciali devono essere equilibrati nel tempo. I disavanzi di bilancio devono essere coperti secondo il § 17. Le altre disposizioni di questo regolamento si applicano per analogia.

5. Il Consiglio di Stato può autorizzare, in casi giustificati, che un versamento diverso da quelli sostenuti da tasse possa essere effettuato in un finanziamento speciale oppure che un prelievo da un finanziamento speciale possa essere utilizzato per un compito diverso da quello specifico.

Finanziamenti Finalizzati

1. I fondi sono mezzi vincolati forniti da terzi e devono essere riportati separatamente.

2. Devono essere gestiti come fondi

a. le tasse sostitutive per la mancata costruzione di rifugi antiaerei,

b. * le tasse sostitutive per la mancata realizzazione di posti auto,

c. * il contributo di valore aggiunto,

d. * ...

3. I comuni possono prevedere ulteriori fondi attraverso un regolamento. Il loro finanziamento diretto o indiretto tramite imposte non è consentito. Rimane salvo il comma 4.

4. I fondi secondo il comma 3 per la promozione della localizzazione comunale possono essere alimentati con le entrate fiscali delle persone giuridiche.

Finanziamenti con vincolo di destinazione

1. I mezzi che sono vincolati per uno scopo specifico in base al diritto privato e che non possono essere assegnati a un fondo devono essere indicati separatamente.

Finanziamenti Finalizzati

1. I prefinanziamenti sono fondi vincolati per progetti d'investimento specificamente designati che non sono ancora stati deliberati o completati.

2. I prefinanziamenti e i contributi in tali investimenti richiedono la delibera dell'assemblea comunale o del consiglio comunale. Sono consentiti solo nella misura di un'eccedenza di entrate.

3. Se il progetto d'investimento viene deliberato, il prefinanziamento deve essere linearmente estinto durante la durata di utilizzo dell'impianto.

4. Se il progetto d'investimento non viene deliberato entro i successivi 5 esercizi contabili dall'ultimo contributo al prefinanziamento, questo deve essere estinto. L'estinzione avviene a favore del conto economico.

Finanziamenti Finalizzati

1. Può essere costituita una riserva di politica finanziaria.

2. I versamenti nella riserva di politica finanziaria e i prelievi da essa richiedono la delibera dell'assemblea comunale o del consiglio degli abitanti. Resta riservato l'art. 17 cpv. 2.

3. Un versamento è consentito solo nella misura di un'eccedenza di entrate.

4. Un prelievo è consentito solo nella misura della riserva di politica finanziaria esistente.

Bilancio

1. Il budget di cui al § 26 comma 1 è la composizione degli importi che si prevede di spendere o di incassare nell'anno successivo. Fatte salve le disposizioni del comma 1bis.

1bis. Non è consentito includere nel budget i versamenti al fondo di riserva per la politica finanziaria. Prelievi dalla riserva di politica finanziaria e versamenti nei prefinanziamenti possono essere inseriti nel budget soltanto in ugual misura.

2. Il budget costituisce la base giuridica per effettuare le spese non vincolate indicate per lo scopo designato.

3. La base giuridica di cui al comma 2 è valida durante l'anno contabile. Fatta salva la disposizione del comma 4.

4. La base giuridica di cui al comma 2 rimane valida per gli investimenti al di sotto della soglia dei progetti speciali per ulteriori 2 anni. Gli importi delle spese non effettuati devono essere inclusi nei budget successivi e sono considerati spese vincolate.

Bilancio

1. Il bilancio contiene

a. il prospetto dei risultati,

b. la sintesi del conto economico per funzioni,

c. la sintesi del conto economico per natura,

d. il conto economico dettagliato suddiviso per funzioni,

e. la sintesi del conto investimenti per funzioni,

f. la sintesi del conto investimenti per natura,

g. il conto investimenti dettagliato suddiviso per funzioni.

1bis Contiene inoltre

a. l'elenco degli investimenti nel patrimonio amministrativo,

b. l'elenco degli investimenti nel patrimonio finanziario.

2. Ogni importo secondo il comma 1 deve essere integrato con gli importi corrispondenti del bilancio dell'anno precedente e dell'ultimo rendiconto annuale.

3. Al bilancio devono essere allegati

a. * ...

b. l'elenco degli indicatori finanziari.

Bilancio

1. Tabella dei Risultati

a. al 1º livello, riporta il risultato operativo, che comprende il risultato delle attività operative e quello del finanziamento;

b. al 2º livello, riporta il risultato straordinario;

c. al 3º livello, riporta il risultato complessivo.

2. Riporta per il conto investimenti le spese di investimento e le entrate di investimento del patrimonio amministrativo, nonché gli investimenti netti risultanti da esse.

Bilancio

1. La rendicontazione dettagliata dei risultati, articolata funzionalmente, deve essere illustrata in relazione a variazioni essenziali rispetto al bilancio dell'anno precedente, nonché in relazione a spese essenziali non vincolate.

2. La rendicontazione dettagliata degli investimenti, articolata funzionalmente, deve essere illustrata con riferimento agli importi essenziali.

Bilancio

1. L'elenco degli investimenti nel patrimonio amministrativo comprende gli investimenti deliberati e quelli previsti.

2. Contiene per ogni investimento deliberato le seguenti informazioni

a. il conto sul quale verrà registrata la spesa;

b. la descrizione della spesa;

c. la data della delibera di spesa nonché la data di un'eventuale delibera di credito suppletivo;

d. l'importo della spesa deliberato;

e. l'importo cumulativo delle spese effettuate alla fine dell'ultimo esercizio finanziario chiuso;

f. l'importo delle spese rimanente alla fine dell'ultimo esercizio finanziario chiuso;

g. l'importo delle spese effettuate e previste secondo il bilancio dell'anno precedente e secondo il bilancio attuale;

h. l'importo delle spese rimanente alla fine dell'anno di bilancio.

3. Comprende per ogni investimento previsto le seguenti informazioni

a. il conto sul quale verrà registrata la spesa;

b. la descrizione della spesa;

c. l'importo della spesa previsto;

d. l'importo della spesa previsto nell'anno di bilancio;

e. l'importo previsto, rimanente delle spese alla fine dell'anno di bilancio.

Bilancio

1. L'elenco delle investimenti nel patrimonio finanziario comprende gli investimenti approvati e quelli previsti.

2. Essa contiene le informazioni pertinenti ai sensi del § 29 comma 2 e 3, esclusa la loro lett. a.

Bilancio

1. L'elenco degli indicatori finanziari comprende gli indicatori finanziari calcolati dal Segretariato generale della Direzione delle finanze e della chiesa, nonché i valori di riferimento cantonali.

Bilancio

1. Il bilancio deve essere presentato in forma elettronica tramite piattaforma web e in formato PDF al Segretariato generale della Direzione delle finanze e delle chiese, entro e non oltre 2 settimane dalla delibera dell'assemblea comunale o del consiglio comunale.

2. Inoltre, devono essere presentati

a. la delibera dell'assemblea comunale o del consiglio comunale,

b. un elenco delle aliquote fiscali e delle tariffe applicabili nell'anno successivo, nonché degli importi delle tasse per i finanziamenti speciali,

c. il rapporto della commissione di revisione dei conti.

3. I bilanci presentati entro il termine per i quali la Direzione non ha fornito un rapporto ai comuni entro il 31 marzo si intendono approvati.

Bilancio

1. Se l'assemblea comunale o il consiglio comunale non adotta il bilancio entro il 31 dicembre, le autorità comunali competenti sono autorizzate a effettuare le spese indispensabili per la loro attività amministrativa.

**Bilancio annuale**

1. Il bilancio annuale è la compilazione degli importi che sono stati spesi o incassati nell'anno precedente, nonché degli attivi e dei passivi all'inizio e alla fine dell'anno.

2. Esso contiene

a. il prospetto dei risultati,

b. il rendiconto finanziario,

c. il riassunto del conto economico per funzioni,

d. il riassunto del conto economico per natura,

e. il conto economico dettagliato suddiviso per funzione,

f. il riassunto del piano di investimento per funzioni,

g. il riassunto del piano di investimento per natura,

h. il piano di investimento dettagliato suddiviso per funzione,

i. il riassunto del bilancio,

k. la rappresentazione dettagliata del bilancio.

3. Ogni importo secondo il paragrafo 2 lett. a e c-h deve essere integrato con gli importi corrispondenti del budget e dell'ultimo bilancio annuale.

4. Al bilancio annuale devono essere allegati

a. la prova del capitale proprio,

b. l'estratto dalla contabilità patrimoniale dei beni amministrativi,

c. l'elenco delle immobilizzazioni finanziarie,

d. l'elenco delle passività finanziarie a breve e lungo termine,

e. l'elenco degli accantonamenti,

f. l'elenco delle obbligazioni e crediti eventuali,

g. l'elenco delle limitazioni di destinazione di diritto privato,

h. l'elenco degli investimenti nei beni amministrativi,

hbis. l'elenco degli investimenti nelle immobilizzazioni finanziarie,

i. l'elenco degli indicatori finanziari,

k. l'elenco delle partecipazioni comunali,

l. l'elenco della collaborazione intercomunale.

**Bilancio annuale**

1. Il prospetto dei risultati indica per il conto economico

a. al 1° livello il risultato operativo; questo comprende il risultato dall'attività operativa nonché quello dal finanziamento;

b. al 2° livello il risultato straordinario;

c. al 3° livello il risultato complessivo nonché la variazione dell'eccedenza o del disavanzo di bilancio.

2. Indica per il conto degli investimenti le spese d'investimento e le entrate di investimento del patrimonio amministrativo nonché gli investimenti netti risultanti.

**Bilancio annuale**

1. Il rendiconto finanziario indica la provenienza e l'utilizzo dei fondi.

2. Essa rappresenta i flussi di cassa derivanti dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

**Bilancio annuale**

1. Le rendicontazioni dettagliate dei risultati e degli investimenti, strutturate funzionalmente, devono essere spiegate riguardo a cambiamenti sostanziali rispetto al budget.

**Bilancio annuale**

1. L'estratto dalla contabilità patrimoniale amministrativa contiene per ogni spesa di investimento, registrata in conto capitale, le seguenti indicazioni

a. il conto e il numero di riferimento,

b. la denominazione dell'oggetto e, in caso di terreni, il numero di particella e la superficie,

c. l'anno della prima ammortizzazione,

d. la durata d'uso categorizzata,

e. eventualmente il momento della fine della durata d'uso abbreviata e il motivo della stessa,

f. l'ammontare della spesa di investimento effettuata,

g. l'ammontare della spesa di investimento rimanente dopo aver dedotto le entrate da investimento,

h. il valore all'inizio dell'anno corrente,

i. l'ammontare delle spese di investimento nell'anno corrente,

k. l'ammontare delle entrate da investimento nell'anno corrente,

l. gli ammortamenti programmati nell'anno corrente,

m. eventualmente gli ammortamenti straordinari nell'anno corrente,

n. il valore alla fine dell'anno corrente.

**Bilancio annuale**

1. L'elenco delle attività finanziarie contiene per ciascun bene le seguenti informazioni

a. il conto di bilancio;

b. per i beni mobili, la designazione dell'oggetto;

c. per i terreni, la designazione dell'oggetto, il numero della particella, la superficie e l'appartenenza alla zona;

d. il valore d'acquisto;

e. il valore contabile all'inizio e alla fine dell'anno, nonché le sue variazioni.

**Bilancio annuale**

1. L'elenco delle passività finanziarie a breve e lungo termine contiene per ciascuna passività le seguenti indicazioni

a. il conto del bilancio;

b. il creditore;

c. l'inizio e la scadenza;

d. il tasso di interesse e l'onere finanziario nell'esercizio;

e. il valore contabile all'inizio e alla fine dell'anno, nonché la sua variazione.

**Bilancio annuale**

1. L'elenco degli accantonamenti è suddiviso per conti e contiene per ciascun accantonamento

a. la finalità dell’accantonamento,

b. la motivazione dell’accantonamento nonché delle eventuali variazioni,

c. il valore contabile all'inizio e alla fine dell'anno, nonché la relativa variazione.

**Bilancio annuale**

1. L'elenco delle passività potenziali contiene le obbligazioni il cui esistenza non è certa, ma potrebbe essere possibile.

2. L'elenco delle attività potenziali contiene i crediti il cui esistenza non è certa, ma potrebbe essere possibile.

**Bilancio annuale**

1. L'elenco degli investimenti nel patrimonio amministrativo comprende gli investimenti deliberati e quelli conclusi nell'anno contabile.

2. Per ogni investimento contiene le seguenti informazioni

a. il conto su cui viene registrata la spesa;

b. la denominazione della spesa;

c. la data della delibera di spesa e la data di eventuale delibera di credito supplementare;

d. l'importo di spesa deliberato;

e. l'importo di spesa accumulato e sostenuto alla fine dell'ultimo anno contabile concluso;

f. l'importo di spesa rimanente alla fine dell'ultimo anno contabile concluso;

g. l'importo di spesa sostenuto nell'anno contabile;

h. l'importo di spesa rimanente alla fine dell'anno contabile;

i. per gli investimenti conclusi nell'anno contabile, la data di approvazione del rendiconto finale da parte del consiglio comunale.

**Bilancio annuale**

1. L'elencazione degli investimenti nel patrimonio finanziario comprende gli investimenti deliberati nonché quelli conclusi nell'anno contabile.

2. Essa contiene le indicazioni pertinenti ai sensi del § 46 cpv. 2 senza la sua lett. a.

**Bilancio annuale**

1. L'elenco degli indicatori finanziari comprende gli indicatori finanziari calcolati dal Segretariato generale della Direzione delle finanze e della chiesa, nonché i valori di riferimento cantonali.

**Bilancio annuale**

1. L'elenco delle partecipazioni comunali comprende le partecipazioni del comune attribuite al patrimonio amministrativo in

a. società per azioni,

b. società in accomandita per azioni,

c. società a responsabilità limitata,

d. cooperative di diritto privato e pubblico.

2. Comprende inoltre le rappresentanze del comune negli organi decisionali delle persone giuridiche, in cui il comune è membro per lo svolgimento di compiti pubblici e competenze, nonché i suoi mandati di sorveglianza sulle fondazioni.

3. Contiene per ciascuna posizione ai sensi dei comma 1 e 2 le seguenti informazioni

a. Nome, forma giuridica, scopo, attività e capitale della persona giuridica;

b. Quota del comune nella persona giuridica così come il valore d'acquisto e il valore contabile della quota;

c. Portata della responsabilità del comune;

d. Nomi dei rappresentanti del comune nella persona giuridica.

**Bilancio annuale**

1. L'elenco della collaborazione intercomunale comprende la collaborazione del comune attraverso

a. contratti intercomunali,

b. uffici congiunti,

c. commissioni comuni,

d. autorità comuni,

e. consorzi di scopo,

f. istituti,

g. fondazioni.

2. Contiene per ogni collaborazione le seguenti informazioni

a. Nome, forma giuridica, scopo, attività e capitale dell'istituzione;

b. comuni partecipanti;

c. quota del comune nell'istituzione;

d. pagamenti dell'ultimo esercizio finanziario concluso tra il comune e l'istituzione;

e. entità della responsabilità del comune;

f. nomi dei rappresentanti del comune nell'istituzione.

**Bilancio annuale**

1. Il rendiconto annuale, con tutti gli allegati, deve essere presentato in formato PDF al Segretariato generale della Direzione delle finanze e delle chiese al massimo entro 2 settimane dalla delibera dell'assemblea comunale o del consiglio municipale. Deve essere ulteriormente presentato in formato elettronico tramite la piattaforma web, qualora siano state adottate modifiche rispetto al progetto comunale.

2. Devono essere inoltre presentati

a. la delibera dell'assemblea comunale o del consiglio municipale,

b. il rapporto della commissione di revisione dei conti.

3. I rendiconti annuali presentati entro i termini, per i quali la Direzione non ha inviato un rapporto ai comuni entro il 30 settembre, si considerano approvati.

Bilancio globale

1. I comuni possono introdurre la globalizzazione del budget attraverso un regolamento.

2. La globalizzazione del budget comprende

a. la descrizione di tutti o alcuni compiti comunali come prodotti;

b. il raggruppamento di prodotti affini in gruppi di prodotti, che devono corrispondere a uno o più conti della struttura funzionale del conto economico;

c. il collegamento dei gruppi di prodotti con un mandato di prestazione e con un budget globale;

d. l'autorità del consiglio comunale di spostare gli importi dei singoli conti all'interno del budget globale o trasferirli all'esercizio contabile successivo;

e. l'esecuzione di verifiche dell'efficacia.

**Bilancio globale** (Note: Without additional context, "Globalbudgetierung" is translated to "Bilancio globale" in Italian. If this term refers to a specific concept or is used in a particular legal context, further details could result in a more precise translation.)

1. Il consiglio comunale è competente per

a. la descrizione dei prodotti e la loro classificazione in gruppi di prodotti,

b. la stesura dei relativi mandati di prestazione e budget globali,

c. l'effettuazione delle verifiche di efficacia.

2. L'assemblea comunale o il consiglio comunale è competente per

a. l'approvazione dei prodotti, dei gruppi di prodotti e dei mandati di prestazione;

b. la deliberazione sui budget globali.

3. Tramite regolamento, tutti o singoli compiti del consiglio comunale secondo il comma 1 possono essere trasferiti all'assemblea comunale o al consiglio comunale.

Bilancio globale

1. L'assemblea comunale o il consiglio comunale delibera sul bilancio e sul conto annuale nella forma dei budget globali. Se questi non comprendono l'intera conto economico, la parte restante deve essere approvata nella forma convenzionale.

2. Il comune presenta al cantone il bilancio e il conto annuale nella forma prevista al paragrafo 1. Inoltre, li presenta integralmente nella forma convenzionale.

Commissione di Revisione dei Conti

1. La commissione di revisione dei conti esamina la rendicontazione finanziaria, prepara eventualmente le operazioni finanziarie individuali, esamina il bilancio e revisiona il rendiconto annuale.

2. Essa verifica in particolare la contabilità, il bilancio di chiusura e il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

3. L'esame del bilancio comprende in particolare i seguenti compiti

a. Verifica del bilancio e dei suoi allegati riguardo alla correttezza e alla legittimità;

b. Valutazione politico-finanziaria del bilancio nonché del piano di attività e di finanziamento in relazione alla sostenibilità e al raggiungimento di un bilancio finanziario equilibrato nel lungo termine.

4. La revisione del rendiconto annuale comprende in particolare i seguenti compiti

a. Controllo del rendiconto annuale e dei suoi allegati in merito al rispetto dei principi contabili e della legittimità;

b. Esame dei documenti connessi alla conduzione contabile.

5. La direzione redige una guida per le commissioni di revisione dei conti.

Commissione di Revisione dei Conti

1. Prima dell'invio all'assemblea comunale o al consiglio comunale, la commissione di revisione dei conti presenta il suo rapporto al consiglio comunale per conoscenza e gli offre la possibilità di esprimere il proprio parere al riguardo.

2. Se la commissione di revisione dei conti rileva, durante le sue attività, un atto potenzialmente penalmente rilevante, presenta una denuncia penale.

Disposizioni finali

**1. Al 1° gennaio 2014:**

a. le precedenti, volontarie speciali finanziarie e fondi, per i quali non esiste una base regolamentare, devono essere sciolti e compensati con l'eccedenza o il disavanzo di bilancio nell'apertura di bilancio 2014;

b. * le immobilizzazioni materiali e finanziarie del patrimonio finanziario nonché gli accantonamenti devono essere rivalutati secondo i nuovi principi di valutazione.

**2.** Le attuali immobilizzazioni senza i prestiti e le partecipazioni nonché senza i terreni non edificati devono essere ammortizzate al valore contabile al 31 dicembre 2013 in conformità con i tassi di ammortamento dell'Allegato II.

**3.** Il Consiglio di Stato può, in casi singoli e su richiesta, approvare tassi di ammortamento per le immobilizzazioni esistenti che differiscono da questo regolamento. La domanda deve essere presentata all'Ufficio entro il 30 giugno 2014.

**4.** Nel bilancio annuale 2014 devono essere dettagliatamente indicati nell'allegato le sistemazioni di bilancio risultanti dalla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali e finanziarie del patrimonio finanziario nonché degli accantonamenti mediante il bilancio finale 2013 secondo i vecchi principi di valutazione e il bilancio di apertura 2014 secondo i nuovi principi di valutazione. Il bilancio di apertura 2014 e le elencazioni provvisorie secondo i §§ 40, 41 e 43 per il 2014 devono essere presentati all'Ufficio entro il 31 ottobre 2014.

**5.** L'aggiornamento dei bilanci 2012 e 2013 per i §§ 26 comma 2 e § 34 comma 3 è facoltativo.

Disposizioni finali

1. Per il finanziamento completo della Cassa Pensione del Cantone di Basilea Campagna, a decorrere dal 1° gennaio 2014 devono essere costituite riserve ai sensi del § 57 comma 1 lett. b.

2. Qualora risulti un saldo negativo di rivalutazione, questo deve essere assegnato a un conto separato di disavanzo della bilancia.

3. L'assemblea comunale o il consiglio comunale può decidere, in sede di approvazione del bilancio annuale 2014, di compensare totalmente o parzialmente il disavanzo separato di bilancia con l'avanzo ordinario di bilancia.

4. A partire dal 1° gennaio 2015, il disavanzo separato di bilancia, ai sensi dei commi 2 o 3, deve essere ammortizzato annualmente per almeno il 5% in un periodo massimo di 20 anni con effetti sul risultato economico. L'assemblea comunale o il consiglio comunale può decidere un tasso di ammortamento più elevato durante l'approvazione dei bilanci annuali.

5. Gli utili di rivalutazione ai sensi del § 8 comma 2, che si verificano dopo il 1° gennaio 2014, devono essere compensati con il disavanzo separato della bilancia.

Disposizioni finali

1. Le associazioni e le istituzioni applicano il nuovo diritto al più tardi dal 1° gennaio 2017.

2. Al momento dell'applicazione si applica il § 57 in modo analogo.

Disposizioni finali

1. Il regolamento del 24 novembre 1998 relativo alla gestione finanziaria e alla contabilità dei comuni (Regolamento finanziario comunale) è abrogato.

Disposizioni finali

1. § 4 comma 7 di § 59 e § 60 entrano in vigore retroattivamente al 1º gennaio 2012. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 1º gennaio 2014.

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